CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38994/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione pluriaggravato.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando due motivi. Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità del Lala, nonostante questo non sia stato trovato in possesso dell'utenza monitorata, né della refurtiva il giorno successivo al furto, quando venne arrestato nella flagranza di analogo reato, circostanza inidonea per addossargli anche la responsabilità di quello oggetto del presente procedimento. Né il vuoto probatorio potrebbe essere colmato, come ha fatto il giudice dell'appello, con riguardo al presunto monitoraggio a vista effettuato dalle forze dell'ordine dell'imputato e dei suoi complici, posto che se effettivamente ciò fosse avvenuto nei termini ritenuti dalla Corte territoriale, gli operanti sarebbero intervenuti nell'immediatezza e comunque avrebbero dovuto rilevare una fermata del veicolo utilizzato per allontanarsi dal luogo del furto al fine di occultare la refurtiva, come detto non rinvenuta il giorno successivo. Con il secondo motivo viene eccepita ulteriore erronea applicazione della legge penale in merito alla configurabilità delle aggravanti della violenza delle cose e del numero dei partecipanti al reato, né di quella di cui all'art. 61 n. 5 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le censure articolate con il primo motivo costituiscono la mera riedizione di quelle svolte con il gravame di merito e debitamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorrente non si è compiutamente confrontato ovvero ha criticato in maniera solo assertiva. La sentenza impugnata ha ammesso che l'utenza trovata in possesso del Lala non è stata monitorata, al contrario di quelle in uso ai complici, ma ha tratto la prova della presenza dell'imputato in Nlorrovalle, teatro del furto, sulla base delle risultanze dell'attività di pedinamento organizzata dagli operanti che già erano sulle tracce del Karaj. Attività che ha avuto origine nei pressi del covo affittato a [OSCURATO:PERSONA]Elpidio dallo stesso Karaj, il che consentiva agli stessi operanti di vedere quest'ultimo a bordo del veicolo in uso al medesimo raccogliere il Lala ed il Rapo. Gli operanti seguivano il terzetto fino a Morrovalle nei pressi dell'abitazione dove poi veniva perpetrato il furto, vedeva scendere il Lala ed il Rapo dalla vettura e poco dopo risalire a bordo. La ragione per cui essi non sono intervenuti è ben spiegata dalla sentenza con la quale per l'appunto il ricorso non si è confrontato. Infatti è solo in un momento successivo che veniva acquisita la notizia che nel frangente osservato era stato perpetrato il furto, mentre nel corso del servizio di osservazione non era stato possibile vedere il momento in cui il Lala e il complice si erano introdotti nell'abitazione svaligiata. Quanto invece ai dubbi avanzati sull'effettività del pedinamento avanzati dal ricorrente, gli stessi si fondano su meri paralogismi. Infatti la circostanza che dopo il furto il veicolo con a bordo il terzetto sia rientrato a [OSCURATO:PERSONA]Elpidio senza fermarsi non è, come preteso, inconciliabile con il mancato rinvenimento della refurtiva, posto che la perquisizione del covo è stata effettuata solo il giorno dopo. Alla luce delle risultanze del servizio di osservazione, del tutto logicamente, poi, la Corte ha tratto ulteriori elementi indizianti dal fatto che il Lala sia stato successivamente sorpreso nella flagranza di analogo reato perpetrato con le medesime modalità ed in compagnia dei medesimi complici. 3. Il secondo motivo propone invece censure inedite, posto che il tema relativo alla sussistenza delle aggravanti non era stato devoluto al giudice dell'appello con il gravame di merito. Non di meno si tratta di censure manifestamente infondate, rimanendo irrilevante che il Karaj ed il Rapo non siano stati tratti a giudizio contestualmente all'imputato, mentre quella della violenza sulle cose è certamente sussistente in ragione dell'avvenuta forzatura di una delle finestre dell'abitazione. Quanto a quella di cui all'art. 61 n. 5 c.p. all'evidenza il ricorrente non si è reso conto che la stessa era già stata esclusa dal giudice di primo grado. Le altre doglianze articolate con il motivo in esame risultano generiche e svolte in maniera confusa, risultando apparentemente collegate alla sua intitolazione che fa riferimento alla violazione dell'art. 533 comma 2 c.p.p. In proposito è appena il caso di rilevare che è inammissibile la deduzione di tale vizio in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio posta dalla norma citata, non trattandosi di disposizione la cui inosservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, come invece richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite posto dalla menzionata lett. c) dello stesso articolo alla deducibilità della violazione di norme processuali (ex multis Sez. 3„ n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila