CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38708/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 24/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TRANI, in data 07/11/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto nei termini del tentativo di sottrazione della valigetta posta all'interno dell'auto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed il giudice di appello con preciso riferimento a specifici elementi probatori ha ricostruito la condotta dell'imputato quale diretta a fare ingresso all'interno dell'auto forzando una delle maniglie così che il ricorso si sofferma su aspetti già valutati e non decisivi. Il secondo motivo è fondato su una mera ipotesi alternativa mai neppure sostenuta dallo stesso imputato che viene prospettata quale meramente possibile ma priva di qualsiasi riscontro in atti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il onsigliere Es N Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]gOST