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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11673/2022

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guente Rep.

SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 23469 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A27 F799T) avvocato costituito personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C12 F952U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71H48 H501Y) -controricorrente- nonché C.I.M. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 711/2019, pubblicata in data 23 aprile 2019 (che si assume notificata in data 9 maggio 2019); Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 1 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, perché l'appello non poteva essere proposto, in relazione all'opposizione relativa alla nullità dell'atto di pignoramento; per il rigetto del ricorso, quanto al resto; la memoria scritta depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito da ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ha pignorato le azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è titolare la sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Quest'ultima ha proposto opposizione.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Novara, con condanna dell'opposto al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, con condanna dell'opposto al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Ricorre il Panico, sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra società intimata.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 e successive modificazioni.

Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 2 di 5 La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 9 maggio 2019, a mezzo P.E.C., posta elettronica certificata), in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con la relazione di notificazione dotata di regolare autografa attestazione di conformità all'originale telematico.

Risulta, in effetti, prodotta la copia del provvedimento impugnato, certificata conforme dal ricorrente all'originale contenuto nel fascicolo informatico.

Risulta, inoltre, prodotta una ulteriore copia del provvedimento stesso, con allegata la relazione della sua notificazione, che risulterebbe effettuata in data 9 maggio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente.

Con riguardo a tale relazione di notificazione (il cui originale, essendo la notificazione avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata, è in formato telematico) non vi è però alcuna attestazione di conformità all'originale telematico, munita di sottoscrizione autografa del legale, secondo quanto richiesto dall'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (come risulta dalla materiale completa verifica degli atti del fascicolo, compiuta dal collegio nel corso della camera di consiglio).

È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 3 di 5 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01).

Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione regolarmente attestata conforme all'originale telematico, non risulta prodotta neanche dalle altre parti costituite; b) una delle parti intimate è rimasta tale; c) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in data 23 aprile 2019; notificazione del ricorso richiesta in data 8 luglio 2019 e perfezionata in data 12 luglio 2019).

Non ricorre quindi nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità.

Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto espressi da questa Corte, a Sezioni Unite (in particolare nella decisione appena richiamata), va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 1 e 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 4 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi C 1.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Franco DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 23469 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61A27 F799T) avvocato costituito personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C12 F952U) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71H48 H501Y) -controricorrente- nonché C.I.M. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 711/2019, pubblicata in data 23 aprile 2019 (che si assume notificata in data 9 maggio 2019); Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 1 di 5 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso: per la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, perché l'appello non poteva essere proposto, in relazione all'opposizione relativa alla nullità dell'atto di pignoramento; per il rigetto del ricorso, quanto al resto; la memoria scritta depositata dalla controricorrente ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale costituito da ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ha pignorato le azioni della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui è titolare la sua debitrice [OSCURATO:SOCIETA].. Quest'ultima ha proposto opposizione. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Novara, con condanna dell'opposto al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, c.p.c.. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, con condanna dell'opposto al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Ricorre il Panico, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altra società intimata. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 e successive modificazioni. Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 2 di 5 La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essergli stata notificata in data 9 maggio 2019, a mezzo P.E.C., posta elettronica certificata), in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., con la relazione di notificazione dotata di regolare autografa attestazione di conformità all'originale telematico. Risulta, in effetti, prodotta la copia del provvedimento impugnato, certificata conforme dal ricorrente all'originale contenuto nel fascicolo informatico. Risulta, inoltre, prodotta una ulteriore copia del provvedimento stesso, con allegata la relazione della sua notificazione, che risulterebbe effettuata in data 9 maggio 2019 a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente. Con riguardo a tale relazione di notificazione (il cui originale, essendo la notificazione avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata, è in formato telematico) non vi è però alcuna attestazione di conformità all'originale telematico, munita di sottoscrizione autografa del legale, secondo quanto richiesto dall'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (come risulta dalla materiale completa verifica degli atti del fascicolo, compiuta dal collegio nel corso della camera di consiglio). È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell'improcedibilità, ex art. 369, comma Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 3 di 5 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 - 01; conf., ex multis: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 - 01; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 - 01). Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione regolarmente attestata conforme all'originale telematico, non risulta prodotta neanche dalle altre parti costituite; b) una delle parti intimate è rimasta tale; c) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in data 23 aprile 2019; notificazione del ricorso richiesta in data 8 luglio 2019 e perfezionata in data 12 luglio 2019). Non ricorre quindi nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 01), non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità. Il ricorso stesso, pertanto, in base ai principi di diritto espressi da questa Corte, a Sezioni Unite (in particolare nella decisione appena richiamata), va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 1 e 2, c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Ric. n. 23469/2019 - Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 - Sentenza - Pagina 4 di 5 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi C 1.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Franco DE