CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 22387/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11063-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F. RAPISARDA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 177/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11063 sez. ML - ud. 24-05-2022 -2- RG 11063/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo, in parziale accoglirnento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che tra quest'ultimo e la società [OSCURATO:SOCIETA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.9.2014 per lo svolgimento di mansioni di viaggiatore-piazzista, ascrivibili al 3° livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA], con il riconoscimento del corrispondente obbligo contributivo. 2. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 177/2020, ha confermato la pronuncia di prime cure, rigettando il gravarne della società. 3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato, premessa la ammissibilità dell'appello, che: a) l'eccezione di nullità dell'originario ricorso, per la mancata indicazione nominativa del soggetto deputato ad impartire le direttive al lavoratore subordinato, non era determinante; b) analogamente non era rilevante ai fini del decidere l'erronea indicazione del CCNL; c) sebbene il rapporto di lavoro fosse stato formalmente instaurato come rapporto di agenzia, tuttavia dalle risultanze istruttorie era emersa la natura subordinata dello stesso. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cc, dell'art. 1362 cc e dell'art. 1742 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte distrettuale nel ritenere superata la volontà negoziale espressa nel contratto generatore del rapporto in assenza di un tiequivoco comportamento delle parti che dimostrasse la successiva formazione di una diversa volontà, che nella fattispecie non era emersa. RG 11063/2021 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, dell'art. 61 co. 1 D.Igs. n. 276/2003, dell'art. 69 co. 1 D.Igs. n. 276/2003 e dell'art. 101 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per violazione, da parte della Corte di merito, della regola di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato avendo fatto riferimento, per qualificare quale dipendente l'originario ricorrente, ad un contratto di lavoro coordinato e continuativo a progetto non solo insussistente ma anche inconfigurabile. 4. Il primo motivo è infondato. 5. La Corte distrettuale si è attenuta ai principi di legittimità secondo cui, ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. n. 22289/2014; Cass. n. 19568/2013). 6. In punto di fatto, poi, con un accertamento esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, ha appurato che la prestazione lavorativa del Said comunque si era svolta nel rispetto delle direttive conferite, procedendo a sostituzioni di altri dipendenti, con una retribuzione parametrata alla percentuale del fatturato complessivo del magazzino, con un orario di lavoro tendenzialmente costante e non sopportando i costi del veicolo di cui si serviva per lavorare. In definitiva, ha precisato che il lavoratore era inserito nella organizzazione imprenditoriale e assoggettato al potere direttivo ed organizzativo della società. 7. Il secondo motivo è parimenti infondato. 8. La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si ha quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è RG 11063/2021 libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass. n. 20932/2019). 9. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte distret:uale si è limitata, nel perimetro della originaria domanda del ricorrente, a ritenere, con una argomentazione peraltro priva di valore decisivo, che una volta esclusa la possibilità di qualificare il rapporto di lavoro quale di agenzia, al limite sarebbe potuta venire in rilievo la figura del collaborai:ore coordinato e continuativo in relazione alla quale, però, mancava la specificazione del progetto con la conseguente qualificazione, in ogni caso, ex lege di lavoratore subordinato. 10. Ciò, però, rappresentava una ulteriore circostanza argomentativa che non escludeva l'accertamento svolto in concreto sulla rilevata natura subordinata della prestazione svolta. 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 12. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, RG 11063/2021 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis