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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05664/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che: - è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che “l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, l’unico motivo del ricorso deduce mancata motivazione sulla esistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., ma l'inammissibilità del ricorso per cassazione attiene anche alle censure in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame; - il ricorso deduce che non vi era stata rinuncia ai motivi di appello sulla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., ma la lettura del verbale di udienza del 23.

5. 2024 permette di comprendere che l’argomento è manifestamente infondato in quanto in esso si legge che “l’imputato personalmente, previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena, avanza proposta di concordato della pena (…)”; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che: - è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, Sentenza n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che “l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, l’unico motivo del ricorso deduce mancata motivazione sulla esistenza delle condizioni per il riconoscimento delle attenuanti comuni di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., ma l'inammissibilità del ricorso per cassazione attiene anche alle censure in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619), evenienza, questa, che non ricorre nel caso in esame; - il ricorso deduce che non vi era stata rinuncia ai motivi di appello sulla mancata concessione delle attenuanti di cui all’art. 62, comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., ma la lettura del verbale di udienza del 23. 5. 2024 permette di comprendere che l’argomento è manifestamente infondato in quanto in esso si legge che “l’imputato personalmente, previa rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena, avanza proposta di concordato della pena (…)”; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,
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