CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 41305/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20/RG 21463 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata in ordine alla omessa motivazione quanto alla riduzione della pena disposta nella misura di 1/4 anziché di 1/3 per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quanto agli aumenti disposti a titolo di continuazione; 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, contenenti mere clausole di stile, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che, a pag. 7, ha puntualmente argomentato sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello, intervenuta in funzione di giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha dato atto della gravità delle condotte, reiterate nel tempo in maniera stabile e continuata, ma anche della funzione apicale del ricorrente, che rivestiva il ruolo di "dirigente" nell'ambito delle associazioni criminose sub d) ed i) e svolgeva funzioni direttive - organizzative nell'ambito del sodalizio di stampo mafioso sub K); 3. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 24 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il