Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:472
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 luglio 2009
1
(
1
)
Causa C‑153/08
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
«Inadempimento di uno Stato – Libera prestazione dei servizi – Art. 49 CE e art. 36 dell’accordo SEE – Imposizione diretta – Imposta sul reddito – Assoggettamento a imposta delle somme vinte partecipando a lotterie, giochi e scommesse – Esenzione delle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati da taluni enti nazionali – Discriminazione»
I –
Introduzione
1.
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, con il suo ricorso presentato il 15 aprile 2008, chiede alla Corte di dichiarare che
il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, mantenendo in vigore una normativa tributaria che tassa le vincite provenienti da tutti i tipi di lotterie,
giochi e scommesse organizzati fuori dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, mentre le vincite provenienti da taluni tipi di lotterie, giochi
e scommesse organizzati nel [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sono esenti dall’imposta sul reddito, è venuto meno agli obblighi che gli incombono
in forza del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo firmato
il 2 maggio 1992 (in prosieguo: l’«accordo SEE») (
2
).
II –
Contesto normativo
A –
Il diritto comunitario
2.
Secondo l’art. 49, primo comma, CE:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono
vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario
della prestazione».
3.
Ai sensi dell’art. 36, n. 1, dell’accordo SEE:
«Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio
delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in
uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione».
B –
Normativa nazionale
4.
L’art. 7 della legge 28 novembre 2006, n. 35, relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifiche parziali
alle leggi relative alle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (in prosieguo: la «legge relativa
all’imposta sul reddito») (
3
), dispone quanto segue:
«Art. 7. Redditi esenti.
Sono esenti da imposta i seguenti redditi:
(…)
ñ) Le vincite provenienti dalle lotterie e dalle scommesse organizzate dall’impresa pubblica Loterías y Apuestas del Estado
(l’ente pubblico nazionale delle lotterie e scommesse; in prosieguo: il «LAE») e dagli organi o enti delle comunità autonome,
così come i premi delle tombole organizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] spagnola e dei tipi di giochi autorizzati per l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (l’organizzazione nazionale dei ciechi spagnoli, in prosieguo: l’«ONCE»).
(…)».
5.
Viceversa, le vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati da altri enti nazionali ed esteri, compresi
quelli stabiliti in paesi membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, si sommano alla base imponibile e sono
assoggettate ad aliquote d’imposta progressive (artt. 33.1, 45 e 63, n. 1, della legge relativa all’imposta sul reddito, modificata
dall’art. 67 della legge 26 dicembre 2007, n. 51, relativa al bilancio generale dello Stato per l’esercizio 2008 (
4
)).
III –
Fase precontenziosa del procedimento
6.
Con lettera di diffida 4 aprile 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al governo spagnolo che, a suo parere, il trattamento fiscale
riservato dalla normativa spagnola alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati fuori dal [OSCURATO:PERSONA] di
Spagna era incompatibile con gli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE, in quanto dette vincite sono assoggettate ad imposte più
gravose rispetto alle vincite provenienti da talune lotterie e giochi spagnoli, e ha invitato tale governo a inviarle le proprie
osservazioni al riguardo.
7.
Nella sua risposta in data 13 giugno 2006 il governo spagnolo ha sostenuto che l’esenzione di cui trattasi si applica soltanto
in alcuni casi ed è collegata alla peculiarità di taluni enti organizzatori. Non sussisterebbe alcuna discriminazione, in
quanto gli organizzatori di lotterie stabiliti in Spagna si trovano, in linea generale, nella medesima situazione di quelli
che non sono stabiliti in Spagna. Il governo spagnolo ha addotto a titolo di giustificazione dell’esenzione la lotta contro
gli effetti negativi di questo tipo di attività nonché l’ampio potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per
regolamentare questo tipo di giochi.
8.
Il 15 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso un parere motivato con il quale invitava il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ad adottare i provvedimenti
necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla notifica dello stesso.
9.
Con lettera 22 febbraio 2007 il governo spagnolo ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che intendeva mantenere la sua posizione. La
normativa spagnola in questione non conterrebbe alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, la residenza o il luogo
di stabilimento degli organizzatori di lotterie o giochi d’azzardo e sarebbe giustificata da motivi di tutela dei consumatori
e dell’ordine sociale.
10.
[OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna aveva ribadito le proprie osservazioni iniziali e non aveva adottato
le misure per conformarsi al parere motivato nel termine che gli era stato impartito, ha deciso di proporre il presente ricorso.
IV –
Conclusioni delle parti
11.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– «dichiarare che, mantenendo in vigore una normativa tributaria che tassa le vincite provenienti da tutte le lotterie, i giochi
e le scommesse organizzati fuori dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, mentre i redditi provenienti da taluni tipi di lotterie, giochi e scommesse
organizzati nel [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sono esenti dall’imposta sul reddito, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli
incombono in forza del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE (
5
);
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese».
12.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
V –
Sull’inadempimento
A –
Sintesi degli argomenti delle parti
13.
[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia di libera prestazione dei servizi e, in particolare,
della sentenza Lindman (
6
), sostiene che le disposizioni spagnole di cui trattasi sono contrarie all’art. 49 CE in quanto instaurano una discriminazione
ingiustificata nei confronti degli organizzatori esteri di lotterie, considerato che i prodotti di questi ultimi, se la vendita
ha avuto luogo presso residenti spagnoli, comportano un onere fiscale che non sussiste nel caso dei prodotti equivalenti degli
organizzatori spagnoli, elencati all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito.
14.
Se è vero che l’esenzione in oggetto non riguarda tutti gli organizzatori di lotterie e giochi d’azzardo stabiliti in Spagna
ed è circoscritta ad alcuni enti determinati, resta il fatto che essa, andando ad esclusivo vantaggio degli enti spagnoli,
avrebbe carattere discriminatorio. A tale riguardo, si dovrebbe necessariamente constatare che la normativa spagnola non è
formulata in termini generici, tali da consentire a qualsiasi ente che rispetti una serie di criteri obiettivi di beneficiare
dell’esenzione. Al contrario, dal momento che detta normativa fa espresso riferimento a taluni enti nazionali, la discriminazione
sarebbe palese. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] spagnola fruirebbe dell’esenzione, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] francese.
Di conseguenza, sarebbe erroneo sostenere, come fa il governo spagnolo, che l’esenzione in questione sia stata creata «a favore
dei premi provenienti da alcuni enti determinati, senza che la cittadinanza o la qualità di residente rappresenti un fattore
determinante».
15.
Il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri, conformemente alla giurisprudenza della Corte (
7
), per disciplinare questo tipo di attività non potrebbe costituire una valida giustificazione alla disposizione legislativa
in questione. Quest’ultima, infatti, anziché pretendere la sussistenza di talune caratteristiche ai fini della concessione
del trattamento fiscale favorevole, riserverebbe l’esenzione ad alcuni enti che essa determina in maniera precisa; e ciò sebbene
essa consenta l’effettuazione di servizi analoghi da parte di altri enti che non beneficiano di tale trattamento fiscale favorevole,
tra i quali figurano gli enti dello stesso tipo che si trovano in altri Stati membri ovvero gli enti che perseguono gli stessi
obiettivi degli enti spagnoli contemplati da detta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] contesta inoltre che gli enti pubblici e le
organizzazioni senza scopo di lucro stabiliti in altri Stati membri, che svolgono attività a carattere sociale, non si trovano
nella medesima situazione dei beneficiari dell’esenzione. Inoltre, i motivi che hanno indotto il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a prevedere
detta esenzione sarebbero tali da confermare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] in quanto, se è vero che essi si fondano sul carattere
sociale degli enti e sull’assenza di uno scopo di lucro, non sussisterebbe alcuna ragione valida per non estendere l’esenzione
in questione agli enti con le stesse caratteristiche ma stabiliti negli altri Stati membri.
16.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la destinazione dei fondi raccolti dagli enti che beneficiano dell’esenzione in questione non
sarebbe pertinente ai fini dell’esclusione del carattere discriminatorio di detta esenzione.
17.
Quanto alla portata dell’esenzione controversa in termini economici, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, per un verso, che dal Rapporto
annuale sul gioco in Spagna del 2006, pubblicato dal Ministero degli Interni spagnolo, risulta che, secondo la ripartizione
percentuale per tipo di gestione, il 40,8% dei giochi (in termini di somme giocate) è stato organizzato dalla LAE e dall’ONCE
(il 33,4% e il 7,4% rispettivamente), per un importo totale di somme giocate nel 2006 pari a EUR 11,790 miliardi, e le cui
vincite sono esenti dall’imposta sul reddito.
18.
Essa sostiene, per altro verso, che la normativa spagnola esonera dall’imposta sul reddito la quasi totalità delle vincite
derivanti da un settore particolare di servizi forniti da organizzatori stabiliti in Spagna, ossia l’organizzazione di giochi
le cui vincite sono differite nel tempo e relativamente ai quali il giocatore si limita ad acquistare una partecipazione oppure
una scheda di gioco, mentre i redditi derivanti dagli stessi servizi forniti da organizzatori stabiliti in altri Stati membri
vengono assoggettati ad imposta. Orbene, gli organizzatori di questo tipo di giochi sarebbero i più idonei a tentare di fornire
i propri servizi in ambito transfrontaliero, poiché una siffatta prestazione di servizi non esige, diversamente dal caso dei
casinò o delle macchine da gioco, alcuna infrastruttura negli altri paesi. Di conseguenza, proprio tali organizzatori rischierebbero
maggiormente di risultare vittime di una discriminazione fiscale.
19.
Per quanto riguarda le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene anzitutto che,
dovendo le stesse, secondo costante giurisprudenza (
8
), essere corredate da un’analisi dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato,
il governo spagnolo non ha fornito, nella fattispecie, la benché minima informazione atta a giustificare detta misura.
20.
Peraltro, alla luce della giurisprudenza in questione, tale misura non sarebbe giustificata sotto il profilo della tutela
dell’ordine sociale, poiché nulla consente di ritenere che la partecipazione alle lotterie organizzate dai pubblici poteri
degli altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero da enti analoghi alla [OSCURATO:PERSONA] o
all’ONCE, abbia per i cittadini spagnoli conseguenze più negative rispetto alla partecipazione alle lotterie le cui vincite
beneficiano del trattamento fiscale favorevole in questione. Inoltre, nel caso del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non sembrerebbero sussistere
significative restrizioni all’organizzazione delle lotterie, salvo il requisito di un’autorizzazione amministrativa. Peraltro,
il soggetto incaricato di organizzare la maggior parte delle lotterie e dei giochi in Spagna sarebbe un ente pubblico e la
pubblicità che ne scaturirebbe sarebbe considerevole. La posizione del governo spagnolo sarebbe, pertanto, quantomeno contraria
agli obiettivi asseritamente perseguiti.
21.
[OSCURATO:PERSONA] rileva poi che il ricorso ad una misura di esenzione fiscale non è il mezzo più adeguato al raggiungimento
dell’obiettivo perseguito dal governo spagnolo, che consisterebbe nel disincentivare il gioco. Detta esenzione, mira infatti,
semmai ad incoraggiare la partecipazione dei cittadini a tali giochi.
22.
Per quanto attiene agli obiettivi di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, la [OSCURATO:PERSONA]
afferma di non comprendere in che modo l’esenzione fiscale di cui trattasi nella fattispecie potrebbe contribuire al conseguimento
di detti obiettivi. Del pari, essa afferma di non saper discernere le ragioni per cui la frode fiscale o il riciclaggio di
capitali aumenterebbero in caso di estensione dell’esenzione controversa alle vincite provenienti da servizi aventi uguale
natura di quelli coperti dalla norma relativa a detta esenzione e forniti da enti di altri Stati membri.
23.
Neanche gli argomenti relativi alle procedure di controllo connesse all’esenzione e destinate alla prevenzione del riciclaggio
del denaro potrebbero giustificare tale misura, poiché la normativa spagnola impedirebbe in maniera assoluta agli enti degli
altri Stati membri aventi la stessa natura di quelli contemplati nella norma sull’esenzione di beneficiare di tale trattamento
fiscale privilegiato. Detti enti sono esclusi dal beneficio dell’esenzione, anche se disposti a soddisfare le condizioni richieste
dalla normativa sulla prevenzione del riciclaggio del denaro, sulla lotta alla frode fiscale e sulla tutela dei consumatori.
24.
Per quanto concerne la necessità di garantire la tutela dei consumatori conformemente alle norme stabilite in Spagna, la [OSCURATO:PERSONA]
ritiene che non si possa validamente affermare che tale protezione sia minacciata in quanto le lotterie in questione siano
organizzate da enti stabiliti in altri Stati membri. Del pari, non si potrebbe validamente sostenere che l’estensione dell’esenzione
incoraggerebbe attività che non garantiscono adeguatamente la tutela dei consumatori. Invero, oltre al fatto che le attività
in questione sono già disciplinate in ciascuno Stato membro, sussisterebbero comunque meccanismi di controllo atti a garantire
tale tutela e compatibili con il diritto comunitario.
25.
In ogni caso, la normativa spagnola avrebbe carattere discriminatorio e non potrebbe quindi considerarsi compatibile con il
Trattato CE e con l’accordo SEE.
26.
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna nega l’inadempimento adducendo, in via principale, che l’esenzione fiscale in questione non costituisce
una restrizione discriminatoria. Detta esenzione, il cui campo di applicazione sarebbe personale in quanto circoscritto a
taluni enti pubblici dello Stato o delle comunità autonome, alla [OSCURATO:PERSONA] spagnola e all’ONCE, darebbe certo luogo a una
disparità di trattamento nei confronti di coloro che non sono presi in considerazione. Tale differenza di trattamento non
sarebbe tuttavia discriminatoria, né contraria al principio della parità di trattamento, poiché gli enti non contemplati dalla
disposizione controversa non si troverebbero nella stessa situazione di quelli che rientrano nel suo campo di applicazione.
27.
Il governo spagnolo precisa che il campo di applicazione dell’esenzione non si estende a tutte le vincite provenienti da lotterie
e giochi d’azzardo organizzati in Spagna o da enti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], fatto salvo quanto stabilito dalla disposizione
controversa, le vincite distribuite nell’ambito di giochi organizzati da enti residenti sono soggette alle stesse imposte
delle vincite distribuite nell’ambito di giochi organizzati da non residenti. Di conseguenza, non si può concludere che la
disposizione controversa produca o possa produrre una discriminazione nei confronti degli organizzatori di lotterie non stabiliti
in Spagna.
28.
Il governo spagnolo sostiene che non sussiste alcuna discriminazione nei confronti degli enti non residenti che presentano
caratteristiche analoghe a quelli elencati nella disposizione spagnola di cui trattasi, atteso che quest’ultima non definisce
l’ambito di applicazione dell’esenzione sulla base di alcune caratteristiche specifiche e che, di conseguenza, non sussiste
alcun riferimento alle nozioni di nazionalità, di residenza o di luogo di stabilimento degli enti. Il governo spagnolo conferma
tuttavia a più riprese che si tratta di esenzioni stabilite in considerazione di talune particolari qualità degli organizzatori,
che esercitano tutti attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro. Di conseguenza, le differenze di trattamento
rispetto agli altri organizzatori di lotterie che offrono prodotti equivalenti discendono dal fatto che questi ultimi (siano
essi spagnoli o esteri) non sono in possesso di tali particolari caratteristiche. Per quanto concerne dette particolari caratteristiche,
il governo spagnolo sostiene che le ragioni che hanno indotto il legislatore spagnolo a concedere questa esenzione sono di
natura sociale e che si tratta di enti senza scopo di lucro.
29.
Per quanto riguarda gli esempi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, quello dell’organizzazione in Spagna di una lotteria
della [OSCURATO:PERSONA] francese, il governo spagnolo fa valere, in particolare, che si tratta di un’ipotesi del tutto priva di
riscontro nella realtà poiché tale ente non avrebbe mai presentato una domanda di autorizzazione a tale scopo e non disporrebbe,
in detto Stato, di alcuna rete di punti vendita simile a quella di cui dispongono gli enti indicati dalla disposizione che
contiene l’esenzione controversa. Pertanto «sarebbe evidente che la [OSCURATO:PERSONA] francese e la [OSCURATO:PERSONA] spagnola non si
trovano in una situazione analoga».
30.
Il governo spagnolo esamina inoltre se i beneficiari delle vincite si trovino in una situazione comparabile. Orbene, le differenze
esistenti tra un contribuente spagnolo, che fruisce dell’esenzione fiscale delle vincite provenienti da lotterie o da giochi
organizzati dalla LAE, dall’ONCE o dalla [OSCURATO:PERSONA] spagnola, da una parte, e un contribuente di un altro Stato membro nel
quale tali vincite sono assoggettate all’imposta, dall’altra, non sarebbero dovute al fatto che il diritto tributario spagnolo
prevede un’esenzione soggettiva a favore degli enti in questione, bensì alla circostanza che il diritto tributario di tale
altro Stato ha stabilito che tali redditi siano assoggettati all’imposta sul reddito. Tale disparità di trattamento non può
comunque essere ritenuta discriminatoria ai sensi delle disposizioni del Trattato o dell’accordo SEE.
31.
Esso sostiene che la giurisprudenza enunciata nella citata sentenza Lindman non sarebbe trasponibile alla fattispecie, poiché,
a differenza della normativa finlandese in questione nella detta causa, la normativa spagnola, in linea di principio, assoggetterebbe
all’imposta sul reddito le vincite provenienti da giochi d’azzardo, indipendentemente dal luogo in cui essi sono organizzati
ovvero dal luogo di residenza del loro organizzatore. L’esenzione controversa non coprirebbe, infatti, tutti i redditi provenienti
da lotterie e giochi organizzati o autorizzati in Spagna, ma soltanto quelli distribuiti dagli enti selezionati in ragione
della loro peculiarità.
32.
Per quanto riguarda la distinzione tra i due tipi di giochi (quelli le cui vincite sono differite nel tempo e quelli a risultato
istantaneo) e la posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la normativa spagnola esenta dall’imposta sul reddito la quasi
totalità delle vincite provenienti da un particolare settore di servizi forniti da organizzatori stabiliti in Spagna, ossia
l’organizzazione di giochi le cui vincite sono differite nel tempo, il governo spagnolo sostiene che essa sarebbe priva di
rilevanza sotto il profilo fiscale. L’esenzione sarebbe di natura soggettiva e comprenderebbe tutte le vincite provenienti
da lotterie, scommesse e tombole organizzate dagli enti esentati, senza che sia operata una distinzione a seconda che la vincita
sia ottenuta in modo istantaneo o differito. Anche la lotteria istantanea, infatti, è un tipo di gioco organizzato dagli enti
che distribuiscono vincite beneficianti dell’esenzione fiscale, il che dimostrerebbe l’incoerenza del ragionamento della [OSCURATO:PERSONA]
su tale punto.
33.
In subordine, il governo spagnolo sostiene che, anche ammesso che l’esenzione di cui trattasi costituisca una restrizione
discriminatoria alla libera prestazione dei servizi, detta restrizione può, tenuto conto della specificità delle attività
in questione, essere giustificata da considerazioni di ordine sociale, da motivi di prevenzione del riciclaggio di capitali
e di lotta alla frode fiscale, nonché da obiettivi di tutela dei consumatori.
34.
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’ordine sociale, il governo spagnolo osserva che, essendo la normativa di cui trattasi
nella fattispecie paragonabile a quelle di cui la Corte ha dovuto occuparsi nell’ambito delle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (
9
) nonché nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], il ragionamento svolto dalla Corte in tali sentenze sarebbe applicabile al caso di
specie. L’unica differenza che sussisterebbe tra la normativa in esame nella citata causa [OSCURATO:PERSONA] e la normativa spagnola,
e che deporrebbe a favore della tesi sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, consisterebbe nel fatto che, mentre la normativa britannica
vietava l’organizzazione di lotterie, fatte salve alcune eccezioni, la disposizione spagnola assoggetta all’imposta sul reddito
delle persone fisiche le vincite provenienti da lotterie e giochi. Non potrebbe ragionevolmente sostenersi che, laddove il
diritto comunitario preveda il divieto di effettuare, salvo talune eccezioni, un’attività di tale natura, circostanza che
costituirebbe una restrizione sostanziale alla libera prestazione dei servizi, uno Stato membro non possa tassare, autorizzando
allo stesso tempo eccezioni quali quelle previste dalla normativa spagnola, il prodotto di questa stessa attività, dato che
l’imposta rappresenterebbe soltanto un elemento incidentale rispetto alla realizzazione di tale attività, tanto più che la
disposizione spagnola di cui trattasi nella specie non effettuerebbe alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità, la
residenza o il luogo di stabilimento.
35.
L’esenzione controversa sarebbe stata adottata proprio nella prospettiva della tutela dell’ordine sociale, ossia, da un lato,
per scoraggiare il gioco in generale, stabilendo il principio della tassazione di detto tipo di redditi e, dall’altro, per
accordare un trattamento preferenziale alle vincite provenienti da lotterie e giochi organizzati da enti pubblici, in ragione
della pubblica utilità del beneficio di cui esse fruiscono. I redditi percepiti dagli enti i cui giochi beneficiano di detta
esenzione contribuirebbero pertanto a finanziare infrastrutture e progetti di pubblica utilità.
36.
Il governo spagnolo sottolinea che l’applicazione dell’imposta alle vincite provenienti dai giochi d’azzardo mira a scoraggiare
il gioco in generale, mentre l’esenzione di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito è volta
a orientare la domanda esistente in materia di gioco verso talune modalità di gioco, caratterizzate dal requisito di spese
di piccole quantità che difficilmente potrebbero dar luogo a dipendenza o ludopatia, e che sono soggette a numerosi controlli.
37.
Per quanto concerne, in secondo luogo, la prevenzione del riciclaggio di capitali e la lotta alla frode fiscale, il governo
spagnolo sostiene che la realizzazione di tali obiettivi sarebbe seriamente compromessa laddove l’esenzione controversa dovesse
applicarsi alle vincite provenienti da giochi organizzati da taluni enti pubblici o di assistenza non soggetti alla normativa
spagnola, poiché l’amministrazione fiscale non avrebbe la possibilità di controllare tali redditi alla stregua di quanto essa
fa attualmente. Il sistema attuato dalla Spagna consentirebbe, infatti, alle autorità competenti di disporre degli elenchi
di vincitori e di dar luogo al confronto dei dati al fine di individuare operazioni sospette. Gli enti in questione, in contropartita
dell’esenzione delle vincite che distribuiscono, dovrebbero rispettare una serie di obblighi specifici di collaborazione per
quanto concerne il controllo di dette pratiche delittuose e fraudolente.
38.
Pertanto, secondo l’art. 69, n. 4, del regolamento relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche, approvato con regio
decreto 30 marzo 2007, n. 439 (
10
), detti enti «presentano, nei primi trenta giorni di calendario del mese di gennaio dell’anno immediatamente successivo, una
dichiarazione relativa ai premi che sono stati esentati dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale, oltre a
riportare i dati identificativi, potrà comportare l’identificazione, con nome, cognome e codice fiscale, dei beneficiari nonché
l’importo o il valore dei premi a essi corrisposti e che oltrepassano la soglia fissata a tale scopo [3 000 euro] dal ministro
dell’Economia e delle Finanze».
39.
L’efficacia di tale sistema di controllo dipenderebbe dall’alto grado di collaborazione e di coinvolgimento degli enti interessati,
dal loro numero limitato e dal loro assoggettamento alla normativa e all’amministrazione spagnole. Orbene, tali condizioni
non sarebbero soddisfatte nell’ipotesi in cui le esenzioni in questione si estendessero, come vorrebbe la [OSCURATO:PERSONA], a una
pluralità di enti non soggetti alla normativa spagnola e al controllo diretto delle autorità spagnole. L’estensione di tale
sistema di controllo a enti non residenti, infatti, costituirebbe un caso di applicazione extraterritoriale della legge nazionale,
considerato che la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (
11
), non contempla, in tale contesto, la possibilità della trasmissione di informazioni. Potrebbe quindi risultare difficile
pretendere che taluni enti con sede in un altro Stato membro comunichino le informazioni e rispettino le condizioni previste
da detto sistema, nell’ipotesi che alcuni dei vincitori di giochi e lotterie di tale altro Stato membro siano residenti spagnoli.
Pertanto, sarebbe del tutto sproporzionata la proposta della [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le autorità spagnole potrebbero
pretendere che gli enti beneficiari esteri si assoggettino al sistema di controllo in questione.
40.
Per quel che riguarda, in terzo luogo, la protezione dei consumatori, il governo spagnolo rammenta che, in Spagna, l’organizzazione
di lotterie e giochi d’azzardo è un’attività assoggettata a disposizioni regolamentari volte a proteggere i diritti e gli
interessi dei giocatori, rendendo possibile un’applicazione continuativa della normativa vigente. L’attività preventiva sarebbe
strettamente collegata a quella di controllo del rispetto della normativa applicabile e sarebbe diretta a evitare eventuali
modifiche o manipolazioni fraudolente delle condizioni in cui è consentita la gestione dei vari giochi da parte di enti privati.
A tale scopo sono state introdotte determinate norme, quali l’obbligo di un’autorizzazione amministrativa per esercitare l’attività,
la fissazione di una percentuale minima di somme puntate e ripartite in premi, la pubblicità controllata nonché la supervisione
amministrativa dell’attività svolta.
41.
L’estensione dell’esenzione in questione a enti non soggetti alla normativa relativa all’organizzazione di detti giochi avrebbe
l’effetto di ridurre il livello di tutela dei consumatori. Detta esenzione risulterebbe quindi giustificata dall’esigenza
di garantire una tutela dei consumatori ritenuta adeguata dalle autorità spagnole, motivo questo che sarebbe stato ampiamente
riconosciuto dalla Corte nella sua giurisprudenza.
B –
Valutazione
1. Sulla giurisprudenza in materia di giochi d’azzardo e sul rapporto tra la presente causa e la sentenza Lindman
42.
Prima di cominciare l’esame circa la sussistenza della lamentata violazione degli artt. 49 CE e 36 dell’accordo SEE, mi sembra
utile richiamare la giurisprudenza in materia di giochi d’azzardo e di imposte dirette.
43.
Con riferimento a quest’ultima, va considerato che, secondo la Corte(
12
), se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia
esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario astenendosi, quindi, da qualsiasi discriminazione basata sulla
cittadinanza.
44.
Per altro verso, le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi si applicano, come la Corte ha
già specificamente statuito in ordine all’organizzazione delle lotterie, a un’attività che consiste nella partecipazione,
contro corrispettivo, ad un gioco d’azzardo, qualora almeno uno dei prestatori sia stabilito in uno Stato membro diverso da
quello nel quale il servizio è offerto (
13
).
45.
Di conseguenza, non vi è dubbio che l’offerta, rivolta ai residenti spagnoli, di servizi concernenti lotterie e giochi d’azzardo
organizzati in un altro Stato membro rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 49 CE, qualora almeno uno dei prestatori
sia stabilito in uno Stato membro diverso dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. Occorre quindi esaminare la normativa spagnola di cui trattasi
nel caso di specie dal punto di vista della libera prestazione dei servizi.
46.
La Corte, nella citata causa Lindman, ha già dovuto pronunciarsi sulla compatibilità con le libertà fondamentali e, segnatamente,
con la libera prestazione dei servizi, di un regime fiscale riguardante giochi d’azzardo. Ritengo quindi utile rilevare analogie
e differenze tra il contesto della presente causa e quello della citata sentenza Lindman, al fine di individuare la novità
della problematica sollevata nel ricorso de qua.
47.
La detta causa Lindman riguardava la normativa finlandese secondo la quale le vincite provenienti da giochi d’azzardo non
autorizzati in Finlandia erano considerate reddito imponibile, mentre le vincite provenienti da giochi d’azzardo organizzati
in tale Stato membro non costituivano reddito imponibile. Posto che, secondo la normativa in questione, l’esenzione valeva
solo per i giochi d’azzardo organizzati in Finlandia, la Corte ha constatato che le lotterie estere ricevono un trattamento
fiscale diverso da quello di cui beneficiano le lotterie finlandesi e si trovano in una posizione di svantaggio rispetto a
queste ultime, in contrasto con l’art. 49 CE (
14
).
48.
Nella presente causa, la differenza di trattamento rispetto agli organizzatori esteri non è altrettanto evidente e manifesta
che nel caso Lindman, poiché l’esenzione di cui trattasi si limita unicamente alle vincite provenienti da lotterie, giochi
e scommesse organizzati da taluni enti pubblici spagnoli ed organismi spagnoli senza scopo di lucro e non si estende a tutti
i premi, lotterie e giochi d’azzardo organizzati in Spagna o da enti stabiliti in Spagna.
49.
Inoltre, il campo di applicazione di tale esenzione non è direttamente individuato in base a criteri oggettivi, a differenza
del detto caso Lindman, in cui, dal momento che tutte le lotterie estere ricevevano un trattamento fiscale diverso da quello
di cui fruivano i giochi d’azzardo organizzati in Finlandia, il criterio di applicazione della normativa discriminatoria era
unico ed oggettivo: l’origine della prestazione.
50.
Sono queste le due differenze che caratterizzano la presente causa, distinguendola dalla citata sentenza Lindman: un’esenzione
il cui campo di applicazione non si estende a tutti gli organizzatori spagnoli di giochi e l’assenza, a prima vista, di un
criterio oggettivo su cui si fonda la discriminazione risultante, a dire della [OSCURATO:PERSONA], dalla normativa spagnola.
51.
Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la discriminazione nei confronti degli organizzatori esteri di giochi, che a
suo parere deriva dalla normativa spagnola, viola la libertà di prestazione dei servizi, garantita dagli artt. 49 CE e 36
dell’accordo SEE.
52.
Di conseguenza, occorre esaminare se la normativa spagnola contenga una discriminazione oppure abbia effetti discriminatori.
2. Sulla sussistenza di una discriminazione
53.
Occorre ricordare anzitutto che, ai sensi dell’art. 49, primo comma, CE le restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità
che non sia quello del destinatario della prestazione.
54.
Risulta da una giurisprudenza costante che la libera prestazione dei servizi implica, in particolare, l’eliminazione di qualsiasi
discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in ragione della sua nazionalità o perché stabilito in uno Stato membro
diverso da quello in cui la prestazione viene fornita (
15
).
55.
In linea di principio, occorre ammettere che qualsiasi esenzione fiscale produce una differenza di trattamento nei confronti
di coloro che non ne sono destinatari. È peraltro pacifico, nel caso di specie, che la normativa spagnola in questione accorda
alle vincite provenienti da scommesse organizzate dagli enti di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta
sul reddito, un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello che essa prevede nei confronti delle vincite provenienti
da scommesse organizzate da altri enti nazionali nonché da tutti gli enti esteri, a prescindere dalle loro caratteristiche.
56.
È ora opportuno esaminare se tale differenza di trattamento, indiscutibilmente operata dalla normativa spagnola in questione,
costituisca una discriminazione a danno degli organizzatori di giochi con sede all’estero.
57.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il principio generale di uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione
a motivo della cittadinanza è solo un’espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo
principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente
giustificata (
16
).
58.
Pertanto, per valutare se la normativa spagnola possa considerarsi discriminatoria, è necessario definire quali siano gli
enti spagnoli ed esteri che, nel caso di specie, si trovano in una situazione analoga.
59.
Occorre constatare che tutti gli organizzatori di giochi che beneficiano dall’esenzione prevista dalla normativa di cui trattasi
nella fattispecie non soltanto sono stabiliti in Spagna, ma sono enti pubblici o enti senza scopo di lucro che svolgono attività
a carattere sociale.
60.
In proposito, per quanto riguarda l’argomento del governo spagnolo secondo cui la normativa spagnola in oggetto non definisce
l’ambito di applicazione dell’esenzione sulla base di talune determinate caratteristiche e, pertanto, non sussiste alcuna
discriminazione nei confronti degli enti non residenti che presentano caratteristiche analoghe a quelli di cui alla disposizione
in esame, è importante sottolineare che il suddetto governo, nel suo controricorso, ha contraddetto più volte questa tesi.
Esso ha confermato che «si tratta di esenzioni stabilite in considerazione della personalità degli organizzatori» «i quali
esercitano attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro». Esso rileva inoltre che «le differenze di trattamento
rispetto agli altri organizzatori di lotterie che offrono prodotti equivalenti derivano dal semplice fatto che questi ultimi
(spagnoli o esteri) non sono in possesso di tali particolari caratteristiche». Infine, il governo spagnolo sottolinea che
«le ragioni che hanno indotto il legislatore spagnolo a concedere tale esenzione sono di natura sociale e si tratta di enti
senza scopo di lucro».
61.
Pertanto, sebbene la normativa spagnola in questione non preveda espressamente alcun criterio oggettivo relativo alla determinazione
degli enti che distribuiscono vincite beneficianti dell’esenzione fiscale, ciò non toglie che detti enti avrebbero potuto
essere definiti ricorrendo a criteri quali il loro carattere di enti pubblici e di enti senza scopo di lucro che esercitano
attività sociali.
62.
A tale proposito occorre ricordare che la Corte, nella sentenza Persche, ha dichiarato che, se è legittimo che uno Stato membro
riservi la concessione di vantaggi fiscali agli enti che perseguono alcuni dei suoi obiettivi di interesse generale, esso
non può, tuttavia, circoscrivere tale beneficio ai soli enti stabiliti sul proprio territorio le cui attività siano perciò
idonee a sollevarlo da parte delle proprie responsabilità (
17
).
63.
La Corte ha precisato che un ente stabilito in uno Stato membro che persegua gli stessi obiettivi di interesse generale e
che sia riconosciuto da un altro Stato membro come soggetto che persegue tali obiettivi, se soddisfa i requisiti imposti da
detto altro Stato membro per beneficiare di vantaggi fiscali, si trova, in ordine alla concessione da parte di quest’ultimo
Stato di tali vantaggi, nella stessa situazione degli enti riconosciuti di interesse generale stabiliti in quest’ultimo Stato (
18
).
64.
Benché la citata causa Persche riguardi la deducibilità a fini fiscali del valore delle donazioni disposte da un residente
di uno Stato membro a un ente riconosciuto di interesse generale in un altro Stato membro – e non l’esenzione delle imposte
sulle vincite dei giochi d’azzardo –, cionondimeno il principio stabilito nella sentenza Persche può trovare applicazione
per analogia nella presente controversia.
65.
Gli enti pubblici e quelli che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro, cui si riferisce
il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], perseguono, come l’ente riconosciuto di interesse generale nel citato caso Persche, obiettivi
di interesse generale e le loro attività sono, analogamente, idonee a sollevare lo Stato membro da alcune delle sue responsabilità.
Sia la deducibilità del valore delle donazioni, di cui al detto caso Persche, sia l’esenzione delle vincite, oggetto della
presente causa, costituiscono misure che trovano applicazione in materia d’imposta sul reddito e comportano un’agevolazione
fiscale a favore dei loro beneficiari.
66.
Occorre pertanto constatare che il LAE, gli organi o enti delle comunità autonome, la [OSCURATO:PERSONA] spagnola e l’ONCE si trovano
in una situazione comparabile a quella degli enti pubblici e degli enti che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza
senza scopo di lucro stabiliti in un altro Stato membro e che perseguono i medesimi obiettivi.
67.
Come già evidenziato al paragrafo 55 delle presenti conclusioni, la normativa spagnola in questione applica alle vincite provenienti
da scommesse organizzate dagli enti di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito, un trattamento
fiscale più favorevole rispetto a quello che essa prevede per le vincite provenienti da scommesse organizzate da altri enti
nazionali nonché da tutti gli enti esteri. Di conseguenza, gli enti pubblici e quelli che esercitano attività senza scopo
di lucro stabiliti in un altro Stato membro e che perseguono i medesimi obiettivi degli enti spagnoli interessati da tale
esenzione si trovano in una situazione meno favorevole rispetto a questi ultimi.
68.
Tenendo conto del fatto, parimenti non contestato, che tutti gli enti interessati dall’esenzione fiscale in oggetto sono stabiliti
in Spagna, ritengo che le disposizioni fiscali di cui trattasi nella fattispecie costituiscano una discriminazione fondata
sulla nazionalità in danno degli enti pubblici e degli enti che esercitano attività senza scopo di lucro stabiliti in un altro
Stato membro e che perseguono i medesimi obiettivi degli enti spagnoli beneficiari di tale misura.
69.
Occorre tuttavia sottolineare che tale discriminazione non concerne tutti gli organizzatori di giochi stabiliti in un altro
Stato membro. Pertanto, come evidenziato dal governo spagnolo, fatta salva la disposizione di cui all’art. 7, lett. ñ), della
legge relativa all’imposta sul reddito, le vincite provenienti da qualsiasi tipo di gioco organizzato da enti residenti sono
soggette alla medesima imposta di quelle provenienti da giochi organizzati da non residenti. Di conseguenza, gli enti stranieri
privati aventi scopo di lucro ovvero che esercitano attività a carattere sociale, ma perseguono obiettivi diversi rispetto
a quelli degli enti spagnoli interessati dall’esenzione, sono soggetti al medesimo trattamento fiscale riservato agli enti
spagnoli non contemplati da detta disposizione.
70.
Non si può tuttavia ignorare che nelle conclusioni del ricorso si rimprovera al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna il fatto che la sua normativa
prevede una disparità di trattamento tra le vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse
organizzati in Spagna
che sono esenti dall’imposta sul reddito e quelle provenienti da lotterie, giochi e scommesse
organizzati fuori dalla Spagna
(
19
). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al governo spagnolo il fatto che la sua normativa prevede una discriminazione più
ampia che concerne tutti gli organizzatori di giochi d’azzardo stabiliti fuori dalla Spagna. Propongo pertanto che la Corte
riconosca la discriminazione solo in parte, in quanto essa ha luogo, da un lato, tra gli enti di cui all’art. 7, lett. ñ),
della legge relativa all’imposta sul reddito e, dall’altro lato, gli enti pubblici e quelli che esercitano attività a carattere
sociale o di assistenza senza scopo di lucro, stabiliti in un altro Stato membro e che perseguono i medesimi obiettivi degli
enti spagnoli interessati, nonché di respingere il ricorso in quanto infondato per la restante parte.
71.
Sebbene l’esenzione discriminatoria riguardi, da un punto di vista numerico, solo alcuni enti spagnoli, le sue ripercussioni
economiche sono considerevoli: come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], dal Rapporto annuale sul gioco in Spagna del 2006, pubblicato
dal Ministero degli Interni spagnolo, emerge che, secondo la ripartizione percentuale per tipo di gestione, il 40,8% dei giochi
(in termini di somme giocate) è stato organizzato dalla LAE e dall’ONCE (rispettivamente il 33,4% e il 7,4%), con la conseguenza
che oltre il 40% del mercato spagnolo del gioco d’azzardo risulta interessato da detta esenzione.
72.
Tale conseguenza è ancor più rilevante atteso che il governo spagnolo non ha contestato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] – confermato,
peraltro, dal Rapporto annuale sul gioco in Spagna del 2006 – secondo cui la normativa spagnola esenta dall’imposta sul reddito
la quasi totalità delle vincite provenienti da un settore particolare dei servizi forniti da organizzatori di scommesse stabiliti
in Spagna, ossia l’organizzazione dei giochi le cui vincite sono differite nel tempo e rispetto ai quali il giocatore si limita
ad acquistare una partecipazione oppure una scheda di gioco. Il governo spagnolo deduce unicamente che alcuni giochi a risultato
istantaneo sono parimenti organizzati dagli enti che distribuiscono vincite beneficianti dell’esenzione fiscale, affermazione
che non esclude che la maggioranza dei giochi le cui vincite sono differite nel tempo sia organizzata dagli enti interessati
dall’esenzione. Del resto, occorre rilevare che i giochi di questo tipo sono quelli più idonei a essere proposti oltrefrontiera,
poiché non necessitano di alcuna infrastruttura negli altri paesi. Tali servizi, infatti, possono essere forniti da qualsiasi
altro Stato membro.
73.
Alla luce di tale conseguenza economica dell’esenzione discriminatoria, si deve respingere l’argomento del governo spagnolo
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] spagnola e la [OSCURATO:PERSONA] francese non si trovano in una situazione comparabile dal momento che
quest’ultima a) non disporrebbe, in Spagna, di alcuna rete analoga di punti vendita e b) non avrebbe mai inoltrato in Spagna
una domanda di autorizzazione per poter organizzare giochi d’azzardo. Riguardo al primo argomento, oltre al fatto che le due
organizzazioni perseguono indiscutibilmente i medesimi obiettivi e presentano le stesse caratteristiche – il che rende la
loro situazione non solo comparabile, ma anche simile –, è opportuno ricordare il fatto, posto in evidenza al paragrafo precedente,
che la maggior parte dei giochi interessati dall’esenzione in questione non richiede alcun sistema di distribuzione.
74.
Per quanto concerne l’altro argomento, non ritengo necessario che un ente non residente introduca una domanda di autorizzazione
affinché possa essere rilevata la discriminazione in questione. Mi sembra, pertanto, che tale argomento del governo spagnolo
non sia pertinente.
75.
Infine, per quanto concerne l’argomento del governo spagnolo relativo alla non comparabilità della situazione di un contribuente
spagnolo che fruisce dell’esenzione fiscale delle vincite provenienti da giochi organizzati dagli enti elencati e quella di
un contribuente di un altro Stato membro in cui tali vincite sono assoggettate all’imposta sul reddito, occorre ricordare
che la legge relativa all’imposta sul reddito riguarda soltanto i contribuenti spagnoli e che la discriminazione non ha luogo
nei confronti dei contribuenti degli altri Stati membri, bensì a scapito degli organizzatori di giochi stabiliti in altri
Stati membri e che intendono estendere le loro attività al territorio dello Stato spagnolo. Di conseguenza, mi sembra che
anche tale argomento del governo spagnolo non sia pertinente.
76.
Nei limiti in cui si considera la normativa spagnola in questione discriminatoria ai sensi degli artt. 49, primo comma, CE
e 36 dell’accordo SEE, essa costituisce, di per sé, una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi ai sensi del Trattato
ed è pertanto contraria, in linea di principio, al diritto comunitario.
3. Sulle giustificazioni
77.
Talune restrizioni alla libera prestazione dei servizi possono nondimeno essere ammesse in forza delle misure derogatorie
espressamente previste agli artt. 45 CE e 46 CE o giustificate, in conformità alla giurisprudenza della Corte, da ragioni
imperative di interesse generale (
20
).
78.
Per quanto riguarda, da un lato, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi a carattere discriminatorio, la Corte
ha affermato a più riprese che siffatte misure possono essere giustificate solo per i motivi espressamente previsti agli artt. 45 CE
e 46 CE, ossia la partecipazione, sia pure occasionale, all’esercizio dei pubblici poteri o da motivi di ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (
21
).
79.
Per quanto concerne, dall’altro lato, le restrizioni che risultano da misure applicabili indistintamente, la Corte ha ammesso
che esse, in quanto applicabili senza distinzione sia agli operatori economici stabiliti nello Stato membro interessato, sia
a quelli stabiliti in un altro Stato membro, possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale,
quali la tutela dei consumatori e la protezione dell’ordine sociale, a condizione che esse siano atte a garantire il conseguimento
dello scopo con esse perseguito e che non eccedano quanto necessario a tal fine (
22
).
80.
Nel settore dei giochi d’azzardo la Corte non ha ancora operato la netta distinzione descritta ai due paragrafi precedenti (
23
). Nelle citate cause [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA], pur trovandosi in presenza di normative indistintamente applicabili, che potevano
essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, la Corte ha richiamato anche i motivi giustificativi di cui
all’art. 46 CE senza effettuare alcun esame separato sulla base di questa disposizione (
24
). Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., la Corte ha rilevato che le misure in questione costituiscono una restrizione alla
libera prestazione dei servizi, ma ha lasciato al giudice nazionale il compito di stabilire se si trattasse di una normativa
discriminatoria (
25
). Nella citata sentenza Lindman, dove si era in presenza di una normativa discriminatoria, la Corte non ha esaminato le giustificazioni
allegate e si è limitata a decidere facendo riferimento alla mancata presentazione, da parte dello Stato membro, di un’analisi
dell’opportunità e della proporzionalità della misura restrittiva (
26
).
81.
È, in effetti, difficile definire netti criteri di demarcazione tra le ragioni giustificative atte ad essere invocate per
le misure discriminatorie e per quelle indistintamente applicabili in questo settore in cui le considerazioni di ordine morale,
religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono collegate
ai giochi d’azzardo e alle scommesse possono giustificare il fatto che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale
sufficiente a determinare i requisiti idonei a far scattare l’applicazione dei vari motivi di giustificazione (
27
).
82.
Nel caso di specie, occorre constatare che l’argomentazione sviluppata dal governo spagnolo e dalla [OSCURATO:PERSONA] riflette la
situazione descritta nel paragrafo precedente. Infatti, al fine di replicare all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante
la sussistenza di una discriminazione fondata sulla nazionalità, il governo spagnolo invoca ragioni giustificative che possono,
in linea di principio, autorizzare il ricorso a misure indistintamente applicabili e non a misure discriminatorie. Esso adduce
motivi di ordine sociale, ragioni di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta alla frode fiscale, nonché obiettivi
di tutela dei consumatori.
83.
Di conseguenza, onde poter valutare nel merito detti argomenti, restando nella logica della distinzione che la Corte, come
indicato ai precedenti paragrafi 78 e 79, generalmente opera tra le giustificazioni di misure discriminatorie e quelle di
misure indistintamente applicabili, procederò all’esame di questi tre gruppi di giustificazioni – che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha
fondato su ragioni imperative di interesse generale – per verificare se gli elementi su cui esse si basano possano essere
presi in considerazione dal punto di vista delle deroghe di cui all’art. 46 CE. Se riteniamo, infatti, di essere in presenza
di discriminazioni fondate sulla nazionalità, occorre esaminare le giustificazioni invocate dal governo spagnolo solo ove
esse possano essere intese, nel contenuto concreto, come rispondenti alle caratteristiche proprie dei motivi di giustificazione
da invocarsi in caso di discriminazione.
a) Sugli argomenti riconducibili alla tutela della sanità pubblica
84.
Innanzitutto, occorre rilevare che una parte degli argomenti presentati dal governo spagnolo nell’ambito delle ragioni connesse
alla tutela dell’ordine sociale può essere ricondotta a motivi di tutela della sanità pubblica, di cui all’art. 46 CE. Secondo
il governo spagnolo la normativa in questione dovrebbe scoraggiare il gioco in generale stabilendo il principio dell’imposizione
di detto tipo di redditi, e l’esenzione in questione sarebbe diretta a orientare la domanda esistente nel settore del gioco
verso talune modalità di gioco caratterizzate dal requisito di spesa di piccole somme, che difficilmente potrebbero dar luogo
a dipendenza o ludopatia.
85.
Per quanto riguarda l’argomento relativo all’obiettivo di dissuasione dalla partecipazione al gioco d’azzardo, non c’è dubbio
che l’attrattiva di un gioco d’azzardo sia connessa principalmente con l’entità della possibile vincita. Riducendo l’importo
netto delle somme vinte, l’imposizione delle vincite provenienti dai giochi d’azzardo può dissuadere dal partecipare a simili
giochi. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non riguarda la tassazione in sé delle vincite provenienti dal gioco d’azzardo,
bensì il carattere asseritamente discriminatorio dell’esenzione delle vincite provenienti dai giochi d’azzardo organizzati
dagli enti spagnoli di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito. Tale esenzione delle vincite
tende piuttosto a incoraggiare i consumatori a partecipare a tali lotterie, giochi e scommesse, rendendoli più interessanti
rispetto ai giochi d’azzardo organizzati da enti le cui vincite sono assoggettate ad imposta. Di conseguenza, l’esenzione
in questione non è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di dissuadere dalla partecipazione al gioco d’azzardo.
86.
Per quanto concerne l’argomento relativo all’obiettivo di orientare il desiderio di giocare verso talune modalità di gioco
al fine di prevenire la ludopatia, occorre rilevare che il governo spagnolo, malgrado la giurisprudenza costante che impone
la presentazione di analisi comprovanti l’opportunità e la proporzionalità delle misure restrittive (
28
), non ha fornito alcuna prova di natura statistica o di altro tipo che consenta di concludere che, da un lato, soltanto gli
enti che fruiscono dell’esenzione organizzano giochi caratterizzati dal requisito di spesa di piccole somme e, dall’altro,
che essi organizzano solo quel tipo di giochi d’azzardo. Non è peraltro contestato che la normativa in questione, nell’accordare
l’esenzione di cui trattasi, prescinda dalla tipologia di gioco ma si fondi, invece, sulle caratteristiche e sugli obiettivi
perseguiti dagli organizzatori di giochi; è quindi difficile comprendere in che modo tale norma possa orientare il desiderio
di giocare verso i giochi che comportano spese di modesta entità. Mi sembra quindi che l’esenzione in questione non sia idonea
a garantire la realizzazione di un simile obiettivo.
87.
Infine, quanto all’argomento del governo spagnolo secondo cui le vincite percepite dagli enti i cui giochi beneficiano dell’esenzione
in questione contribuirebbero a finanziare infrastrutture e progetti di pubblica utilità, va ricordato che i motivi economici
non rientrano tra i motivi di cui all’art. 46 CE, né tra le ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare
la restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato (
29
).
