CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 01390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che un Dongmei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 maggio 2023 che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica del 17 gennaio 2019 con la quale l'imputato è stato ritenuto colpevole del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo specifico è generico limitandosi a prospettare nei motivi di gravame una censura solo successivamente illustrata con la proposizione del ricorso in cassazione. - Considerato che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata applicabilità dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen. si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito che, con motivazione immune da vizi logici, ha respinto la richiesta richiamando, quali elementi di fatto preclusivi, il numero di collane contraffatte (nell'ordine di centinaia), la qualità di imprenditore del ricorrente e le costose modalità con cui è effettuato il trasporto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 06 dicembre 2023.