CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 09845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03KW8ZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria del ricorrente in data 26/02/2026; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], comparsoin sostituzione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, con sente nza del 4 giugno 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 29novembre 2023 che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate, concesse al predetto imputato le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti del reato satellite. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti: - violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla omessa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; -vizio di motivazione in ordine alla medesima circostanza; - violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione del regime di equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti del delitto satellite di lesioni personali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti. 2. Il primo ed il secondo motivo sono reiterativi e manifestamente infondati posto che la Corte di merito ha adeguatamente esposto le ragioni per cui negare l’invocata attenuante senza incorrere in alcuno dei lamentati vizi. E d invero il giudice di appello ha già sottolineato il valore del bene sottratto (oltre 300 euro) e la particolare violenza della condotta aggressiva quali fattori giustificanti il rigetto della richiesta con valutazioni che,in quanto prive di qualsiasi illogicità, non sono censurabili nella presente sede di legittimità. 3. Fondato è invece il terzo motivo che deve, pertanto, essere accolto.Ed invero va in primo luogo rilevato come,secondo l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità cui questo Collegio intende dare sèguito, n tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena exart. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" edi legalità (Sez. 2, n. 16352 del 29/02/2024, L.,Rv. 286295 -01). In precedenza, si era affermato come in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D’Agostino, Rv. 272567 - 01). L’applicazione dei suddetti princìpi porta a ritenere che hanno errato i giudici di primo esecondo grado nell’effettuare il giudizio di bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti del reato satellite perché così facendo hanno escluso l’operatività delle generiche sulla pena del reato base cui l’imputato avrebbe avuto diritto. 4. Ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio che andrà rivalutato in sede di giudizio di rinvio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazio