CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4239/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 19 luglio 2021 n. 5469 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data che il ricorso non indica gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministriesponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni compresi tra il 1983 ed il 1991; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da violazione delle direttive comunitarie. N.R.G.: 4239/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 14 luglio 2017 n. 14584 rigettò la domanda per intervenuta prescrizione del diritto. Ritenne applicabile il termine decennale con decorrenza dal 27.10.1999. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 22 luglio 2021 n. 5469 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Il primo motivo denuncia la violazione “delle norme e dei principi in materia di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie”. Con esso è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999, e cioè dalla data di entrata in vigore della legge 370/99. I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può correre quando il diritto non può essere fatto valere; che fino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furono correttamente trasposte nel diritto nazionale, essi non potevano avere “piena conoscenza” dei loro diritti; che solo dal 2011, dopo l’intervento N.R.G.: 4239/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 chiarificatore di questa C orte, essi poterono avere un quadro “sufficientementechiaro” della misura del diritto ad essi spettante. 1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo”(così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022). 1.2. Che il diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti non potesse essere esercitato “per incertezza” è pretesa infondata. L’obbligo per gli Stati membri di remunerare gli iscritti alle scuole di specializzazione fu introdotto dall’art. 1, secondo paragrafo, di cui all’ “Allegato” introdotto dall’art. 13 della Direttiva 1982/76. Tale norma è redatta in termini così limpidi da non consentire divagazioni (“ces postes font l'objet d'une remuneration appropriee”, ovvero “la formazione è oggetto di adeguata rimunerazione”). N.R.G.: 4239/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] fu pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea il 15 febbraio 1982 (GUCE n. L-043), e l’art. 16 della suddetta Direttiva 1982/76 ne imponeva il recepimento entro il 31.12.1982. Sostenere dunque che a fronte d’un testo così chiaro gli odierni ricorrenti “non potessero sapere” di avere un diritto è tesi che sconfina nel surreale. E se lo Stato, con poco zelo, impiegò nove anni per recepire la Direttiva, non più zelanti furono gli odierni ricorrenti, che ne impiegarono venticinque per avvedersi di avere un diritto di credito. 1.3. I princìpi appena riassunti non solo non collid ono , ma anzi sono puntualmente conformi all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dai ricorrenti. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso; (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del N.R.G.: 4239/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesima direttiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 2. Il secondo motivo. Con secondo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha condannato agli alieni ricorrenti alle spese di lite, anziché compensarle. N.R.G.: 4239/22 Camera di consiglio del 21 novembre 2025 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di compensare le spese non è sindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi eccezionali di motivazione assente o incomprensibile ( Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989). Nel caso di specie, inoltre, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza, posto che al momento della decisione d’appello la giurisprudenza di questa corte era da tempo consolidata in senso ostativo all’accoglimento della pretesa degli appellanti. 2.2. La manifesta infondatezza delle tesi sostenute dai ricorrenti giustifica l’accoglimento della domanda, formulato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, di condanna di questi ultimi ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c.. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5.090 , oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri d ella somma di euro 2.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovu