CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di RAVENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la qualificazione dell'impugnazione originaria come ricorso per cassazione e la sua inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 4 giugno 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, che ha confermato la decisione del Giudice di pace di Lugo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia e lesioni personali volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza e contro quella di primo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando quattro motivi. 2.1. Con la prima ragione di ricorso la parte lamenta violazione di legge perché il suo difensore aveva erroneamente proposto appello ed altrettanto erroneamente il Giudice di appello aveva celebrato il giudizio di secondo grado, invece di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la celebrazione del giudizio di legittimità, trattandosi di sentenza di condanna a pena pecuniaria, pertanto inappellabile ex art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che investe la sentenza di primo grado — lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa, ancorché quest'ultima fosse stata destinataria di un decreto penale di condanna per molestie ai danni del prevenuto e nonostante [OSCURATO:PERSONA] si fosse ripetutamente contraddetto, intrinsecamente e rispetto al narrato di altri testi, tra cui il teste a carico [OSCURATO:PERSONA], come dettagliatamente illustrato nell'impugnativa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità formulato dal Giudice di pace rispetto al reato di minaccia, benché non vi fossero elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa sul punto. 2.4. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione, da parte del Giudice di prime cure, delle circostanze attenuanti generiche, in tesi del tutto immotivata. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la qualificazione dell'impugnazione originaria come ricorso per cassazione e la sua inammissibilità. La prima richiesta fonda sulla circostanza che l'appello era stato presentato avverso sentenza di condanna del giudice di pace alla sola pena pecuniaria senza statuizioni civili; donde, a lume di Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 -dep. 07/01/2021, Rv. 280168, occorre procedere alla riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; ricorso da dichiarare, tuttavia, inammissibile (sempre in base al citato insegnamento di legittimità) perché versato in fatto. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., ma l'appello originariamente proposto contro la sentenza di primo grado, convertito in ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile.1. La prima ragione di censura — che lamenta la celebrazione del giudizio di appello ancorché la sentenza di primo grado fosse inappellabile — coglie nel segno. La decisione di primo grado del Giudice di pace, infatti, aveva inflitto all'imputato una condanna a pena pecuniaria e non conteneva statuizioni civili, sicché trova applicazione l'art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo cui la sentenza di condanna a pena pecuniaria — quando non siano in discussione, sia direttamente che indirettamente, le statuizioni civili — non è appellabile dall'imputato, ma è solo ricorribile per cassazione. Ne consegue che il Giudice di appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568, comma 5, codice di rito. Come sancito dalla preferibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 313 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168; Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Dorati, Rv. 276934; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e altro, Rv. 273738 che hanno ampiamente superato il diverso principio espresso da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso appello. 2. All'anzidetta statuizione consegue che l'appello presentato dall'imputato contro la decisione di primo grado deve essere valutato da questa Corte, come testualmente previsto dall'art. 621 comma 1 cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di annullamento di cui alla lettera i) dell'art. 620 cod. proc. pen., la Corte di cassazione ritiene il giudizio, qualificando l'impugnazione come ricorso. Quanto alle regole di valutazione dell'impugnazione, esse sono quelle del giudizio di legittimità. A questo riguardo il Collegio intende sottolineare che l'approccio metodologico all'impugnativa andrà conformato alla cornice normativa e giurisprudenziale concernente il ricorso per cassazione, perché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. 5, Bruccoleri, in motivazione), sicché il vaglio andrà effettuato sulla scorta della cornice normativa e giurisprudenziale concernente il ricorso per cassazione. Tanto premesso, l'appello oggi convertito in ricorso è inammissibile in quanto contiene una serie di censure in fatto che esorbitano rispetto ai limiti dello scrutinio di questa Corte. Nell'invocare l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, l'impugnante, infatti, contestava la credibilità della persona offesa, evocava l'esistenza di un procedimento a parti avverse per un fatto diverso, indicava discrepanze con altre testimonianze e lamentava che, quanto alle minacce, vi sarebbe stato un teste che aveva smentito che l'imputato le avesse proferite, soffermandosi, poi, lungamente su un fatto diverso avvenuto il giorno prima. Si tratta di censure che, lungi da evocare difetti motivazionali della sentenza impugnata, chiedono al Giudice dell'impugnazione una rivalutazione del compendio probatorio proprio del gravame di merito e non del ricorso per cassazione. Di contro la sentenza impugnata reca una motivazione stringata ma completa, laddove il Giudice di pace ha correlato il giudizio di penale responsabilità alle dichiarazioni della persona offesa, confermate da quella di un testimone oculare e dal certificato medico relativo alle lesioni patite. Sulla base del narrato della vittima, poi, il primo Giudice ha desunto anche la prova della responsabilità del ricorrente per quanto riguarda il reato di minaccia, commesso nella medesima occasione. Anche il motivo di impugnazione sulla reiezione della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziava che l'imputato le avrebbe meritate per le molestie che subiva da circa un mese per mano dell'imputato, agitando, così, un tema in fatto che non può trovare seguito nel giudizio di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificata l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado come ricorso, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3000. Così deciso il