CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 14152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/08/2022 del TRIBUNALE di MONZAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che con la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per il reato, qualificato ai sensi dell'art 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; rilevato che con il presente ricorso l'imputato lamenta l'incongruità della pena inflittagli che, alla luce della confessione resa e del minimo dato quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, avrebbe dovuto essere quantificata muovendo da un'ottica premiale in favore dell'imputato, laddove invece il giudice si era immotivatamente discostato dal minimo edittale ed aveva altresì effettuato il giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze in termini di equivalenza; rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rilevato che la contestazione articolata dalla difesa ha ad oggetto la congruità della pena, profilo questo che, attenendo alla sua quantificazione discrezionale, è ben diverso dalla sua illegalità, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Iazouli, Rv. 264205-264207; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509), per la quale soltanto è consentito in relazione al trattamento sanzionatorio proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento; rilevato che, avendo il Tribunale integralmente recepito l'accordo delle parti ed esulando la devoluta doglianza dalle ipotesi tassativamente previste dall'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., il ricorso si destina all'inammissibilità; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore I