CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24994/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2026 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale con riguardo alla ritenuta inammissibilità dell'appello e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.: a) è manifestamente infondato, là dove contesta la dichiarazione dì inammissibilità dell'appello, avendo la Corte d'appello correttamente evidenziato come l'appellante non si fosse adeguatamente confrontato con le ragioni che erano state espresse nella sentenza di primo grado in ordine sia alle modalità con le quali era stata localizzata la bicicletta ed era stato individuato il [OSCURATO:PERSONA] sia al valore della stessa bicicletta, nuova o usata; b) non è consentito, là dove contesta l'affermazione di responsabilità e il diniego della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti, attesa la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di sottoporre a verifica la tenuta logica della decisione mediante il raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli alternativi di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione immune dai vizi dedotti, ha puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, la pagina 7 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e logici ai fini dell'affermazione di responsabilità e del diniego della menzionata circostanza attenuante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M