CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 41083/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG nflr . Chil (CP L il( ejil ft [OSCURATO:PERSONA] C CG ro i tkr rirt I I k (AG e1/4)( 02 A,.ifi p02( on/g. Oattre, cf7níviZfOfri e.9KfIGAIr‘fl. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 13 gennaio 2021, la Corte di appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza di inefficacia di due titoli esecutivi costituiti da due distinte sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Amico e, invece, per quanto qui rileva, non ha accolto l'istanza con riferimento alla sentenza emessa dalla stessa Corte di appello di Perugia in data 10 luglio 2015, in riforma, in sede di rinvio, di quella resa dal Tribunale di Teramo il 14 novembre 2005, irrevocabile il 23 febbraio 2015, con cui D'Amico era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 81, 648 cod. pen. A ragione•della decisione il giudice dell'esecuzione ha chiarito, in premessa, che era stata prospettata l'erronea qualificazione dell'imputato nella sentenza, indicato come libero, mentre avrebbe dovuto essere ritenuto contumace, per essere stato instaurato, il procedimento, prima della riforma introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, con la conseguente esigenza di notificazione nei suoi confronti dell'estratto contumaciale, estratto addotto come mai notificato, con conseguente mancata decorrenza dei termini per l'impugnazione della sentenza. Posta tale premessa, è stato dalla Corte di appello osservato, in contrario, che le risultanze del fascicolo processuale dimostravano la rituale notificazione dell'estratto contumaciale: ragione per la quale l'istanza, per tale parte, non è stata accolta. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di D'Amico che ne ha chiesto l'annullamento sviluppando un unico motivo, con cui lamenta la violazione degli artt. 548, ante legge 28 aprile 2014, n. 67, 159 e 161 cod. proc. pen. Nell'istanza - osserva il ricorrente - si era dedotto che, in quanto contumace, l'imputato avrebbe dovuto essere destinatario della notificazione dell'estratto contumaciale e nell'ordinanza è stato obiettato che tale notificazione è avvenuta mediante la notificazione al difensore, stante l'irreperibilità del destinatario, senza considerare però l'erroneità della scelta di ricorrere, nel caso di specie, alla procedura di notifica all'irreperibile; ciò, perché tale procedura avrebbe richiesto, innanzi tutto, il tentativo di notificazione dell'estratto presso il domicilio eletto dall'imputato e, poi, in caso di esito negativo, il previo svolgimento delle ricerche nei luoghi prescritti dalla legge, solo in ipotesi di esito negativo di queste ricerche potendo essere emesso il decreto di irreperibilità; invece, l'esame di tale decreto, emesso il 5 gennaio 2016, faceva emergere che le ricerche erano state indirizzate esclusivamente presso l'Amministrazione carceraria e mediante l'acquisizione di informazioni di Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], senza appurare se questi ultimi avessero compiuto accertamenti nel luogo del domicilio eletto (ubicato nel Comune di Pineto) e comunque non avvedendosi che le suddette informazioni non davano conto dell'esecuzione delle ricerche dell'imputato nel luogo di nascita, di ultima residenza anagrafica e di dimora e in quello di abituale esercizio dell'attività lavorativa. Da tali deduzioni la difesa ha tratto la conclusione che il decreto di irreperibilità era stato invalidamente emesso, con l'effetto che la susseguente notificazione al difensore non aveva fatto decorrere il termine per impugnare la sentenza, lamentando che il giudice dell'esecuzione non ha rilevato il vizio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto, assodata la correttezza della verifica effettuata, a suo tempo, dalla Corte di appello della persistenza dell'irreperibilità dell'imputato al fine della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, la censura inerente ai luoghi e alle modalità delle ricerche non è stata accompagnata dalla produzione del verbale di vane ricerche onde consentire l'esame delle medesime. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, per come articolata, è da ritenersi inammissibile. , 2. È rilevante constatare che D'Amico, nell'istanza con cui aveva introdotto l'incidente di esecuzione, aveva anzitutto addotto, in modo del tutto generico, la prospettazione secondo cui in sentenza l'imputato sarebbe stato indicato come libero, prospettazione erronea perché nell'epigrafe della sentenza era stato specificato anche che l'imputato era contumace. Per il resto, l'istante aveva dedotto soltanto che "l'estratto contumaciale non è stato effettuato". 