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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 30000/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza depositata 1'8 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento in executivis della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate da: 1) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, in data 13 dicembre 2005; 2) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, in data 26 aprile 2006; 3) Corte di appello di Palermo, in data 5 novembre 2008; 4) Corte di appello di Palermo, in data 7 dicembre 2010; 5) Corte di appello di Palermo, in data 11 dicembre 2013; 6) Tribunale di Palermo, in data 29 aprile 2014; 7) Corte di appello di Palermo, in data 19 maggio 2017; 8) Corte di appello di Palermo, in data 26 ottobre 2017; 9) Corte di appello di Palermo, in data 21 gennaio 2020; 10) Corte di appello di Palermo, in data 12 maggio 2021.

2. Con ordinanza depositata in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze di seguito indicate.

Premesso che i reati di cui alle sentenze indicate sub 2) e 3) erano già stati uniti nel vincolo della continuazione, detti reati venivano ritenuti in continuazione con il reato giudicato dalla sentenza sub 1).

La continuazione veniva riconosciuta anche fra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), ed anche fra i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10).

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con riguardo alla continuazione riconosciuta fra i reati giudicati dalle sentenze sub 1), 2) e 3), il primo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, essendosi limitato il giudice dell'esecuzione ad aumentare, per il reato di cui alla sentenza sub 1), la pena determinata dal giudice della sentenza sub 3) che aveva riconosciuto la continuazione col reato di cui alla sentenza 2), senza procedere ad autonoma commisurazione degli aumenti per i reati di cui alla sentenza sub 2) e senza dare alcuna specifica motivazione.Inoltre, nel determinare l'aumento di pena per il reato giudicato dalla sentenza sub 1) l'ordinanza non aveva tenuto conto della diminuente processuale applicabile in ragione del rito prescelto nel giudizio di cognizione.

Con riguardo al rigetto della richiesta di continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze sub 5), 6) e 8), il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione, in quanto la decisione era stata fondata, quanto ai delitti di evasione giudicati dalle sentenze sub 5) e 6), dalla distanza cronologica, che, in realtà,era di poco più di un anno, e senza valutare la richiesta di continuazione estesa anche ai reati di cui alla sentenza sub 8).

In relazione alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione dell'aumento di pena relativo al reato satellite giudicato dalla sentenza sub 8), commisurato in termini eccessivi e sproporzionati.

Quanto alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10), il quarto motivo denuncia difetto di motivazione della commisurazione degli aumenti di pena, sul rilievo che, quanto ai reati di cui alla sentenza sub 10), il giudice dell'esecuzione si era limitato a recepire il trattamento sanzionatorio del giudice della cognizione e, quanto ai reati giudicati dalla sentenza sub 7), aveva proceduto ad autonoma commisurazione, ma senza motivare le scelte operate e senza tener conto della diminuente processuale.

Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione con il reato di cui alla sentenza sub 4), risultando il punto privo di motivazione.

Con il sesto motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione che aveva respinto il riconoscimento della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza della parte, procedendo ad una valutazione per gruppi di sentenze.

Con il settimo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto il primo giudice, nel riconoscere la continuazione, avrebbe dovuto escludere la recidiva, riconosciuta nei giudizi di cognizione, in quanto incompatibile con la continuazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, nei limiti che di seguito si precisano.

1. Con i motivi secondo, quinto e sesto viene censurata l'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione fra tutti i reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza (motivo sesto), e in relazione, specificatamente, ai reati di cui alla sentenza sub 4) (motivo quinto) e ai reati di cui alle sentenze sub 5), 6) e 8) (motivo secondo).

I motivi, tra loro collegati, vanno esaminati congiuntamente.

1.1. Innanzitutto, si deve rilevare che con l'istanza originaria la parte aveva formulato la richiesta di riconoscimento della continuazione con specifico riguardo a due distinti gruppi di sentenze: il primo, relativo alle sentenze sub 1), 2), 3) e 4), e il secondo, relativo alle sentenze sub 5), 6), 7), 8), 9) e 10).

Ciò è desumibile sia dal tenore delle richieste conclusive sia dalle argomentazioni svolte, riferite entrambe ai menzionati due gruppi di sentenze.

Il sesto motivo, dunque, risulta infondato.

1.2. Con riguardo al primo gruppo di sentenze, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato un parziale accoglimento, riconoscendo la continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), ma non anche con riguardo alla sentenza sub 4).

Sul punto, la decisione di rigetto parziale è priva di motivazione, in quanto l'ordinanza, dopo aver dato atto del titolo dei reati e delle coordinate spazio- temporali di ciascun fatto, non ha dato ragione in alcun modo del diniego della continuazione anche con riguardo al reato di cui alla sentenza sub 4).

Si deve aggiungere che la mera indicazione del titolo di reato è sufficiente per evidenziare la diversità dei beni giuridici lesi, ma tale dato non è di per sé incompatibile con la continuazione e quindi non può valere, da solo e senza alcuna argomentazione specifica, a dare ragione della decisione.

In accoglimento del quinto motivo, va dunque annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della disciplina della continuazione in riferimento al reato di bancarotta giudicato con la sentenza indicata al n.4) dell'ordinanza suddetta.1.3.

Con riguardo al secondo gruppo di sentenze indicato nell'istanza della parte, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato un parziale accoglimento, riconoscendo la continuazione fra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), da una parte, e sub 7) e 10), dall'altra, e respingendo la richiesta in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 6).

Quanto ai delitti di evasione giudicati dalle sentenze sub 5) e 6), l'ordinanza ha evidenziato la distanza cronologica reciproca e il titolo di reato, ritenuto incompatibile con una programmazione anticipata di una pluralità di fatti.

Argomentazione che risulta incensurabile in questa sede, siccome logicamente correlata al dato storico (quindici mesi di distanza tra i reati) e alla tipologia del reato, che può essere ripetuto solo nel caso di ripristino della custodia.

Il secondo motivo, dunque, è infondato.

L'ordinanza impugnata ha, quindi, distinto all'interno delle residue sentenze del secondo gruppo, riconoscendo la continuazione fra i reati di due distinte coppie di sentenze.

Sul punto, l'ordinanza ha individuato come elemento, da una parte, unificante e, dall'altra, distintivo il contesto dei reati.

Infatti, mentre i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati commessi nell'ambito di condotte connesse alla intraneità del ricorrente in ambiti associativi di criminalità organizzata, i delitti di falso di cui alle sentenze sub 8) e 9) sono stati ritenuti estranei all'esecuzione del programma criminoso del sodalizio di appartenenza.

Motivazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta in relazione alle richieste della parte formulate con riguardo al secondo gruppo indicato nell'istanza originaria.

2. Con il settimo motivo viene formulata censura di violazione di legge in relazione alle statuizioni di riconoscimento della continuazione, laddove il giudice dell'esecuzione non aveva provveduto ad escludere la recidiva, riconosciuta in ciascuna sentenza oggetto del provvedimento in executivis.

Il motivo è manifestamente infondato.

Innanzitutto, l'orientamento secondo il quale vi sarebbe incompatibilità tra recidiva e continuazione, di tal che la seconda non potrebbe essere riconosciuta tra reati commessi l'uno dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'altro (Sez.

U, n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], PIERRO, Rv. 108758) è stato superato da giurisprudenza ora consolidata nel senso che "Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione" (Sez.

U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543).

Inoltre, il legislatore ha specificamente riconosciuto al giudice dell'esecuzione il potere di statuire sulla continuazione, ma non anche quello di procedere ad una revisione del giudicato, escludendo circostanze riconosciute dal giudice della cognizione.

3. I motivi primo, terzo e quarto riguardano, sotto diversi profili, il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice dell'esecuzione.

3.1. Con riguardo alla continuazione riconosciuta fra i reati giudicati dalle sentenze sub 1), 2) e 3), il primo motivo censura la commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite.

Il motivo è fondato.

L'ordinanza impugnata, individuato come più grave il reato giudicato dalla sentenza sub 3), ha condiviso la commisurazione degli aumenti di pena relativi ai reati di cui alla sentenza sub 2) operata dal giudice della cognizione, che già aveva unito nel vincolo della continuazione i reati delle sentenze sub 2) e 3), ed ha commisurato per il reato di cui alla sentenza sub 1) l'ulteriore aumento di anni uno di reclusione ed C 200 di multa.

La commisurazione degli aumenti di pena risulta priva di motivazione.

Invero, se, quanto ai reati così detti satellite della continuazione già riconosciuta, il giudice dell'esecuzione ha, implicitamente, condiviso la valutazione operata dal giudice che l'aveva applicata, pur tuttavia tale motivazione per relationem risulta inadeguata a rendere ragione delle scelte sanzionatorie compiute.

Infatti, il reato continuato riguarda n. sei rapine aggravate (la sentenza sub 2) concerne quattro rapine) e l'ordinanza precisa solo l'aumento di pena per la rapina di cui alla sentenza sub 1), di tal che non è possibile verificare né la legalità né la congruità di ciascuna commisurazione.

Inoltre, l'ordinanza non ha esplicitato di aver tenuto conto della diminuente per la scelta del rito abbreviato.

3.2. In relazione alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione dell'aumento di pena relativo al reato satellite giudicato dalla sentenza sub 8), commisurato in termini eccessivi e sproporzionati.Il motivo è infondato.

E' stato commisurato aumento pari a mesi quattro di reclusione, la metà di quanto inflitto nel giudizio di cognizione, e quindi in termini, assoluti e relativi, contenuti, rispetto ai quali risulta adeguato il richiamo al titolo del reato e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.3.

Quanto alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10), il quarto motivo censura la commisurazione degli aumenti di pena.

Il motivo è fondato.

L'ordinanza impugnata, individuato come più grave il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato dalla sentenza sub 10), ha condiviso la commisurazione degli aumenti di pena relativi ai reati di cui alla stessa sentenza sub 10) operata dal giudice della cognizione ed ha commisurato per il reato di cui alla sentenza sub 7) l'ulteriore aumento di anni tre di reclusione.

La commisurazione degli aumenti di pena risulta priva di motivazione.

Invero, se, quanto ai reati così detti satellite della continuazione interna alla sentenza sub 10), il giudice dell'esecuzione ha, implicitamente, condiviso la valutazione operata dal giudice che l'aveva applicata, pur tuttavia tale motivazione per relationem risulta inadeguata a rendere ragione delle scelte sanzionatorie compiute.

Infatti, il reato continuato riguarda una pluralità di reati e l'ordinanza precisa solo l'aumento di pena per l'estorsione di cui alla sentenza sub 7), di tal che non è possibile verificare né la legalità né la congruità di ciascuna commisurazione.

Inoltre, l'ordinanza non ha esplicitato di aver tenuto conto della diminuente per la scelta del rito abbreviato.

4. Va, dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della disciplina della continuazione in riferimento al reato di bancarotta giudicato con la sentenza indicata al n.4) dell'ordinanza suddetta e limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3), nonché ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 7) e 10) nel provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a riesaminare gli indicati punti, evitando le carenze motivazionali riscontrate ai superiori paragrafi 1.2, 3.1.,

3.3. Nel resto, il ricorso, complessivamente considerato, va respinto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della disciplina della continuazione in riferimento al reato di bancarotta giudicato con la sentenza indicata al n.4) dell'ordinanza suddetta e limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3), nonché ai reati giudicati con le sentenze indicate ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata 1'8 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento in executivis della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze pronunciate da: 1) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, in data 13 dicembre 2005; 2) Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, in data 26 aprile 2006; 3) Corte di appello di Palermo, in data 5 novembre 2008; 4) Corte di appello di Palermo, in data 7 dicembre 2010; 5) Corte di appello di Palermo, in data 11 dicembre 2013; 6) Tribunale di Palermo, in data 29 aprile 2014; 7) Corte di appello di Palermo, in data 19 maggio 2017; 8) Corte di appello di Palermo, in data 26 ottobre 2017; 9) Corte di appello di Palermo, in data 21 gennaio 2020; 10) Corte di appello di Palermo, in data 12 maggio 2021. 2. Con ordinanza depositata in data 8 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze di seguito indicate. Premesso che i reati di cui alle sentenze indicate sub 2) e 3) erano già stati uniti nel vincolo della continuazione, detti reati venivano ritenuti in continuazione con il reato giudicato dalla sentenza sub 1). La continuazione veniva riconosciuta anche fra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), ed anche fra i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con riguardo alla continuazione riconosciuta fra i reati giudicati dalle sentenze sub 1), 2) e 3), il primo motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, essendosi limitato il giudice dell'esecuzione ad aumentare, per il reato di cui alla sentenza sub 1), la pena determinata dal giudice della sentenza sub 3) che aveva riconosciuto la continuazione col reato di cui alla sentenza 2), senza procedere ad autonoma commisurazione degli aumenti per i reati di cui alla sentenza sub 2) e senza dare alcuna specifica motivazione.Inoltre, nel determinare l'aumento di pena per il reato giudicato dalla sentenza sub 1) l'ordinanza non aveva tenuto conto della diminuente processuale applicabile in ragione del rito prescelto nel giudizio di cognizione. Con riguardo al rigetto della richiesta di continuazione fra i reati giudicati dalle sentenze sub 5), 6) e 8), il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione, in quanto la decisione era stata fondata, quanto ai delitti di evasione giudicati dalle sentenze sub 5) e 6), dalla distanza cronologica, che, in realtà,era di poco più di un anno, e senza valutare la richiesta di continuazione estesa anche ai reati di cui alla sentenza sub 8). In relazione alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione dell'aumento di pena relativo al reato satellite giudicato dalla sentenza sub 8), commisurato in termini eccessivi e sproporzionati. Quanto alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10), il quarto motivo denuncia difetto di motivazione della commisurazione degli aumenti di pena, sul rilievo che, quanto ai reati di cui alla sentenza sub 10), il giudice dell'esecuzione si era limitato a recepire il trattamento sanzionatorio del giudice della cognizione e, quanto ai reati giudicati dalla sentenza sub 7), aveva proceduto ad autonoma commisurazione, ma senza motivare le scelte operate e senza tener conto della diminuente processuale. Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione della decisione in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione con il reato di cui alla sentenza sub 4), risultando il punto privo di motivazione. Con il sesto motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione che aveva respinto il riconoscimento della continuazione tra tutti i reati oggetto dell'istanza della parte, procedendo ad una valutazione per gruppi di sentenze. Con il settimo motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto il primo giudice, nel riconoscere la continuazione, avrebbe dovuto escludere la recidiva, riconosciuta nei giudizi di cognizione, in quanto incompatibile con la continuazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata, nei limiti che di seguito si precisano. 1. Con i motivi secondo, quinto e sesto viene censurata l'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione fra tutti i reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza (motivo sesto), e in relazione, specificatamente, ai reati di cui alla sentenza sub 4) (motivo quinto) e ai reati di cui alle sentenze sub 5), 6) e 8) (motivo secondo). I motivi, tra loro collegati, vanno esaminati congiuntamente. 1.1. Innanzitutto, si deve rilevare che con l'istanza originaria la parte aveva formulato la richiesta di riconoscimento della continuazione con specifico riguardo a due distinti gruppi di sentenze: il primo, relativo alle sentenze sub 1), 2), 3) e 4), e il secondo, relativo alle sentenze sub 5), 6), 7), 8), 9) e 10). Ciò è desumibile sia dal tenore delle richieste conclusive sia dalle argomentazioni svolte, riferite entrambe ai menzionati due gruppi di sentenze. Il sesto motivo, dunque, risulta infondato. 1.2. Con riguardo al primo gruppo di sentenze, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato un parziale accoglimento, riconoscendo la continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) e 3), ma non anche con riguardo alla sentenza sub 4). Sul punto, la decisione di rigetto parziale è priva di motivazione, in quanto l'ordinanza, dopo aver dato atto del titolo dei reati e delle coordinate spazio- temporali di ciascun fatto, non ha dato ragione in alcun modo del diniego della continuazione anche con riguardo al reato di cui alla sentenza sub 4). Si deve aggiungere che la mera indicazione del titolo di reato è sufficiente per evidenziare la diversità dei beni giuridici lesi, ma tale dato non è di per sé incompatibile con la continuazione e quindi non può valere, da solo e senza alcuna argomentazione specifica, a dare ragione della decisione. In accoglimento del quinto motivo, va dunque annullata l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della disciplina della continuazione in riferimento al reato di bancarotta giudicato con la sentenza indicata al n.4) dell'ordinanza suddetta.1.3. Con riguardo al secondo gruppo di sentenze indicato nell'istanza della parte, il giudice dell'esecuzione ha pronunciato un parziale accoglimento, riconoscendo la continuazione fra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), da una parte, e sub 7) e 10), dall'altra, e respingendo la richiesta in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 5) e 6). Quanto ai delitti di evasione giudicati dalle sentenze sub 5) e 6), l'ordinanza ha evidenziato la distanza cronologica reciproca e il titolo di reato, ritenuto incompatibile con una programmazione anticipata di una pluralità di fatti. Argomentazione che risulta incensurabile in questa sede, siccome logicamente correlata al dato storico (quindici mesi di distanza tra i reati) e alla tipologia del reato, che può essere ripetuto solo nel caso di ripristino della custodia. Il secondo motivo, dunque, è infondato. L'ordinanza impugnata ha, quindi, distinto all'interno delle residue sentenze del secondo gruppo, riconoscendo la continuazione fra i reati di due distinte coppie di sentenze. Sul punto, l'ordinanza ha individuato come elemento, da una parte, unificante e, dall'altra, distintivo il contesto dei reati. Infatti, mentre i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10) erano stati commessi nell'ambito di condotte connesse alla intraneità del ricorrente in ambiti associativi di criminalità organizzata, i delitti di falso di cui alle sentenze sub 8) e 9) sono stati ritenuti estranei all'esecuzione del programma criminoso del sodalizio di appartenenza. Motivazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta in relazione alle richieste della parte formulate con riguardo al secondo gruppo indicato nell'istanza originaria. 2. Con il settimo motivo viene formulata censura di violazione di legge in relazione alle statuizioni di riconoscimento della continuazione, laddove il giudice dell'esecuzione non aveva provveduto ad escludere la recidiva, riconosciuta in ciascuna sentenza oggetto del provvedimento in executivis. Il motivo è manifestamente infondato. Innanzitutto, l'orientamento secondo il quale vi sarebbe incompatibilità tra recidiva e continuazione, di tal che la seconda non potrebbe essere riconosciuta tra reati commessi l'uno dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'altro (Sez. U, n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], PIERRO, Rv. 108758) è stato superato da giurisprudenza ora consolidata nel senso che "Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione" (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543). Inoltre, il legislatore ha specificamente riconosciuto al giudice dell'esecuzione il potere di statuire sulla continuazione, ma non anche quello di procedere ad una revisione del giudicato, escludendo circostanze riconosciute dal giudice della cognizione. 3. I motivi primo, terzo e quarto riguardano, sotto diversi profili, il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice dell'esecuzione. 3.1. Con riguardo alla continuazione riconosciuta fra i reati giudicati dalle sentenze sub 1), 2) e 3), il primo motivo censura la commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite. Il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata, individuato come più grave il reato giudicato dalla sentenza sub 3), ha condiviso la commisurazione degli aumenti di pena relativi ai reati di cui alla sentenza sub 2) operata dal giudice della cognizione, che già aveva unito nel vincolo della continuazione i reati delle sentenze sub 2) e 3), ed ha commisurato per il reato di cui alla sentenza sub 1) l'ulteriore aumento di anni uno di reclusione ed C 200 di multa. La commisurazione degli aumenti di pena risulta priva di motivazione. Invero, se, quanto ai reati così detti satellite della continuazione già riconosciuta, il giudice dell'esecuzione ha, implicitamente, condiviso la valutazione operata dal giudice che l'aveva applicata, pur tuttavia tale motivazione per relationem risulta inadeguata a rendere ragione delle scelte sanzionatorie compiute. Infatti, il reato continuato riguarda n. sei rapine aggravate (la sentenza sub 2) concerne quattro rapine) e l'ordinanza precisa solo l'aumento di pena per la rapina di cui alla sentenza sub 1), di tal che non è possibile verificare né la legalità né la congruità di ciascuna commisurazione. Inoltre, l'ordinanza non ha esplicitato di aver tenuto conto della diminuente per la scelta del rito abbreviato. 3.2. In relazione alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 8) e 9), il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione dell'aumento di pena relativo al reato satellite giudicato dalla sentenza sub 8), commisurato in termini eccessivi e sproporzionati.Il motivo è infondato. E' stato commisurato aumento pari a mesi quattro di reclusione, la metà di quanto inflitto nel giudizio di cognizione, e quindi in termini, assoluti e relativi, contenuti, rispetto ai quali risulta adeguato il richiamo al titolo del reato e ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.3. Quanto alla continuazione riconosciuta tra i reati di cui alle sentenze sub 7) e 10), il quarto motivo censura la commisurazione degli aumenti di pena. Il motivo è fondato. L'ordinanza impugnata, individuato come più grave il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato dalla sentenza sub 10), ha condiviso la commisurazione degli aumenti di pena relativi ai reati di cui alla stessa sentenza sub 10) operata dal giudice della cognizione ed ha commisurato per il reato di cui alla sentenza sub 7) l'ulteriore aumento di anni tre di reclusione. La commisurazione degli aumenti di pena risulta priva di motivazione. Invero, se, quanto ai reati così detti satellite della continuazione interna alla sentenza sub 10), il giudice dell'esecuzione ha, implicitamente, condiviso la valutazione operata dal giudice che l'aveva applicata, pur tuttavia tale motivazione per relationem risulta inadeguata a rendere ragione delle scelte sanzionatorie compiute. Infatti, il reato continuato riguarda una pluralità di reati e l'ordinanza precisa solo l'aumento di pena per l'estorsione di cui alla sentenza sub 7), di tal che non è possibile verificare né la legalità né la congruità di ciascuna commisurazione. Inoltre, l'ordinanza non ha esplicitato di aver tenuto conto della diminuente per la scelta del rito abbreviato. 4. Va, dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della disciplina della continuazione in riferimento al reato di bancarotta giudicato con la sentenza indicata al n.4) dell'ordinanza suddetta e limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3), nonché ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 7) e 10) nel provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a riesaminare gli indicati punti, evitando le carenze motivazionali riscontrate ai superiori paragrafi 1.2, 3.1., 3.3. Nel resto, il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione della disciplina della continuazione in riferimento al reato di bancarotta giudicato con la sentenza indicata al n.4) dell'ordinanza suddetta e limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati giudicati con le sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3), nonché ai reati giudicati con le sentenze indicate ai
Sentenza Cassazione n. 30000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris