CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano comunicate presso gli indirizzi di po2s2t8a7 e7l2e8tt7r/o2n0ic1a9certificata indicati R.G.N.11368/2017- ricorrente -controrappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.1 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026Amal [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le comunicazioni e le notificazionirelative al presente procedimento siano effettuate presso l’indirizzo diposta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via dei Cerchi, n.45.-controricorrente-Procura della Repubblica presso il tribunale di Lucca-intimata-avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 1569/2022,depositata il 21/7/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1569/2022,depositata il 21/7/2022, rigettava il reclamo proposto ex art. 18 l.f.dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza dichiarativa di fallimentopronunciata dal tribunale di Lucca il 3/1/2022, su istanza delpubblico ministero, che aveva ricevuto la segnalazione da parte delgiudice dell’esecuzione del tribunale, in sede di opposizione, nellaprocedura esecutiva n. 137/2018 a carico della società [OSCURATO:SOCIETA] e diNicla Massai, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], terzo datore di ipotecain favore della [OSCURATO:SOCIETA]..Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale respingeva ilprimo motivo di reclamo fondato sulla pretesa nullità della sentenzadichiarativa di fallimento, per mancata sospensione del giudizio, inviolazione degli articoli 52 e 54 c.p.c..2 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026L’istanza di ricusazione, infatti, era stata presentata il 9/12/2021dinanzi al tribunale di Lucca, che l’aveva rigettata, confermando ildott. [OSCURATO:PERSONA] quale giudice relatore nella procedura fallimentare.In pari data, il tribunale aveva dichiarato anche il fallimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con la partecipazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], masenza la partecipazione del rappresentante della società.Per la Corte d’appello, però, in base alla giurisprudenza dilegittimità, il giudice non aveva emesso alcun provvedimento disospensione del giudizio, sicché era pacifica la prosecuzione dellostesso, mentre la società, per sua libera scelta, aveva deciso di nonpresenziare all’udienza prefallimentare del 21/12/2021.Quanto al secondo motivo di reclamo, teso a contestare l’erroneavalutazione degli elementi di prova dai quali il tribunale avevadesunto lo stato di insolvenza, la Corte territoriale rilevava che iltribunale aveva ritenuto inveritieri i dati trasfusi nei tre bilancipostumi, e ciò per la loro distonia rispetto alla reale situazionefinanziaria della società.Era poi del tutto irrilevante la contestazione in ordine al difettodi legittimazione del creditore esecutante, in quanto il procedimentoprefallimentare era stato avviato a seguito di istanza del pubblicoministero.La Corte d’appello rilevava che il debito verso l’istituto bancarioper il mutuo fondiario risolto doveva essere valutato dal tribunale, alfine della verifica dello stato di insolvenza, tanto più che trattavasi didebito garantito da ipoteca; lo stesso legale rappresentante dellasocietà aveva ammesso il mancato pagamento delle rate.I bilanci erano del tutto inattendibili, non risultando indicati idebiti verso l’Agenzia delle entrate pari ad euro 1.144.932,39, comedallo stato passivo, oltre che i debiti nei confronti del Comune di3 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026Camaiore per IMU, tari e TASI per l’importo complessivo di euro438.855,82.Rilevava anche la mancata contemplazione del debito anche alsolo fine di un accantonamento a riserva, in violazione del principiodi prudente trasparente redazione dei bilanci ex art. 2423 c.c.L’incidenza dei debiti così enucleati in sede fallimentare avrebbecomportato che il capitale sociale sarebbe stato integralmente erosocon un patrimonio netto negativo di euro 712.400,00.Per far fronte alla totale assenza di liquidità non poteva certoessere richiamato il canone di locazione derivante dall’affittod’azienda di euro 12.000,00 annui.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà, depositando anche memoria.3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli articoli 51, comma 1, n. 4, c.p.c., 52,commi primo e terzo, e art. 54, comma quarto, c.p.c. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe errato nel reputare che il giudizio nonera stato sospeso a fronte della presentazione della domanda diricusazione.Ad avviso della ricorrente l’art. 52, terzo comma, c.p.c. prevedeche la ricusazione sospende il processo, producendosi un effettosospensivo ipso iure della procedura nella quale il giudice ricusato sitrova ad operare.Nella specie, dunque, a fronte della domanda di ricusazione ilgiudice avrebbe sospeso il giudizio, rimettendo gli atti al presidente4 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026del tribunale, sicché sarebbe stata necessaria un’istanza diriassunzione.Peraltro, il tribunale di Lucca ha rigettato l’istanza di ricusazionenon per vizi formali o temporali, che non consentirebbero lasospensione del procedimento, ma per «presunte carenze dicontenuto dell’atto», tali da imporre la sospensione.2. Il motivo è infondato.2.1. Deve muoversi dalla considerazione per cui il giudicedell’esecuzione, dott. [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al quale si svolgeva il giudiziodi opposizione ex art. 615 c.p.c. (RG 317/2018), dopo aver rigettatol’istanza di sospensione presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da NiclaMassai, con il medesimo provvedimento del 5/11/2021, avevasegnalato l’insolvenza pubblico ministero che, successivamente,aveva presentato richiesta di fallimento ex art. 7 l.f., con udienzaprefallimentare fissata al 21/12/2021.A quel punto gli opponenti, venuti a conoscenza della nomina deldott. [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), quale giudice relatore nellaprocedura fallimentare R.G. n. 155/2021, chiedevano il 9/12/2021al presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., di accoglierela ricusazione da loro proposta.La procedura non veniva sospesa e in data 21/12/2021, da unlato il collegio respingeva l’istanza di ricusazione, mentre dall’altro iltribunale, in una composizione collegiale di cui faceva parte anche ilgiudice relatore dott. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava con sentenza n. 2/2022 ilfallimento della società, che non aveva partecipato al giudizioprefallimentare.3. La Corte d’appello si è correttamente attenuta allagiurisprudenza di questa Corte secondo cui la sola proposizione delricorso per ricusazione non determina "ipso iure" la sospensione delprocedimento e la devoluzione della questione al giudice competente5 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre algiudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità,all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formalidi legge per l'ammissibilità dell'istanza, il procedimento puòcontinuare, giacché l'evidente inammissibilità della ricusazione, purnon potendo impedire la rimessione del ricorso al giudicecompetente, esclude l'automatismo dell'effetto sospensivo, in mododa contemperare le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, diassicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specificacontroversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l'uso distortodell'istituto (Cass., sez. 6-3, 6/12/2011, n. 26267; anche Cass., sez.,2, 27/3/2026, n. 7376; Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1624; Cass.,Sez. U., 18/11/2019, n. 29833; Cass., sez. 6-3, 4/12/2014, n.25709).Si è, dunque, chiarito che la sospensione ex art. 52, terzocomma, c.p.c. non è automatica, in quanto il giudice procede allavalutazione della sospensione del procedimento, attraverso unasommaria delibazione dell’ammissibilità dell’istanza di ricusazione,all’esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formalidi legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento puòcontinuare, dato che si deve escludere l’automatismo dell’effettosospensivo.4. Si è anche precisato che in tema di ricusazione, ai sensidell’art. 52 c.p.c., non sono previste né la comunicazione del relativoprovvedimento di rigetto, una volta negata la sospensione delprocesso, né la concessione di termini a difesa, giacché taleprocedimento, di natura incidentale, è connotato dai caratteridell’essenzialità e della rapidità della decisione, pur nel rispetto dellegaranzie del contraddittorio (Cass., n 7376 del 27/3/2026; Cass. sez.2, n. 11225 del 24/4/2019).6 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/20265. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «sullaomessa valutazione delle prove attestanti le condizionieconomico/finanziarie della [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.».Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, laricorrente reputa insussistente lo stato di insolvenza, non avendotenuto conto il giudice di merito della contestazione dei crediti dinatura tributaria, oltre che della mancanza di un atto attestante lalegittimazione del credito vantato dalla società Phoenix qualemandataria della [OSCURATO:SOCIETA]..La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto neppure dellariduzione delle passività per euro 300.000,00 a seguito della venditadi un compendio immobiliare della procedura esecutiva di cui all’RG137/2018.Per la ricorrente, i debiti non ammonterebbero ad euro2.000.000,00 ma ad euro 1.106.392,78, trattandosi peraltro di debiticontestati.Neppure sarebbe stata considerata l’entrata di euro 12.000,00 dicui al contratto di affitto d’azienda.6. Il motivo è inammissibile.Deve muoversi dalla giurisprudenza di questa Corte per cui intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specificaregola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo7 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.U., Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).In realtà, la ricorrente chiede una nuova e diversa valutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dal giudice dimerito con analitica motivazione, non consentita in questa sede.La Corte d’appello, infatti, ha reputato sussistente lo stato diinsolvenza muovendo dall’inattendibilità dei bilanci (non depositati alregistro delle imprese), che erano stati predisposti tutti insieme, conriferimento al triennio 2018/2020, senza però che fosse statoindicato negli stessi sia l’imponente debito tributario, sia il debitoverso l’istituto di credito per il mutuo fondiario risolto.La Corte territoriale ha anche evidenziato che i debiti contestatinon erano stati neppure inseriti in uno specifico fondo diaccantonamento, in violazione dei principi di prudenza e trasparenzanella redazione dei bilanci ex art. 2423 c.c.; ove fossero stati indicativi sarebbe stato un patrimonio netto negativo di euro 712.400,00.Ininfluenti, dunque, - dinanzi a debiti di così elevato importo -risultavano la vendita del cespite in sede esecutiva e il modestocanone di affitto di azienda percepito.Del resto, lo stato di insolvenza delle società che non siano inliquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività,bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operareproficuamente sul mercato, che si traduca in una situazioned'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfareregolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venirmeno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo8 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20133/2022Numero sezionale 3054/2026Numero di raccolta generale 23717/2026Data pubblicazione 21/07/2026svolgimento dell'attività (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7087; principio che siapplica anche in caso di affitto di azienda a terzi, coma da Cass. n.32280 del 2022).Quanto, poi, all’asserito difetto di legittimazione della creditrice,è sufficiente rilevare che il fallimento è stato dichiarato su richiestadel pubblico ministero, restando irrilevante tale questione.7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essererespinto.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del fallimentocontroricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva ecpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.Il Presidente9 RG n. 20133/2022 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio