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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30699/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza d Romaha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio socialeconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con effetto ex nunc a far data dal 05/08/2025;considerato che la revoca dell 'affidamento in prova è rimessaall'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solol'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica edesauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);osservato che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre cheall'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi dellamotivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazionerisulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al puntoda risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito;rilevato in particolare che il Tribunale ha evidenziato, a fondamento delprovvedimento assunto, come il Leo, in due occasioni, fosse stato visto incompagnia di pregiudicati, e che il 05/08/2025, dopo aver cercato di eludere ilcontrollo di polizia, era stato fermato a bordo di un'autovettura di lusso e trovatoin possesso della somma di euro 10.000 in banconote di piccolo taglioconfezionata sottovuoto di cui nell'immediatezza non forniva giustificazione perla provenienza;ritenuto che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche ilvizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimentoimpugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, aprovocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente aipresupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativaprecedentemente concessa;considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza d Romaha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio socialeconcessa a [OSCURATO:PERSONA] con effetto ex nunc a far data dal 05/08/2025;considerato che la revoca dell 'affidamento in prova è rimessaall'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solol'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica edesauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239);osservato che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre cheall'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi dellamotivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazionerisulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al puntoda risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a renderecomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito;rilevato in particolare che il Tribunale ha evidenziato, a fondamento delprovvedimento assunto, come il Leo, in due occasioni, fosse stato visto incompagnia di pregiudicati, e che il 05/08/2025, dopo aver cercato di eludere ilcontrollo di polizia, era stato fermato a bordo di un'autovettura di lusso e trovatoin possesso della somma di euro 10.000 in banconote di piccolo taglioconfezionata sottovuoto di cui nell'immediatezza non forniva giustificazione perla provenienza;ritenuto che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente anche ilvizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimentoimpugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, aprovocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente aipresupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativaprecedentemente concessa;considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]