Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18863/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta successivamente con la stessa rappresentanza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1846/2025 depositatail 24/03/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della partesostanziale controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12346/2025Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 18863/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta successivamente con la stessa rappresentanza-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.1846/2025 depositatail 24/03/2025.letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione della partesostanziale controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12346/2025Numero sezionale 323/2026Numero di raccolta generale 18863/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026.Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18863/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris