CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 24747/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova della resistenza a pubblico ufficiale nonché alla configurabilità dell'elemento soggettivo, mira a una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti, e riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e logico apparato argomentativo dai giudici di merito (cfr. pagg. 4 e 5 sent. di primo grado e pag. 4 sent. appello); Ritenuto che il secondo motivo, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di evasione, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che, con motivazione immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha valorizzato le gravi modalità del fatto al fine di escludere il giudizio di tenuità dell'offesa; Ritenuto, infine, che anche le residue censure, relative all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 4); Considerato che il difensore, con memoria depositata in data 25 febbraio 2025 ha ribadito la fondatezza delle proprie censure; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i