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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03271/2022

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guente: ORDINANZA Su ricorso nr.28940/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]'INTERNO Intimato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna nr.1501/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha [OSCURATO:PERSONA] il processo per dichiarazione di rinuncia agli atti validamente espressa da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e accettata dalla Amministrazione costituita.

Ha affermato la Corte distrettuale, in ordine alla questione controversa tra le parti relativa alla revocabilità della rinuncia agli atti, che gli effetti estintivi di tale mero atto giuridico processuale, una volta comunicata la accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, sono previsti dalla legge e quindi sottratti alla disponibilità delle parti.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma 5 D.L.gs 251/2007 nonchè violazione e falsa applicazione degli artt.8, 10, 13 e 27 D.Igs 25/2008 perché la Corte ha dichiarato estinto il processo.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art.14 lett.

B D.L.gs 251 del 2007 perché non è stata accordata la protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 D.Lgs 286/1998 in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la censura nei riguardi della pronuncia dichiarativa della estinzione del processo non risulta sorretta dalla necessaria esposizione delle ragioni della denunciata violazione di norme di diritto (quelle indicate nella rubrica non paiono peraltro inerenti al tema evocato).

Manca invero tale esposizione sia nella sintesi dei motivi, sia nella illustrazione del primo motivo, nella quale il ricorrente si limita ad esporre considerazioni (in ordine alla valutazione circa la credibilità delle sue dichiarazioni) prive di ogni riferibilità al decisum.

Pertanto, assorbiti gli altri due motivi, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 4/11/2021.11 Presidente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] CORTI !TEM A rY

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA Su ricorso nr.28940/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; Ricorrente [OSCURATO:PERSONA]'INTERNO Intimato avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna nr.1501/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/11/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha [OSCURATO:PERSONA] il processo per dichiarazione di rinuncia agli atti validamente espressa da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e accettata dalla Amministrazione costituita. Ha affermato la Corte distrettuale, in ordine alla questione controversa tra le parti relativa alla revocabilità della rinuncia agli atti, che gli effetti estintivi di tale mero atto giuridico processuale, una volta comunicata la accettazione delle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, sono previsti dalla legge e quindi sottratti alla disponibilità delle parti. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art.3 comma 5 D.L.gs 251/2007 nonchè violazione e falsa applicazione degli artt.8, 10, 13 e 27 D.Igs 25/2008 perché la Corte ha dichiarato estinto il processo.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art.14 lett. B D.L.gs 251 del 2007 perché non è stata accordata la protezione sussidiaria. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 D.Lgs 286/1998 in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la censura nei riguardi della pronuncia dichiarativa della estinzione del processo non risulta sorretta dalla necessaria esposizione delle ragioni della denunciata violazione di norme di diritto (quelle indicate nella rubrica non paiono peraltro inerenti al tema evocato). Manca invero tale esposizione sia nella sintesi dei motivi, sia nella illustrazione del primo motivo, nella quale il ricorrente si limita ad esporre considerazioni (in ordine alla valutazione circa la credibilità delle sue dichiarazioni) prive di ogni riferibilità al decisum. Pertanto, assorbiti gli altri due motivi, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva. Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 4/11/2021.11 Presidente [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] CORTI !TEM A rY
Sentenza Cassazione n. 03271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris