CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pallino AntonioGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PirasPiera [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GiovanniAttilio, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delledel Consiglio e del ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 5 ottobre 2023 n. 6362;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9051/2024N.R.G.: 9051/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 14186/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 1990;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione e laCorte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su due motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Con primo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui haindividuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27.10.1999.La difesa dei ricorrenti sostiene l’originale tesi giuridica secondo cui, dalmomento che in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento deldanno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono stateoscillazioni giurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questacorte circa l’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditata; inN.R.G.: 9051/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 9051/2024Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 14186/2026Data pubblicazione 14/05/2026subordine chiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottopostaalla Corte di giustizia dell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…)nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro,risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01;Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale (pur avendo collezionato proprioil difensore dei ricorrenti duecentosettantacinque rigetti di altrettanti ricorsiproposti su questioni identiche), si insiste affinché questa Corte sollevi unapregiudiziale comunitaria, basterà ricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;Numero registro generale 9051/2024N.R.G.: 9051/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 14186/2026Data pubblicazione 14/05/2026b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materia diprescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti non hannoche da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima di introdurreuna domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepisca lascadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferitida una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso (cosìCorte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c. Ministerodell’Istruzione).Numero registro generale 9051/2024N.R.G.: 9051/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 14186/2026Data pubblicazione 14/05/20262. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è impugnato un obiter dictum contenuto nella sentenzad’appello, e la difesa dei ricorrenti dichiara di essere consapevole di stareimpugnando un’affermazione che fu irrilevante ai fini della decisioned’appello.2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c..3. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti.A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum, che in primogrado fu di euro 11.104 euro per ogni anno di frequenza della scuola dispecializzazione, oltre interessi e rivalutazione.Il valore da porre a base del calcolo è euro 55.520 più interessi e rivalutazionedal 1981, ovvero euro 569.000 (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Ilrisultato deve essere infine maggiorato nella misura stabilita dall’art. 4,comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.4. La palese ed inescusabile infondatezza del ricorso rende manifesto che essoè stato proposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primo commadella medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nella misuraindicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MonetaAngela Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pantini MariaTiziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PoggiSimonetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, allarifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese delN.R.G.: 9051/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 9051/2024Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 14186/2026Data pubblicazione 14/05/2026presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 48.090,oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MonetaAngela Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Pantini MariaTiziana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PoggiSimonetta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma dieuro 26.700 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])