2.1. Il giudice dell'esecuzione ha raggiunto le conclusioni esposte in narrativa osservando che, contrariamente alle deduzioni dell'istante, D'Amico nella sentenza di cui si tratta era stato considerato e dichiarato libero e contumace, dopo che il medesimo, anche previa l'esecuzione di nuove ricerche per la notifica dell'estratto, era stato ritenuto irreperibile il 5 gennaio 2016. La verifica della sentenza citata dal giudice dell'esecuzione conferma la correttezza della considerazione svolta nel provvedimento impugnato e inoltre fa emergere che la suddetta sentenza, sempre nell'epigrafe, aveva dato atto che [OSCURATO:PERSONA]Amico era elettivamente domiciliato in Pineto, alla Contrada S.Maria a Valle, via [OSCURATO:PERSONA], 13. Assodata questa situazione processuale, il giudice dell'esecuzione ha anche specificato che la notificazione al medesimo dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza emessa dalla Corte di appello il 10 luglio 2015 era stata eseguita il 7 gennaio 2016 mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mascio), come da attestazione in atti, dalla quale emergeva l'avvenuta consegna dei suindicati documenti al professionista con formalità contraddistinta dal numero d'ordine 155230. La consequenziale conclusione è stata quella per cui - assodata la posizione processuale di D'Amico di imputato dichiarato contumace, alla stregua della disciplina al tempo vigente - l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza gli era stato notificato regolarmente, con l'effetto che la prospettazione inerente all'omessa notifica dell'atto stesso era da disattendersi. 2.2. A fronte dell'enucleato theme decidendum e della risposta conseguentemente offerta dalla Corte di appello nell'ordinanza in esame, D'Amico, con il ricorso, preso atto delle contrarie risultanze esposte nel provvedimento, ha cambiato l'oggetto della doglianza censurando l'ordine degli atti inerenti alla notifica, per l'addotto mancato tentativo di notifica dell'estratto nel domicilio eletto, o dichiarato, e l'inadeguatezza delle ricerche svolte prima di emettere il nuovo decreto di irreperibilità. Questo radicale - e non consentito - mutamento di prospettazione spiega perché il giudice dell'esecuzione abbia svolto gli argomenti richiamati, senz'altro congruenti con le questioni poste nell'istanza, e non si sia soffermato sulle modalità delle ricerche. 3. Il rilievo svolto è già dirimente. 3.1. Tuttavia, non è inutile aggiungere che, muovendo dalla prospettiva del ricorrente e dando per assodata l'iniziale elezione - o dichiarazione - del domicilio da parte dell'imputato, una volta risultata impossibile la notificazione dell'atto presso tale domicilio, l'atto andava per ciò solo notificato, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., al difensore: infatti, la dichiarazione di domicilio fatta dall'imputato esclude, per il caso in cui sia impossibile la notifica al domicilio dell'accertata per l'irreperibilità del destinatario in quel luogo, la necessità del ricorso alla notificazione per irreperibilità, dovendo procedersi alla notifica con consegna di copia dell'atto al difensore (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120 - 01; Sez. 1, n. 41223 del 08/10/2008, Pavlovic, Rv. 242414 - 01; Sez. 4, n. 2588 del 18/09/2006, dep. 2007, Amini, Rv. 236114 - 01). Va, sul tema, anche segnalato, che, secondo la puntualizzazione operata poi dalle Sezioni Unite, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibife eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772 - 01). Questo principio collide, all'evidenza, con la prospettiva da cui muove il ricorrente, dato che, essendo impossibile la notificazione presso il domicilio eletto, l'atto è stato incontestabilmente notificato al difensore di fiducia dell'imputato, nel rispetto dell'art. 161 cod. proc. peri. 3.2. Al postutto, va rilevato che - come non ha mancato di rimarcare l'Autorità requirente - ogni considerazione che volesse farsi sull'addotta inadeguatezza delle ricerche del destinatario dell'atto, atterrebbe a un tema, oltre che introdotto ex novo con il ricorso, afferente a un profilo la cui compiutezza non potrebbe essere in ogni caso verificata senza l'esame del verbale relativo alle ricerche stesse, atto che la parte ricorrente, per un verso, non ha indicato in modo preciso, né ha accluso e, e per l'altro e corrispondente verso, ha censurato in modo complessivamente aspecifico. 4. Queste considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con l'effetto che segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t