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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 20648/2026

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svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa il 16 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni,otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] i reati di rapina e tentata estorsione aggravate.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento della sentenza per la “mancata valutazione dei motivi di appellocirca la richiesta delle attenuanti generiche”.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – comestatuito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n.52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 – 01).4.

All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in tre anni,otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] i reati di rapina e tentata estorsione aggravate.2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento della sentenza per la “mancata valutazione dei motivi di appellocirca la richiesta delle attenuanti generiche”.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – comestatuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc.pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n.52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 – 01; Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018,Bresciani, Rv. 272853 – 01).4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammendedella somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris