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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04297/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i reati, eterogedtra loro, non potevano essere riuniti dal vincolo della continuazione, posto che non vi era prova del fatto che Spina, nel momento in cui aveva realizzato la prima condotta accertata, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati.

In particolare, l'estorsione oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre 2018 presentava dei tratti del tutto peculiari, essendo stata interessata da vicende non preventivabili in precedenza e riconducibili a un terzo soggetto (la [OSCURATO:PERSONA]), che aveva indetto la gara di appalto pubblico per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale.

Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, tale circostanza non poteva essere superata dal fatto che i reati erano stati aggravati dalla c.d. connessione o agevolazione mafiosa.

Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02).

In ogni caso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva accertato che la circostanza aggravante della sopra citata estorsione era riferita al c.d. clan Sarno, a differenza di quanto avvenuto in ordine alle circostanze aggravanti dei precedenti reati, che erano state riferite al c.d. clan Vollaro.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che i reati, eterogedtra loro, non potevano essere riuniti dal vincolo della continuazione, posto che non vi era prova del fatto che Spina, nel momento in cui aveva realizzato la prima condotta accertata, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati. In particolare, l'estorsione oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 29 novembre 2018 presentava dei tratti del tutto peculiari, essendo stata interessata da vicende non preventivabili in precedenza e riconducibili a un terzo soggetto (la [OSCURATO:PERSONA]), che aveva indetto la gara di appalto pubblico per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero comunale. Secondo il giudice dell'esecuzione, quindi, tale circostanza non poteva essere superata dal fatto che i reati erano stati aggravati dalla c.d. connessione o agevolazione mafiosa. Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). In ogni caso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva accertato che la circostanza aggravante della sopra citata estorsione era riferita al c.d. clan Sarno, a differenza di quanto avvenuto in ordine alle circostanze aggravanti dei precedenti reati, che erano state riferite al c.d. clan Vollaro. Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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