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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29461/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA4- dato avviso alle parti/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv e 674 cod. pen.; Rilevato che l'imputato presenta un atto di appello qualificato dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione; Rilevato che il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen. che consente la presentazione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi solo da parte del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da definirsi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA4- dato avviso alle parti/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv e 674 cod. pen.; Rilevato che l'imputato presenta un atto di appello qualificato dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione; Rilevato che il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen. che consente la presentazione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi solo da parte del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso, da definirsi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris