CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 05144/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscri tto al nr. 17878-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2238/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 17878 sez. M2 -ud. 01-12-2022 -2- lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che chiede alla Corte di c assazione di rigettareil regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per regolamento necessario di competenza avverso la sentenza “parziale” 8 giugno 2022, n. 2238 del Tribunale di Bari. Il Tribunale, rilevato che p arte convenuta – l’odierna ricorrente – aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale adito , essendo competente il Tribunale di Prato “in virtù del combinato disposto degli artt.19, 20 e 28 c.p.c. e 1182 c.c.”, ha rigettato l’eccezione e ha rinviato la causa per il prosieguo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Anzitutto si contesta “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” e conseguente “violazione e/o falsa applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.”: il Tribunale di Bari ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale della ricorrente, senza debitamente analizzarne la formulazione, con motivazioni “anche palesemente contraddittorie”, prendendo in esame soltanto il profilo della mancata applicazione del profilo contrattualmente stabilito, profilo residuale rispetto “agli ulteriori richiami normativi a sostegno dell’eccezione medesima”, non considerando che il contratto in esame non è riconducibile a un modello redatto su formulari con formule Ric. 2022 n. 17878 sez. M2 -ud. 01-12-2022 -3- standard, trattandosi di redazione contrattuale negoziata tra le parti. 2) Si lamenta poi “violazione e/o falsa applicazione degli artt.19, 20 e 28 c.p.c. e 1182 c.c.”, “nullità della sentenza o del procedimento per assoluta carenza di motivazione”: il Tribunale di Bari ha omesso di esaminare i motivi della incompetenza per territorio, per violazione degli artt. 19, 20 e 28 c.p.c. e 1182 c.c., posti a fondamento della eccezione dalla ricorrente in sede di comparsa di costituzione e risposta, facendo invece riferimento all’art. 18 c.p.c., che id entifica il foro delle persone fisiche, e individuando la competenza del Tribunale di Trani, del tutto estraneo alle parti in giudizio, avendo invece richiamato quale foro competente quello del convenuto, convenuto che nel caso in esame ha sede legale a Prato (oltre ad avere identifica to la causa quale opposizione a decreto ingiuntivo, quando invece si tratta di una causa ordinaria, introdotta con atto di citazione). Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Bari ha anzitutto qualificato la clausola – prevista dal contratto di fornitura concluso tra le parti – che prevede la competenza del Tribunale di Prato quale clausola vessatoria, inefficace in quanto non specificamente accettata e sottoscritta. A prescindere dalla correttezza della qualificazione operata (basata, come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte, su un dato formale insufficiente), va considerato che la questione – come ancora precisa il pubblico ministero –è irrilevante, atteso che il foro convenzionale non è indicato nel la clausola come esclusivo, come d’altro canto riconoscelo stesso Tribunale. Il Tribunale ha allora ritenuto applicabili le regole generali sulla competenza territoriale, indicando quale giudice competente il Ric. 2022 n. 17878 sez. M2 -ud. 01-12-2022 -4- Tribunale di Trani, “luogo di residenza del convenuto”, affermazione che non appare corretta, avendo il convenuto –la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – sede legale a Prato e avendo poi il Tribunale di Bari rigettato l’eccezione, ritenendosi competente. L’eccezione di incompetenza andava invece accolta, essendo appunto Prato il luogo della sede legale della società convenuta, nonché il luogo dove il contratto era stato concluso e doveva essere eseguito. Né vale a radicare la competenza dell’adito Tribunale di Bari – come invece sostiene il pubblico ministero – l’avvenuta proposizione, oltre alla domanda di accertamento del residuo debito nei confronti della convenuta, di una domanda di risarcimento del danno causato da un asserito inadempimento della stessa. Sia l'obbligazione derivata e sostitutiva di risarcimento del danno che quella originaria (inadempimento rispetto ad impegni di assistenza commerciale, di supporto all’allestimento dei punti vendita e di formazione del personale) sono infatti prive dei requisiti di certezza e liquidità necessari per radicare la competenza nel domicilio del creditore (v. al riguardo Cass. n. 6762/2014). Giudice competente a conoscere della causa è pertanto il Tribunale di Prato, davanti al quale andrà riassunta la causa e che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competen za del Tribunale di Prato, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito. Così deciso in Roma, nella