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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 16281/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5310/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Guido, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Via F. Corridoni n.14, Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 85/23 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 31/01/2023; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 11 giugno 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 5310/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Guido, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], nonché del socio illimitatamente responsabile [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Via F. Corridoni n.14, Roma; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 85/23 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 31/01/2023; lette l e rinunc e a i ricors i principale e incidentale e le reciproche accettazioni delle parti; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione delle rinunce; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11 giugno 2024
Decreto Cassazione n. 16281/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris