CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40720/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Elato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello per il reato di concorso in tentato furto aggravato, è inammissibile. Il ricorrente si duole che il giudice non abbia reso motivazione in ordine alla insussistenza di cause che, alla luce dell'art. 129 cod. proc. pen., imponessero il proscioglimento nel merito. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Nel caso che occupa lo Scuotto ed il P.G. hanno concordato in ordine all'accoglimento del motivo concernente la determinazione della pena, indicando quella da applicarsi in ragione di tale accordo. Tanto ha determinato la rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di gravame. Con il che non si determina una situazione analoga a quella che si presenta allorquando il giudice applica la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. In tali casi, come è noto, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). Nel diverso caso dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia ai motivi che attengono all'affermazione di responsabilità determina una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Per tale ragione già è stato formulato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2024. [OSCURATO:PERSONA] reestensore [OSCURATO:PERSONA]