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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23098/2026

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to [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che ne ha confermato la condanna per il delitto di diffamazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto come diffamazione e non anche come ingiuria (segnatamente in ragione della «presenza, sia pure virtuale») della persona offesa - contiene censure inedite, in quanto l'atto di appello o e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, cERv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il secondo motivo - che denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, segnatamente degli artt. 111, corna 6 Cost. e art. 125 co. 3 cod. proc. pen. (poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi rispetto alla percezione delle espressioni in discorso da parte di più persone) - è inammissibile per la dirimente considerazione che il motivo di appello era manifestamente infondato, avendo lo stesso atto di gravame - nel contestare la «diffusività» del fatto - esposto che l'imputato aveva ammesso di aver «fornito copia della scheda» contenente le espressioni «a quattro condomini»; il che non consente l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»); rilevato che: - nulla muta, rispetto a quel che si è esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato che ha inteso ribadire la fondatezza dell'impugnazione e, segnatamente, del primo motivo di ricorso; - non può aversi riguardo alla memoria, contenente motivi nuovi, presentata personalmente dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 - 01: «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); il che esime dal rilevare che, comunque, l'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso renderebbe inammissibili i motivi nuovi; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 2del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila: P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] / DEPa.

IN CiAd:\C h. 23 26 hotton c f [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 del Tribunale di Pavia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Pavia che ne ha confermato la condanna per il delitto di diffamazione; considerato che: - il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione della legge penale in ordine alla qualificazione del fatto come diffamazione e non anche come ingiuria (segnatamente in ragione della «presenza, sia pure virtuale») della persona offesa - contiene censure inedite, in quanto l'atto di appello o e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, cERv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.); - il secondo motivo - che denuncia la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, segnatamente degli artt. 111, corna 6 Cost. e art. 125 co. 3 cod. proc. pen. (poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi rispetto alla percezione delle espressioni in discorso da parte di più persone) - è inammissibile per la dirimente considerazione che il motivo di appello era manifestamente infondato, avendo lo stesso atto di gravame - nel contestare la «diffusività» del fatto - esposto che l'imputato aveva ammesso di aver «fornito copia della scheda» contenente le espressioni «a quattro condomini»; il che non consente l'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»); rilevato che: - nulla muta, rispetto a quel che si è esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata dal difensore dell'imputato che ha inteso ribadire la fondatezza dell'impugnazione e, segnatamente, del primo motivo di ricorso; - non può aversi riguardo alla memoria, contenente motivi nuovi, presentata personalmente dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, Laudati, Rv. 276782 - 01: «nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»); il che esime dal rilevare che, comunque, l'inammissibilità dei motivi articolati con il ricorso renderebbe inammissibili i motivi nuovi; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 2del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila: P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] / DEPa. IN CiAd:\C h. 23 26 hotton c f [OSCURATO:PERSONA] 3
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