CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione alla condanna per il delitto di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che risulta congrua - anche alla luce della genericità della relativa censura formulata con l'atto di appello - la motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione della non modesta protrazione dell'allontanamento, correlata alla ravvisata inattendibilità della versione difensiva con riferimento anche ai tempi dell'allontanamento; ritenuto che la memoria difensiva prodotta dal difensore per contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/05