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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46535/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di GENOVA7,dat'cí_Rvviso alIpatt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8404/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Genova il 7 dicembre 2022 ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 6 dicembre 2022. 2.11 ricorrente denunzia vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena e chiede annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017), il Pubblico Ministero e l'imputato possono pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'im- putato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualifi- cazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

4. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come nel caso in questione - attinente alla congruità della pena ove questa non risulti illegale.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di GENOVA7,dat'cí_Rvviso alIpatt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8404/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Genova il 7 dicembre 2022 ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto contestato come commesso il 6 dicembre 2022. 2.11 ricorrente denunzia vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena e chiede annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnazione (cfr. art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017), il Pubblico Ministero e l'imputato possono pro- porre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'im- putato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualifi- cazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". 4. Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come nel caso in questione - attinente alla congruità della pena ove questa non risulti illegale. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 ottobre
Sentenza Cassazione n. 46535/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris