CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 47008/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; celebrata l'udienza con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna, all'esito del giudizio abbreviato, di kgugliaro Michele alla pena sospesa di 6 mesi di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod.pen., oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni 4, per il reato di cui all'art. 589-bis cod.pen. (per avere cagionato il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 23 febbraio 2017, con la condotta di guida del 28 gennaio 2017, consistente nell'avere investito, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 191, comma 2, cod.strada, il pedone in procinto di attraversare la strada, mentre effettuava una manovra di retromarcia, all'uscita di un parcheggio). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto la nullità della sentenza per indecifrabilità grafica della motivazione, equivalente ad omessa motivazione, stante la mancanza delle compiute generalità dell'imputato e delle premesse che hanno determinato la conferma della sentenza di primo grado ("risulta plasticamente sempre a p. 2 della stessa sentenza, infatti, che dopo la locuzione La Corte ha considerato sia tracciata una riga verticale pendente verso sinistra, senza che risulti così possibile, anche ricorrendo all'immaginazione, quali siano le premesse prima del verbo impone con cui inizia la successiva pagina n. 3"). 3. La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'imputato ha insisttlo per il suo accoglimento e per il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sentenza presente nel fascicolo di ufficio è composta di tutte le pagine: più precisamente 2 pagine di intestazione e 3 pagine, suddivise in "svolgimento del processo" e "motivi della decisione". A ciò si aggiunga che, anche qualora la sentenza fosse carente della descrizione dei passaggi procedimentali e dell'incipit della motivazione, le argomentazioni svolte dalla p. 2, che, peraltro, si integrano con quelle della sentenza di primo , grado, trattandosi di doppia conforme, consentirebbero la piena comprensione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. L'asserita lacuna non si tradurrebbe, pertanto, in una nullità, conformemente al principio enunciato dalla Sezioni Unite, secondo cui l'indecifrabilità grafica della sentenza è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, risolvendosi nella sostanziale mancanza della motivazione e determinando una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, visto che pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa, solo quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile (Sez, U, n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916 - 01). 5.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DEPOCA