CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a Piacenza il 24/11/1999 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di tentato furto aggravato; Considerato che, con il primo motivo, gli imputati assumono vizio di motivazione rispetto all'affermazione della loro responsabilità penale sia in ordine all'avvenuto riconoscimento che alla possibilità di considerare il fatto quale furto, anche solo tentato; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo generico, perché omette di confrontarsi con le ampie e congrue argomentazioni in forza delle quali la decisione impugnata, disattendendo le analoghe censure spiegate dagli stessi in sede di gravame, ha valorizzato la testimonianza della dipendente del supermercato e dell'agente di polizia giudiziaria, nonché gli estratti delle telecamere di videosorveglianza,elementi dai quali non solo era stato possibile riconoscere gli imputati quali autori del fatto ma era risultato confermato il tentativo di reato, in quanto il carrello con la merce sottratta era stato condotto verso un'uscita secondaria del supermercato in prossimità della quale uno dei correi attendeva, mentre l'altro stava distraendo la dipendente; Rilevato che, con il secondo motivo, gli imputati lamentano violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione; Ritenuta la predetta censura inammissibile, poiché la stessa si pone in termini meramente contestativi a fronte di una motivazione congrua della Corte territoriale che ha ritenuto il fatto grave per l'elevato valore, pari a circa 500 euro, dei beni che gli imputati avevano cercato di sottrarre e per l'articolata organizzazione del reato; Considerato che, con il terzo motivo, i ricorrenti assumono erroneità della decisione e vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione delle circostanze attenuati generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. in regime di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato alla luce delle congrue argomentazioni sottese al diniego delle predette circostanze attenuanti, dovuto, per un verso, all'articolata organizzazione del reato, alla dimostrata spregiudicatezza dei correi e ai precedenti specifici degli stessi, e, per un altro, rispetto alla circostanza ex art. 62 n. 4) cod. pen., al notevole valore della merce oggetto del tentato furto; [OSCURATO:PERSONA] assolutamente generico l'ultimo motivo con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio comminato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1)(It rrORl AMMINISTRATIVO 2 Dati. ylindria etnini