CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
illi Consigliere [OSCURATO:PERSONA] EDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 26247/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26247/2021 R.G., propostoComune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli (presso gli Ufficidell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato pressol’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calceal ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Napoli, in personadell’amministratrice unica pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, elettivamentedomiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], constudio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania il 13 marzo 2021, n. 2251/18/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. Il Comune di Napoli ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania il 13 marzo 2021, n. 2251/18/2021,la quale, in controversia su impugnazione dell’avviso diaccertamento n. 1083270/11057 del 13 dicembre 2018 neiconfronti della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” da parte del medesimoComune, notificato il 30 gennaio 2019, per omesso versamentodel TARES relativo all’anno 2013, nella misura complessiva di€ 789,00, con riferimento ad immobile sito in Napoli alla ViaMiguel de Cervantes n. 47, ha accolto l’appello proposto dalla“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” nei confronti del Comune di Napoliavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Napoli il 30 gennaio 2020, n. 1368/7/2020, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente, purrilevando la tempestiva notifica dell’atto impositivo – con lamotivazione che: «Nel caso in esame risulta pacifico chel'avviso tributario è stato notificato e consegnato alla societàcontribuente il 30 gennaio come risulta dall'avviso diricevimento a/r. Ciò posto pertanto il motivo d'appello dellaparte privata sollevato in ordine alla tempestività della notificadell'avviso di accertamento Tares che riguardava l'annualitàNumero registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/20262013 deve essere esaminata alla luce del principio dellaritualità ed al perfezionamento della “notifica diretta a mezzolettera raccomandata postale”, ossia in base “il principio dellascissione degli effetti”, secondo gli insegnamenti del [OSCURATO:PERSONA] e della Suprema Corte, in base al quale occorreavere riguardo alla data di spedizione dell'atto per il notificanteed a quella di ricezione da parte del contribuente; invero taleprincipio si applica in tutti i casi in cui debba valutarsil'osservanza di un termine di decadenza da parte delnotificante (Ente impositore) e, quindi, per simmetria, anche diprescrizione a favore del notificatario (Contribuente), conriferimento agli atti impositivi come nel caso in esame.Pertanto alla luce del principio della scissione degli effetti èfondato il rilievo di prescrizione quinquennale rilevatodall'appellante ai sensi dell'art. I co.161 della L 296/2006,anche per la considerazione che per la tares-tarsu-tari opera laprescrizione di 5 anni ex art. 2948 co. 4 CC per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente. Nel caso in esame l'Enteimpositore si è limitato a rilevare di aver consegnato il plicocontenente l'avviso tributario a [OSCURATO:PERSONA] entro il[OSCURATO:DATA_NASCITA] cioè di aver interrotto il termine decadenziale:invece il contribuente dal suo lato ha fornito la prova che il plicogli era stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA] il giorno il 30 gennaio2019 ossia oltre il termine prescrizionale dei cinque anni chescadeva il 31 dicembre 2018 per l'annualità 2013 atteso che laratio della normativa de quo riguarda l'obbligo secondo cui l'iterprocedimentale: “emissione dell'avviso di accertamento-notifica dell'avviso di accertamento - riscossione del tributo”deve avvenire in cinque anni».3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha resistito con controricorso.Numero registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/20264. Ricorrente e controricorrente hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale sidenuncia: «Violazione di legge dell’art.360 c.p.c. comma 1 n.3 in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme didiritto, di cui Legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (leggefinanziaria 2007) art. 1 comma 161, nonché del regolamentodel Comune di Napoli, in materia di TARES, Art. 33 comma 3,art. 2948 n. 4, cc.».Secondo il ricorrente: «La CTR con la sentenza impugnata hafatto inesatta applicazione della normativa citata, poiché, purcorrettamente individuando il principio di scissione degli effettiin base al quale occorre avere riguardo alla data di spedizionedell'atto per il notificante ed a quella di ricezione da parte delcontribuente, ha ritenuto fondato il motivo di prescrizionequinquennale dedotto dall'appellante, ai sensi dell'art. 1 co.161 della L 296/2006, anche per la considerazione che per latares-tarsu-tari opera la prescrizione di 5 anni ex art. 2948 co.1, n. 4».1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di questaCorte, in materia di notificazione degli atti di imposizionetributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potereimpositivo, il principio della scissione soggettiva degli effettidella notificazione, sancito per gli atti processuali dallagiurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettiziadi tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loroNumero registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/2026notificazione; con la conseguenza che, per il rispetto deltermine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo,assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in esseregli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella,eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da partedel contribuente (tra le tante: Cass., Sez. Un., 17 dicembre2021, n. 40543; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2023, n. 25842;Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9729; Cass, Sez. Trib., 3ottobre 2025, n. 26680).Pertanto, in tema di avviso di accertamento notificato a mezzoposta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenzache grava sull'amministrazione finanziaria, occorre avereriguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella dellaricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che ilprincipio della scissione degli effetti della notificazione per ilnotificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debbavalutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e,quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria(Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2019, n. 33277; Cass., Sez. Trib., 5 settembre2023, n. 25842; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522).1.3 Peraltro, proprio in specifica relazione ai tributi locali, èstato affermato che, in tema di notificazione dell'attoimpositivo operata mediante la “[OSCURATO:PERSONA]”, aifini del rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato ilpotere impositivo, assume rilevanza, in applicazione delprincipio di scissione degli effetti della notificazione, la datanella quale il mittente ha consegnato il plico-bolgetta ad unufficio postale, e non quella, successiva, della consegna, curatada quest'ultimo, all'ufficio centralizzato che concretamente poiNumero registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/2026provvede agli inoltri ai singoli destinatari (Cass., Sez. 1^, 17giugno 2024, n. 17222).1.4 Ne discende che, solo prendendo in considerazione la datadi spedizione del plico contenente l’atto impositivo, che deveessere individuata nella consegna fattane dall’ente impositoreall’ufficio postale e non anche nel ricevimento da parte dellacontribuente, l’ente impositore può considerarsi decaduto onon decaduto dall’esercizio del potere impositivo per il TARESrelativo all’anno 2013.Difatti, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. “legge finanziaria 2007”), prevede che: «Gli entilocali, relativamente ai tributi di propria competenza,procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedelio dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamentod’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avvisomotivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficiodevono essere notificati, a pena, di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».Con tale disposizione il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 71 e 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e, piùin generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali eprovinciali la disciplina relativa all’attività di accertamento,dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti diaccertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisitiessenziali degli atti di accertamento e, per quello che quiinteressa, individuando i termini, a pena di decadenza, per laNumero registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/2026notifica degli atti di accertamento e del primo atto diriscossione. In particolare, la norma sopra indicata subordinaalla notifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parzialio ritardati versamenti, sia l’attività svolta d’ufficio, in caso diomesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisi diaccertamento devono essere notificati al contribuente in ununico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati».1.5 Nel caso di specie, però, nonostante la correttaenunciazione in astratto del principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione, il giudice di appello si è limitatoad accertare la data di ricezione dell’atto impositivo da partedella contribuente (vale a dire, il 30 gennaio 2019), senzaverificarne, al contempo, la data di consegna al serviziopostale, essendosi limitato a menzionare in motivazione ladeduzione di tale adempimento entro il termine di decadenza(vale a dire, il 31 dicembre 2018).Laddove, esso avrebbe dovuto affrontare la questione delladata di consegna dell’atto per la spedizione postale perché unospecifico accertamento in fatto era stato svolto dal giudice diprime cure.2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivodedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio della causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania(ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 26247/2021Numero sezionale 2321/2026Numero di raccolta generale 10290/2026Data pubblicazione 20/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]