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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 37587/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza, e non anche al difensore che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez.

U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600); nel caso in esame sulla nomina difensiva del 22 luglio 2022 era già riportata la data di udienza del 10 agosto 2022, che dunque era già fissata alla data in cui è stato nominato il nuovo difensore, che non aveva pertanto diritto alla notifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023.

D E POSITAT:\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza, e non anche al difensore che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600); nel caso in esame sulla nomina difensiva del 22 luglio 2022 era già riportata la data di udienza del 10 agosto 2022, che dunque era già fissata alla data in cui è stato nominato il nuovo difensore, che non aveva pertanto diritto alla notifica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023. D E POSITAT:\
Sentenza Cassazione n. 37587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris