CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 40656/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che TOSO Gastone - imputato dei reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 e 316-ter cod. pen. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/10/2023, con cui la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Pordenone, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per entrambi i reati contestati; ritenuto che le doglianze difensive abbiano carattere meramente reiterativo delle censure esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettando una diversa lettura delle risultanze acquisite senza adeguato confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, la quale ha diffusamente esposto (pag. 6) le ragioni della ritenuta effettività delle operazioni commerciali sottese alle fatture di cui al capo di accusa, e della non plausibilità della linea difensiva - riproposta in questa sede - imperniata sulla affermata (ma non provata) incapacità fisica, sull'asserita indisponibilità di mezzi per la consegna di materiale ferroso, ecc.; ritenuto che dalla effettività delle transazioni commerciali sottese alle fatture, con la conseguente percezione dei corrispettivi ivi indicati da parte del TOSO, derivi la manifesta infondatezza della residua censura concernente il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., fondata sull'assunto per cui il ricorrente non avrebbe percepito introiti sufficienti a superare la soglia stabilita per l'ammissione alla misura di sostegno al reddito; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del tfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaíliil ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore