CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 39382/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ABI MAMUD (CUI 051M4SZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Genova, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritta al capo A), oltre che per resistenza a pubblico ufficiale (capo B). 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per il capo A), avendo la Corte territoriale ritenuto la detenzione per uso non esclusivamente personale dello stupefacente, suddiviso in diversi involucri e per una totale di circa 17 dosi, da parte di soggetto datosi alla fuga alla vista delle forze dell'ordine, al cui atto d'ufficio ha opposto resistenza, e in possesso di circa 1.000,00 euro in banconote di piccolo taglio. Si tratterebbe, in sintesi, di circostanze che, a dire del ricorrente, se correttamente valutate, avrebbero condotto all'esclusione dell'uso non esclusivamente personale. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pag. 3 e s. della sentenza impugnata), il ricorso è fondato esclusivamente su un motivo che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 4), dovendosi quindi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 3.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi l'inammissibilità della censura ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità. Trattasi di mere doglianze in fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, ha ritenuto accertata la detenzione per uso non esclusivamente personale nei termini innanzi sintetizzati in sede di esplicitazione della censura (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Con la doglianza in argomento, difatti, inammissibilmente si prospettano mere erronee valutazioni probatorie, alle quali il ricorrente vorrebbe sostituire le proprie nei termini innanzi evidenziati, peraltro parcellizzando le circostanze invece unitariamente valutate dai giudici di merito (in termini di c.d. doppia conforme). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle