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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2024

ECLI:EU:T:2024:668
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0181_RES

[OSCURATO:PERSONA]181/22

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza (Sesta Sezione) del 2 ottobre 2024 «Concorrenza – Intese – Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni – Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’operatore brasiliano di telefonia mobile [OSCURATO:PERSONA] – Parziale annullamento della decisione impugnata – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda – Autorità di cosa giudicata – Mancata adozione di una comunicazione degli addebiti supplementare – Determinazione del valore delle vendite – Esclusione delle vendite di servizi per i quali le parti non sono in concorrenza potenziale» Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata (v. punti 23-29) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Annullamento parziale di una decisione che irroga un'ammenda – Adozione di una decisione di modifica della decisione parzialmente annullata senza comunicazione degli addebiti supplementare – Ammissibilità – Presupposti – Invio, mediante lettera di esposizione dei fatti, di precisazioni su un nuovo elemento connesso al metodo di determinazione dell'importo modificato dell'ammenda – Ammissibilità – Obbligo di organizzare una nuova audizione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, art. 12, § 1; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/C 308/06, punto 111) (v. punti 33- 53) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa – Assenza – Vendite realizzate in un mercato senza concorrenza, neppure potenziale, delle parti dell'intesa – Esclusione del valore delle vendite – Valutazione dell’esistenza di una concorrenza potenziale – Criterio – Assenza di barriere insormontabili – Onere della prova (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 69-73, 79-87, 98, 100, 102, 113, 126, 132, 137, 156, 169, 177, 191, 201) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31) (v. punto 212) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che modifica la decisione con cui quest'ultima ha inflitto un'ammenda per violazione dell'articolo 101 TFUE a due operatori di telecomunicazioni, tra cui la ricorrente.

Così, il Tribunale fornisce precisazioni quanto al metodo di calcolo dell'importo di base dell'ammenda convalidando l'approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'escludere, ai fini della determinazione del valore delle vendite, le vendite di servizi per i quali le parti non sono in concorrenza potenziale.

Il Tribunale fornisce altresì precisazioni quanto alle circostanze in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare una comunicazione degli addebiti supplementare, nonché sull'autorità di cosa giudicata insita in una precedente sentenza del Tribunale ( 2 ) con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione iniziale della [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ) relativa alla stessa pratica anticoncorrenziale.

Nel luglio 2010 la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (successivamente rinominata «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]») e la Telefónica, SA hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto l'acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'operatore brasiliano di telefonia mobile [OSCURATO:PERSONA], SA.

Ai sensi di una clausola di tale accordo, le parti si impegnavano a non partecipare o investire, direttamente o indirettamente, tramite qualsiasi società figlia, in qualsiasi progetto rientrante nel settore delle telecomunicazioni che potesse essere in concorrenza con l'altra parte nel mercato iberico, per un periodo compreso tra la conclusione definitiva dell'operazione e il 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «clausola»).

Ritenendo che tale clausola costituisse un accordo di non concorrenza contrario all'articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nel 2013 una decisione che infliggeva loro un'ammenda.

Tale decisione è stata parzialmente annullata da due sentenze del Tribunale del 28 giugno 2016 ( 4 ), nella parte in cui l'importo delle ammende inflitte era stato fissato sulla base del valore delle vendite assunto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, per determinare il valore delle vendite, identificare i servizi per i quali le parti non erano in concorrenza potenziale nel mercato iberico, esaminando gli elementi dedotti da queste ultime nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare la mancanza di una tale concorrenza tra loro riguardo a taluni servizi durante il periodo di applicazione della clausola.

A seguito di tali sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una nuova decisione in cui ha ricalcolato il valore delle vendite e modificato l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

È in tale contesto che quest'ultima ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento avverso tale decisione.

Giudizio del Tribunale In primo luogo, la ricorrente sostiene che, interpretando la clausola nella decisione impugnata nel senso che essa vieta alle parti di intraprendere azioni preparatorie ad un ingresso nel mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l'autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), in quanto una siffatta interpretazione della clausola non sarebbe stata presa in considerazione dalla decisione del 2013, così come non sarebbe stata discussa nell'ambito della causa che ha dato luogo a tale sentenza.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda, da un lato, che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi e, dall’altro, che tale autorità non riguarda solo il dispositivo di detta pronuncia, ma si estende alla motivazione della stessa che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile.

Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale dunque non si è pronunciato sulla questione di stabilire se la clausola vietasse o meno le azioni preparatorie, dato che l'ambito di applicazione di tale clausola è stato definito non in relazione al tipo di misure da essa vietate, bensì rispetto ai servizi oggetto della clausola.

Pertanto, non si può ritenere che, interpretando la clausola nel senso che essa vieta tali azioni, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’autorità di cosa giudicata inerente a tale sentenza.

In secondo luogo, interpretando la clausola nel senso che essa vieta le azioni preparatorie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo la ricorrente, violato in particolare i suoi diritti della difesa, a causa della mancata adozione di una comunicazione degli addebiti supplementare.

Infatti, una simile interpretazione della clausola ne amplierebbe l'ambito di applicazione e modificherebbe la decisione del 2013, costituendo così un elemento nuovo nei confronti della ricorrente, sul quale essa avrebbe dovuto avere la possibilità di presentare osservazioni.

Il Tribunale rileva, in via preliminare, che una comunicazione degli addebiti supplementare è necessaria solo se vengono mossi nuovi addebiti o se la natura intrinseca dell'infrazione di cui trattasi è modificata.

Per contro, una semplice lettera di esposizione dei fatti è sufficiente nel caso in cui gli addebiti mossi contro le imprese di cui trattasi nella comunicazione degli addebiti iniziale siano soltanto suffragati dai nuovi elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] intende basarsi.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 2011») nell'ambito del procedimento conclusosi con la decisione del 2013.

A seguito dell'annullamento parziale di tale decisione da parte del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha emesso una comunicazione degli addebiti supplementare prima di adottare la decisione impugnata, ma ha inviato alle società di cui trattasi una lettera di esposizione dei fatti.

A tal riguardo, l'annullamento di un atto dell'Unione non incide necessariamente sulla validità degli atti preparatori.

La validità della comunicazione degli addebiti del 2011 non è messa in discussione dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima ha annullato la decisione del 2013 solo nella parte in cui fissava l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente sulla base del valore delle vendite assunto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, tale sentenza non impedisce di prendere in considerazione le indicazioni fornite nella comunicazione degli addebiti del 2011 in merito all'ambito di applicazione della clausola, al fine di verificare il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente.

Dunque, il Tribunale ritiene che l'interpretazione della clausola nel senso che essa vieta le iniziative preparatorie non può essere considerata come un addebito nuovo rispetto a quelli notificati nella comunicazione degli addebiti del 2011, una modifica di questi ultimi o una modifica della natura intrinseca dell'infrazione.

Infatti, sebbene la comunicazione degli addebiti del 2011 non precisi che la clausola vieta le azioni preparatorie, una simile interpretazione si impone tenuto conto, da un lato, della durata della clausola, troppo breve per consentire un ingresso effettivo nei mercati di cui trattasi e, dall’altro, del testo letterale della clausola nella versione inglese.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato la clausola nel senso che essa vieta le azioni preparatori al fine di ricalcolare il valore delle vendite conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, la determinazione del valore delle vendite non rientra tra gli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sentire le parti, in quanto il diritto di essere sentiti non copre un siffatto elemento connesso al metodo di determinazione dell'importo dell'ammenda.

Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non le ha dato la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un’audizione, il Tribunale rammenta che il diritto all’audizione sussiste solo a seguito dell’emissione di una comunicazione degli addebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ).

Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una comunicazione degli addebiti supplementare al posto della lettera di esposizione dei fatti, essa non era tenuta a tenere un’audizione prima di adottare la decisione impugnata.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto nel valutare l'esistenza di una concorrenza potenziale tra le parti sulla base del criterio delle barriere insormontabili all'ingresso.

Il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso un siffatto errore.

Infatti, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che annulla la decisione del 2013, il Tribunale ha dichiarato che le vendite non direttamente o indirettamente collegate all’infrazione, ossia le vendite dei servizi per i quali le parti non erano in concorrenza potenziale, dovevano essere escluse dalla determinazione del valore delle vendite.

Tuttavia, il Tribunale non ha precisato quale fosse il criterio per valutare l'esistenza di una tale concorrenza ai fini del calcolo dell'ammenda, mentre ha indicato che, ai fini dell'accertamento dell'infrazione, il criterio che consente di valutare l'esistenza di una siffatta concorrenza era quello delle barriere insormontabili all'ingresso nel mercato.

Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il criterio delle barriere insormontabili all'ingresso dovesse essere utilizzato anche ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

Infatti, richiedere alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare il valore delle vendite, di andare oltre l’esame delle barriere insormontabili all’ingresso per determinare se le parti abbiano possibilità reali e concrete di entrare nel mercato equivarrebbe ad imporle, per il calcolo dell’ammenda, un obbligo che essa non ha ai fini dell’accertamento dell’infrazione dal momento che l’infrazione in questione ha un oggetto anticoncorrenziale.

Pertanto, il Tribunale respinge quest’ultimo motivo. ( 1 ) Decisione C(2022) 324 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione C(2013) 306 final, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39839 – Telefónica/[OSCURATO:PERSONA]) ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Sentenza del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-208/13 , EU:T:2016:368 ).

Questa sentenza non è stata oggetto di impugnazione. ( 3 ) Decisione C(2013)306 final della [OSCURATO:PERSONA], del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 – Telefónica/[OSCURATO:PERSONA]) ) (in prosieguo: la «decisione del 2013»). ( 4 ) Sentenza del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-208/13 , EU:T:2016:368 ) e del 28 giugno 2016, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] ( T-216/13 , EU:T:2016:369 ).

Quest'ultima sentenza è stata oggetto di un'impugnazione respinta dalla Corte con sentenza del 13 dicembre 2017, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] ( C-487/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:961 ). ( 5 )

V. nota

2. ( 6 ) Articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0181_RES [OSCURATO:PERSONA]181/22 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europea Sentenza (Sesta Sezione) del 2 ottobre 2024 «Concorrenza – Intese – Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni – Clausola di non concorrenza nel mercato iberico inserita nel contratto per l’acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’operatore brasiliano di telefonia mobile [OSCURATO:PERSONA] – Parziale annullamento della decisione impugnata – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda – Autorità di cosa giudicata – Mancata adozione di una comunicazione degli addebiti supplementare – Determinazione del valore delle vendite – Esclusione delle vendite di servizi per i quali le parti non sono in concorrenza potenziale» Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata (v. punti 23-29) Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Comunicazione degli addebiti – Annullamento parziale di una decisione che irroga un'ammenda – Adozione di una decisione di modifica della decisione parzialmente annullata senza comunicazione degli addebiti supplementare – Ammissibilità – Presupposti – Invio, mediante lettera di esposizione dei fatti, di precisazioni su un nuovo elemento connesso al metodo di determinazione dell'importo modificato dell'ammenda – Ammissibilità – Obbligo di organizzare una nuova audizione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 773/2004, art. 12, § 1; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2011/C 308/06, punto 111) (v. punti 33- 53) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa – Assenza – Vendite realizzate in un mercato senza concorrenza, neppure potenziale, delle parti dell'intesa – Esclusione del valore delle vendite – Valutazione dell’esistenza di una concorrenza potenziale – Criterio – Assenza di barriere insormontabili – Onere della prova (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 69-73, 79-87, 98, 100, 102, 113, 126, 132, 137, 156, 169, 177, 191, 201) Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta – Criteri di valutazione (Artt. 101, § 1, e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 3, e 31) (v. punto 212) [OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea ( 1 ) che modifica la decisione con cui quest'ultima ha inflitto un'ammenda per violazione dell'articolo 101 TFUE a due operatori di telecomunicazioni, tra cui la ricorrente. Così, il Tribunale fornisce precisazioni quanto al metodo di calcolo dell'importo di base dell'ammenda convalidando l'approccio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] consistente nell'escludere, ai fini della determinazione del valore delle vendite, le vendite di servizi per i quali le parti non sono in concorrenza potenziale. Il Tribunale fornisce altresì precisazioni quanto alle circostanze in cui la [OSCURATO:PERSONA] deve adottare una comunicazione degli addebiti supplementare, nonché sull'autorità di cosa giudicata insita in una precedente sentenza del Tribunale ( 2 ) con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato la decisione iniziale della [OSCURATO:PERSONA] ( 3 ) relativa alla stessa pratica anticoncorrenziale. Nel luglio 2010 la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (successivamente rinominata «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]») e la Telefónica, SA hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto l'acquisizione da parte della Telefónica della quota detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'operatore brasiliano di telefonia mobile [OSCURATO:PERSONA], SA. Ai sensi di una clausola di tale accordo, le parti si impegnavano a non partecipare o investire, direttamente o indirettamente, tramite qualsiasi società figlia, in qualsiasi progetto rientrante nel settore delle telecomunicazioni che potesse essere in concorrenza con l'altra parte nel mercato iberico, per un periodo compreso tra la conclusione definitiva dell'operazione e il 31 dicembre 2011 (in prosieguo: la «clausola»). Ritenendo che tale clausola costituisse un accordo di non concorrenza contrario all'articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato nel 2013 una decisione che infliggeva loro un'ammenda. Tale decisione è stata parzialmente annullata da due sentenze del Tribunale del 28 giugno 2016 ( 4 ), nella parte in cui l'importo delle ammende inflitte era stato fissato sulla base del valore delle vendite assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, per determinare il valore delle vendite, identificare i servizi per i quali le parti non erano in concorrenza potenziale nel mercato iberico, esaminando gli elementi dedotti da queste ultime nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare la mancanza di una tale concorrenza tra loro riguardo a taluni servizi durante il periodo di applicazione della clausola. A seguito di tali sentenze, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una nuova decisione in cui ha ricalcolato il valore delle vendite e modificato l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. È in tale contesto che quest'ultima ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento avverso tale decisione. Giudizio del Tribunale In primo luogo, la ricorrente sostiene che, interpretando la clausola nella decisione impugnata nel senso che essa vieta alle parti di intraprendere azioni preparatorie ad un ingresso nel mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l'autorità di cosa giudicata inerente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), in quanto una siffatta interpretazione della clausola non sarebbe stata presa in considerazione dalla decisione del 2013, così come non sarebbe stata discussa nell'ambito della causa che ha dato luogo a tale sentenza. A tal riguardo, il Tribunale ricorda, da un lato, che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi e, dall’altro, che tale autorità non riguarda solo il dispositivo di detta pronuncia, ma si estende alla motivazione della stessa che costituisce il necessario fondamento del suo dispositivo e ne è di conseguenza inscindibile. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale dunque non si è pronunciato sulla questione di stabilire se la clausola vietasse o meno le azioni preparatorie, dato che l'ambito di applicazione di tale clausola è stato definito non in relazione al tipo di misure da essa vietate, bensì rispetto ai servizi oggetto della clausola. Pertanto, non si può ritenere che, interpretando la clausola nel senso che essa vieta tali azioni, la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’autorità di cosa giudicata inerente a tale sentenza. In secondo luogo, interpretando la clausola nel senso che essa vieta le azioni preparatorie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo la ricorrente, violato in particolare i suoi diritti della difesa, a causa della mancata adozione di una comunicazione degli addebiti supplementare. Infatti, una simile interpretazione della clausola ne amplierebbe l'ambito di applicazione e modificherebbe la decisione del 2013, costituendo così un elemento nuovo nei confronti della ricorrente, sul quale essa avrebbe dovuto avere la possibilità di presentare osservazioni. Il Tribunale rileva, in via preliminare, che una comunicazione degli addebiti supplementare è necessaria solo se vengono mossi nuovi addebiti o se la natura intrinseca dell'infrazione di cui trattasi è modificata. Per contro, una semplice lettera di esposizione dei fatti è sufficiente nel caso in cui gli addebiti mossi contro le imprese di cui trattasi nella comunicazione degli addebiti iniziale siano soltanto suffragati dai nuovi elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] intende basarsi. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 2011») nell'ambito del procedimento conclusosi con la decisione del 2013. A seguito dell'annullamento parziale di tale decisione da parte del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha emesso una comunicazione degli addebiti supplementare prima di adottare la decisione impugnata, ma ha inviato alle società di cui trattasi una lettera di esposizione dei fatti. A tal riguardo, l'annullamento di un atto dell'Unione non incide necessariamente sulla validità degli atti preparatori. La validità della comunicazione degli addebiti del 2011 non è messa in discussione dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultima ha annullato la decisione del 2013 solo nella parte in cui fissava l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente sulla base del valore delle vendite assunto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tale sentenza non impedisce di prendere in considerazione le indicazioni fornite nella comunicazione degli addebiti del 2011 in merito all'ambito di applicazione della clausola, al fine di verificare il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente. Dunque, il Tribunale ritiene che l'interpretazione della clausola nel senso che essa vieta le iniziative preparatorie non può essere considerata come un addebito nuovo rispetto a quelli notificati nella comunicazione degli addebiti del 2011, una modifica di questi ultimi o una modifica della natura intrinseca dell'infrazione. Infatti, sebbene la comunicazione degli addebiti del 2011 non precisi che la clausola vieta le azioni preparatorie, una simile interpretazione si impone tenuto conto, da un lato, della durata della clausola, troppo breve per consentire un ingresso effettivo nei mercati di cui trattasi e, dall’altro, del testo letterale della clausola nella versione inglese. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato la clausola nel senso che essa vieta le azioni preparatori al fine di ricalcolare il valore delle vendite conformemente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, la determinazione del valore delle vendite non rientra tra gli elementi sui quali la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a sentire le parti, in quanto il diritto di essere sentiti non copre un siffatto elemento connesso al metodo di determinazione dell'importo dell'ammenda. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non le ha dato la possibilità di sviluppare gli argomenti nel corso di un’audizione, il Tribunale rammenta che il diritto all’audizione sussiste solo a seguito dell’emissione di una comunicazione degli addebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ). Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad adottare una comunicazione degli addebiti supplementare al posto della lettera di esposizione dei fatti, essa non era tenuta a tenere un’audizione prima di adottare la decisione impugnata. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto nel valutare l'esistenza di una concorrenza potenziale tra le parti sulla base del criterio delle barriere insormontabili all'ingresso. Il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso un siffatto errore. Infatti, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] che annulla la decisione del 2013, il Tribunale ha dichiarato che le vendite non direttamente o indirettamente collegate all’infrazione, ossia le vendite dei servizi per i quali le parti non erano in concorrenza potenziale, dovevano essere escluse dalla determinazione del valore delle vendite. Tuttavia, il Tribunale non ha precisato quale fosse il criterio per valutare l'esistenza di una tale concorrenza ai fini del calcolo dell'ammenda, mentre ha indicato che, ai fini dell'accertamento dell'infrazione, il criterio che consente di valutare l'esistenza di una siffatta concorrenza era quello delle barriere insormontabili all'ingresso nel mercato. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il criterio delle barriere insormontabili all'ingresso dovesse essere utilizzato anche ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. Infatti, richiedere alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare il valore delle vendite, di andare oltre l’esame delle barriere insormontabili all’ingresso per determinare se le parti abbiano possibilità reali e concrete di entrare nel mercato equivarrebbe ad imporle, per il calcolo dell’ammenda, un obbligo che essa non ha ai fini dell’accertamento dell’infrazione dal momento che l’infrazione in questione ha un oggetto anticoncorrenziale. Pertanto, il Tribunale respinge quest’ultimo motivo. ( 1 ) Decisione C(2022) 324 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione C(2013) 306 final, del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso AT.39839 – Telefónica/[OSCURATO:PERSONA]) ) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). ( 2 ) Sentenza del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-208/13 , EU:T:2016:368 ). Questa sentenza non è stata oggetto di impugnazione. ( 3 ) Decisione C(2013)306 final della [OSCURATO:PERSONA], del 23 gennaio 2013, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE (caso COMP/39.839 – Telefónica/[OSCURATO:PERSONA]) ) (in prosieguo: la «decisione del 2013»). ( 4 ) Sentenza del 28 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T-208/13 , EU:T:2016:368 ) e del 28 giugno 2016, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] ( T-216/13 , EU:T:2016:369 ). Quest'ultima sentenza è stata oggetto di un'impugnazione respinta dalla Corte con sentenza del 13 dicembre 2017, Telefónica/[OSCURATO:PERSONA] ( C-487/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:961 ). ( 5 ) V. nota 2. ( 6 ) Articolo 12 del regolamento (CE) n. 773/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli [101] e [102 TFUE] (GU L 123, pag. 18).
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