88.
Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., anche se non è priva d’interesse
la circostanza che le lotterie e gli altri giochi d’azzardo possono essere un mezzo di finanziamento rilevante per attività
di beneficenza o di interesse generale, un siffatto rilievo non può essere considerato di per sé una giustificazione oggettiva
di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (
30
). Di conseguenza, la normativa spagnola in questione non può essere giustificata invocando la garanzia del finanziamento di
taluni obiettivi di pubblica utilità.
89.
Occorre infine esaminare le due osservazioni formulate dal governo spagnolo per invocare la sussistenza di una giustificazione
di ordine sociale. Per un verso, il governo spagnolo prospetta la possibilità di trasporre, nel valutare le restrizioni del
caso di specie, il ragionamento seguito dalla Corte nell’applicazione di tale giustificazione nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della somiglianza della normativa in questione con quelle prese in esame dalla Corte nell’ambito
delle cause summenzionate. Per altro verso, il governo spagnolo sottolinea il carattere incidentale e meno restrittivo dell’imposizione
di cui trattasi rispetto alla limitazione delle attività di gioco d’azzardo di cui alle tre controversie menzionate.
90.
A tale riguardo occorre ricordare che, nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha rilevato che le autorità nazionali
dispongono di un potere discrezionale sufficiente che consente loro di determinare quanto è necessario per la tutela dei consumatori
e la protezione dell’ordine sociale; secondo tali sentenze, spetta ad esse valutare non solo la necessità di limitare le attività
dei giochi d’azzardo, ma anche di vietarli, purché dette limitazioni non siano discriminatorie (
31
).
91.
Come risulta dalle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a., e Placanica e a., le restrizioni devono perseguire in ogni caso
l’obiettivo di un’autentica riduzione delle opportunità di gioco (
32
). Inoltre, come la Corte ha specificamente affermato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., laddove le autorità di uno Stato membro
inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d’azzardo o alle scommesse, dette autorità non
possono invocare l’ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare misure
restrittive (
33
).
92.
Nel caso di specie, benché l’imposizione delle vincite provenienti dal gioco d’azzardo sia una misura meno restrittiva rispetto
alla limitazione del numero di organizzatori dei giochi stessi o delle attività connesse con il gioco d’azzardo, l’esenzione
spagnola in questione non può trovare una giustificazione nella necessità di tutela dell’ordine sociale, poiché detta misura
fiscale, come già evidenziato al paragrafo 68 delle presenti conclusioni, ha un carattere discriminatorio basato sulla nazionalità.
Infatti, l’esenzione fiscale di cui trattasi non è, a differenza delle disposizioni nazionali controverse nelle citate cause
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:PERSONA], una normativa indistintamente applicabile e che potrebbe quindi essere giustificata da ragioni
imperative di interesse generale. Detto regime costituisce piuttosto una misura discriminatoria che può essere giustificata
solo per i motivi di cui all’art. 46 CE. Conseguentemente, l’argomentazione svolta dalla Corte nelle dette sentenze non può
essere seguita per quanto concerne la giustificazione riconducibile a motivi di tutela dell’ordine sociale.
93.
Ad ogni modo, alla luce dei criteri stabiliti per le giustificazioni di ordine sociale nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
e a. e Placanica e a., occorre rilevare che l’esenzione fiscale in questione non persegue l’obiettivo di un’autentica riduzione
delle opportunità di gioco, ma tende al contrario ad incoraggiare la partecipazione a quei giochi d’azzardo le cui vincite
sono esenti dall’imposta sul reddito.
94.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va constatato che la normativa spagnola in questione non è atta a garantire la realizzazione
dell’obiettivo della tutela della sanità pubblica previsto dall’art. 46 CE.
b) Sugli argomenti riconducibili alla tutela dell’ordine pubblico
95.
Quanto all’obiettivo di impedire il riciclaggio di capitali e la frode fiscale, riconducibile alla tutela dell’ordine pubblico
di cui all’art. 46 CE, dalle indicazioni fornite dal governo spagnolo non è dato comprendere in che modo l’esenzione delle
vincite provenienti dai giochi organizzati dagli enti spagnoli di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta
sul reddito sia idonea o necessaria al conseguimento di questi obiettivi. L’idoneità di detta esenzione ad impedire siffatte
manovre non risulta evidente e sono dell’avviso che la misura di cui trattasi,
di per sé,
non contribuisca in alcun modo alla prevenzione del riciclaggio di capitali o della frode fiscale.
96.
Parallelamente si deve osservare che, in linea di principio, il sistema di controllo consistente nella verifica degli elenchi
dei vincitori potrebbe funzionare anche indipendentemente dall’esenzione di tali vincite. Niente impedisce, infatti, alle
autorità spagnole di continuare a obbligare gli organizzatori di giochi che fruiscono di tale esenzione a fornire i dati relativi
all’identità dei beneficiari e all’importo delle vincite ricevute, a prescindere dal mantenimento dell’esenzione in oggetto.
97.
Per quanto concerne l’efficacia di tale sistema di controllo, occorre rilevare che esso riguarda esclusivamente gli enti spagnoli
di cui all’art. 7, lett. ñ), della legge relativa all’imposta sul reddito; il che significa che detto controllo copre poco
più del 40% (in termini di somme giocate) del mercato spagnolo del gioco d’azzardo. Inoltre, secondo l’art. 69, n. 4, del
regolamento relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche, richiamato al paragrafo 38 delle presenti conclusioni,
detto obbligo di dichiarazione si applica alle vincite provenienti dai giochi organizzati dagli enti che fruiscono dell’esenzione
nel caso in cui l’importo vinto superi la soglia di EUR 3 000.
98.
Orbene, pur ammettendo l’utilità di tale controllo per la prevenzione del riciclaggio di capitali e della frode fiscale e
le difficoltà che potrebbero derivare da una sua eventuale estensione agli organizzatori di giochi stabiliti all’estero, sussistono
seri dubbi circa la sua efficacia e capacità di realizzare detto obiettivo, considerato che più della metà del mercato spagnolo
del gioco d’azzardo non è soggetto al summenzionato obbligo di dichiarazione relativo all’identità dei vincitori e all’importo
delle vincite.
99.
Peraltro, desidero richiamare l’attenzione sul fatto che le vincite interessate dall’esenzione dell’imposta sul reddito non
sono soggette – in ragione di tale esenzione e contrariamente alle vincite provenienti da altri giochi d’azzardo – alla dichiarazione
dei redditi che incombe in generale sui contribuenti spagnoli. Orbene, sono persuaso che la dichiarazione individuale dei
redditi all’amministrazione fiscale spagnola – che è effettuata annualmente, cioè con la stessa frequenza con cui sono trasmessi
gli elenchi dei vincitori – sia idonea a fornire informazioni precise sull’identità dei vincitori e sull’importo delle vincite,
cosicché tale obbligo di dichiarazione è parimenti adatto a prevenire in modo efficace il riciclaggio di capitali e la frode
fiscale. In tal caso, dato che detto obbligo di dichiarazione copre tutte le vincite e si applica indipendentemente dal fatto
che queste ultime provengano da giochi d’azzardo organizzati da enti spagnoli ovvero da enti stabiliti all’estero, la difficoltà
legata alla trasmissione di informazioni relative all’identità del vincitore e all’importo ricevuto nell’ambito dell’assistenza
reciproca fra le autorità fiscali degli Stati membri, prevista dalla direttiva 77/799, nonché la problematica dell’extraterritorialità,
sollevata dal governo spagnolo, non hanno alcun peso.
100.
Esistono quindi misure di controllo fiscale diverse da quella menzionata al paragrafo 96 delle presenti conclusioni che sono
idonee a garantire la prevenzione del riciclaggio di capitali e della frode fiscale, anche per quanto riguarda le vincite
provenienti da giochi d’azzardo organizzati da enti stabiliti al di fuori della Spagna, senza che per realizzare tali obiettivi
sia necessario ricorrere all’esenzione discriminatoria introdotta dalla normativa spagnola in questione.
101.
Alla luce di tali considerazioni, ritengo che non sussista un nesso adeguato tra l’esenzione in questione e l’obiettivo di
tutela dell’ordine pubblico di cui all’art. 46 CE, per cui detto obiettivo non è tale da giustificare la restrizione di cui
trattasi.
c) Sul terzo gruppo di argomenti, basati su ragioni di tutela dei consumatori
102.
Per quanto concerne il terzo gruppo di motivazioni, va osservato che gli argomenti formulati dal governo spagnolo non sono
atti a giustificare l’esenzione in questione per due ragioni.
103.
Da una parte, non sembra che gli argomenti esposti nell’ambito delle giustificazioni basate sulla tutela dei consumatori possano
essere ricondotti ai motivi indicati all’art. 46 CE. Il governo spagnolo non ha chiarito in quale misura la necessità di un’autorizzazione
amministrativa per svolgere l’attività, la fissazione di una percentuale minima di somme puntate e ripartite in premi, la
pubblicità controllata nonché la supervisione amministrativa dell’attività realizzata, che sono senza dubbio idonee a tutelare
gli interessi dei consumatori, riguardino la tutela della pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico o della sanità pubblica.
104.
D’altra parte, in ogni caso, non sussiste a mio avviso alcun legame diretto tra l’esenzione in questione e le misure relative
alla tutela dei consumatori citate dal governo spagnolo. Il requisito di un’autorizzazione amministrativa, le restrizioni
inerenti alle somme puntate e alla ripartizione delle somme dei premi, le norme relative alla pubblicità nonché il controllo
amministrativo dell’attività hanno una portata generale, di modo che tali misure riguardano non soltanto gli enti di cui all’art. 7,
lett. ñ), della legge sull’imposta sul reddito, ma anche tutti gli enti spagnoli o esteri che svolgono le loro attività nel
settore delle lotterie, dei giochi e delle scommesse nel territorio spagnolo. Tale assenza di legame diretto tra l’esenzione
in questione e le misure amministrative volte a tutelare gli interessi dei consumatori comporta che detta esenzione non sia
idonea a conseguire tale obiettivo.
105.
Di conseguenza, reputo che gli argomenti addotti dal governo spagnolo nell’ambito dei motivi giustificativi fondati sulla
tutela dei consumatori debbano essere respinti.
106.
Alla luce di dette considerazioni, occorre rilevare che la normativa spagnola in questione non può trovare giustificazione
in base ad alcuno dei motivi previsti all’art. 46 CE.
VI –
Sulle spese
107.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Secondo l’art. 69, n. 3, del medesimo regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna
parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.
108.
Se, come propongo, il ricorso fosse accolto solo parzialmente, cioè nella parte in cui ha ad oggetto la discriminazione fondata
sulla nazionalità per quanto concerne gli enti pubblici e gli organismi che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza
senza scopo di lucro, stabiliti in un altro Stato membro e che perseguono i medesimi obiettivi degli enti spagnoli interessati
dall’esenzione in questione, e non quanto alla pretesa discriminazione a danno di tutti gli altri organizzatori di giochi
d’azzardo stabiliti al di fuori della Spagna, mi parrebbe equo procedere ad una ripartizione delle spese fra le parti. Più
precisamente, suggerisco di porre a carico del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna i due terzi del totale delle spese e a carico della [OSCURATO:PERSONA]
il restante terzo.
VII –
Conclusione
109.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
1) accogliere parzialmente il ricorso dichiarando che, mantenendo in vigore una normativa tributaria che accorda un’esenzione
fiscale alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati nel [OSCURATO:PERSONA] di Spagna da taluni enti pubblici spagnoli
ed organismi spagnoli che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro, senza che una tale
esenzione sia concessa alle vincite provenienti da lotterie, giochi e scommesse organizzati dagli enti pubblici e dagli organismi
che esercitano attività a carattere sociale o di assistenza senza scopo di lucro stabiliti in un altro Stato membro e che
perseguono gli stessi obiettivi degli enti spagnoli interessati, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso imposti
dagli artt. 49 CE e 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, firmato il 2 maggio 1992;
2) respingere il ricorso quanto al resto;
3) condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a sopportare i due terzi del totale delle spese e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a sopportarne
il restante terzo.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– GU 1994, L 1, pag. 3.
3
– Pubblicata sul [OSCURATO:PERSONA] del Estado del 29 novembre 2006.
4
– Pubblicata sul [OSCURATO:PERSONA] del Estado del 27 dicembre 2007, pag. 53323.
5
– Mi sembra importante rilevare che la versione francese del dispositivo del ricorso, sollevando il problema della discriminazione,
fa riferimento alle vincite provenienti da «
taluni tipi»
di lotterie, giochi e scommesse che sono organizzati nel [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e che sono esenti dall’imposta sul reddito. Occorre
sottolineare che né la versione spagnola del ricorso, né quella del parere motivato utilizzano l’espressione «taluni tipi».
Viceversa, fanno riferimento unicamente a «
talune
lotterie, giochi e scommesse organizzati dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna». È pertanto necessario precisare che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta
al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna una discriminazione circoscritta a taluni tipi di giochi. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] qui non si tratta di una
discriminazione collegata alla tipologia dei giochi, ma, al contrario, di una restrizione che si applica a tutte le lotterie,
giochi e scommesse indipendentemente dal loro tipo.
6
– Sentenza 13 novembre 2003, causa C‑42/02 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13519).
7
– V., in particolare, sentenza 21 ottobre 1999, causa C‑67/98, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7289).
8
– Sentenza Lindman, cit. (punto 25).
9
– V. sentenze 24 marzo 1994, causa C‑275/92, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1039), e 21 settembre 1999, causa C‑124/97, [OSCURATO:PERSONA] e
a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6067).
10
– Pubblicato sul [OSCURATO:PERSONA] del Estado del 31 marzo 2007.
11
– GU L 336, pag. 15.
12
– V., in particolare, sentenze 11 agosto 1995, causa C‑80/94, Wielockx ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2493, punto 16), e 2 ottobre 2008, causa
C‑360/06, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7333, punto 17).
13
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 19).
14
– V. sentenza Lindman, cit. (punto 21).
15
– V. sentenze 25 luglio 1991, causa C‑288/89, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4007, punto 10), 4 maggio
1993, causa C‑17/92, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2239, punto 13), e 18 luglio 2007, causa C‑490/04, [OSCURATO:PERSONA]/Germania
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6095, punto 83).
16
– V., in particolare, sentenze 8 ottobre 1980, causa 810/79, Überschär ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2747, punto 16); 28 giugno 1990, causa
C‑174/89, Hoche ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 25), e 24 aprile 2008, causa C‑418/06 P, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3047,
punto 93).
17
– Sentenza 27 gennaio 2009, causa C‑318/07 ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑359, punto 44).
18
– Ibidem (punto 50).
19
– Il corsivo è mio.
20
– [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 30); [OSCURATO:PERSONA], cit. (punto 28), e 6 novembre 2003, causa C‑243/01, [OSCURATO:PERSONA] e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13031,
punto 60).
21
– V. sentenze 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2085, punti 32 e 33), 25 luglio 1991,
causa C‑353/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4069, punto 15), e 16 gennaio 2003, causa C‑388/01, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑721, punto 19).
22
– V. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] (punto 54); [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 31), e [OSCURATO:PERSONA], (punto 29).
23
– A tale proposito, occorre ricordare che l’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa Danner, relativa alla
libera prestazione dei servizi, ha ritenuto corretto non operare una distinzione tra i motivi giustificativi per misure discriminatorie
e per misure indistintamente applicabili, ma la Corte non ha seguito questa proposta. V. paragrafo 40 delle conclusioni presentate
dall’avvocato generale Jacobs in tale causa che ha dato luogo alla sentenza 3 ottobre 2002, causa C‑136/00, Danner ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8147).
24
– V. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a., (punto 31), e [OSCURATO:PERSONA], (punto 29).
25
– Punti 70 e 71.
26
– Punto 26.
27
– V. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], (punti 60 e 61); [OSCURATO:PERSONA], (punto 15), e [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 63).
28
– Sentenza Lindman, cit. (punto 25).
29
– V., in particolare, sentenze 14 novembre 1995, causa C‑484/93, Svensson e Gustavsson ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3955, punto 15), e [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
cit. (punti 19 e 22).
30
– Citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], (punto 36), e [OSCURATO:PERSONA] e a., (punto 62).
31
– Citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], (punto 61) e [OSCURATO:PERSONA], (punto 15).
32
– Citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], (punto 36); [OSCURATO:PERSONA] e a. (punto 62), e sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C‑338/04, C‑359/04
e C‑360/04, Placanica e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1891, punto 53)
33
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., cit. (punto 69).