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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2021

Cassazione n. 45840/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Marsala applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di 50,8 grammi di cocaina, commessa il 16 maggio 2021).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge con riferimento agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen., per avere il giudice omesso di verificare le condizioni per l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. (la quantità rinvenuta di stupefacente e il comportamento del ricorrente erano indicativi di un uso esclusivamente personale, difettando elementi di segno contrario).

2.2. Violazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (non vi era un accertamento tecnico per stabilire il principio attivo e le dosi ricavabili dalla sostanza per poter escludere l'applicazione della ipotesi del fatto lieve, tenuto conto del favor rei, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Si è affermato invero che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761); ovvero l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza al di fuori dei casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, rispetto al contenuto del capo di imputazione, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116).

Esulando il ricorso anche dai casi in cui, nei termini e nei limiti sopra indicati, sia configurabile l'erronea qualificazione giuridica del fatto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 01nR/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d*ite [OSCURATO:PERSONA] se Anna n:cuoio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Marsala applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti, la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di 50,8 grammi di cocaina, commessa il 16 maggio 2021). 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen., per avere il giudice omesso di verificare le condizioni per l'applicazione dell'art.129 cod. proc. pen. (la quantità rinvenuta di stupefacente e il comportamento del ricorrente erano indicativi di un uso esclusivamente personale, difettando elementi di segno contrario). 2.2. Violazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (non vi era un accertamento tecnico per stabilire il principio attivo e le dosi ricavabili dalla sostanza per poter escludere l'applicazione della ipotesi del fatto lieve, tenuto conto del favor rei, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento. Si è affermato invero che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761); ovvero l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza al di fuori dei casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, rispetto al contenuto del capo di imputazione, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116). Esulando il ricorso anche dai casi in cui, nei termini e nei limiti sopra indicati, sia configurabile l'erronea qualificazione giuridica del fatto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01nR/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d*ite [OSCURATO:PERSONA] se Anna n:cuoio [OSCURATO:PERSONA]
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