CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Taranto del 19 febbraio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., per essersi impossessato, al fine di procurarsi un profitto, del portafogli e del relativo contenuto (euro 65,00, n. 2 carte bancomat, n. 1 carta postepay, tessere varie) sottraendolo al proprietario [OSCURATO:PERSONA] che, quale frate presso la [OSCURATO:PERSONA], lo custodiva nella relativa sagrestia, in cui l'imputato si era introdotto dalla parte retrostante della chiesa. Con recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla ritenuta configurazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., lamentando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni di concreta sussistenza della recidiva qualificata contestatagli, in tal maniera disattendendo i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità per cui non è a tal fine sufficiente - come invece operato nel caso di specie - fare mero richiamo alla presenza di precedenti penali, senza soffermarsi sull'eventuale concreto rilievo spiegato da essi sul fatto oggetto di esame, palesando una più accentuata colpevolezza ed una maggiore pericolosità da parte dell'imputato. Con la seconda doglianza il Marrelli ha dedotto travisamento della prova e carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., sul presupposto dell'avere il furto riguardato, oltre al denaro, talune carte di debito e di credito. In termini opposti, il ricorrente rileva come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] fosse intestatario della sola carta postepay, e come tutte le altre carte fossero state subito bloccate, nell'immediatezza del fatto. Per effetto degli indicati vizi, la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di effettuare il giudizio di bilanciamento tra la contestata recidiva e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ponendo quest'ultima in termini di prevalenza. Rispetto a tale ultimo fine, ove fosse ritenuta la mancanza dei presupposti normativi necessari, il ricorrente reitera la proposizione della questione di legittimità costituzionale - già avanzata in sede di appello - dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui esclude il compimento del suddetto giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rispetto alla recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame dell'impugnata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte nella sostanza ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva, in primo luogo, la manifesta infondatezza dell'introduttiva doglianza, con cui il Marrelli ha eccepito vizio di motivazione in ordine alle argomentazioni attraverso cui la Corte di appello ha ritenuto di configurare, nella specie, la recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.3.1. L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra tra i poteri discrezionali del giudice, che ne deve fornire adeguata motivazione con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta a rivelare la maggior capacità a delinquere dell'imputato, tale da giustificare l'aumento di pena. Il giudice, cioè, non può esimersi dalla concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo - anche considerato che con la sentenza n. 185/2015 la Corte Costituzionale ha escluso che l'aumento di pena possa essere correlato ad una presunzione di maggiore pericolosità del reo, anche per le ipotesi di recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma 5 cod. pen., senza alcun accertamento concreto della effettiva significatività del nuovo episodio delittuoso -. Per come affermato da questa Corte di legittimità, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per il delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e !e precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Ca)ibè, Rv. 247838-01). 3.2. Di tali principi ha fatto buon governo la Corte di merito, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata non ha operato nessun mero richiamo alla presenza di precedenti penali gravanti sul prevenuto, ma ha espressamente evidenziato, con motivazione logica e congrua, come il Marrelli sia soggetto incline alla violazione delle norme penali, ed in particolare di quelle dettate a tutela del patrimonio, avendo riportato numerosissime condanne per i delitti di furto (dieci) e di rapina (cinque), tra l'altro commessi in un arco temporale assai ravvicinato, solo intervallato da periodi di restrizione della libertà personale. L'ennesimo furto per cui è giudizio, pertanto, è per la Corte territoriale espressione di una perdurante inclinazione al delitto, che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato, rivelando una maggior capacità a delinquere dell'imputato, tale giustificare il conseguente aumento di pena. Per come congruamente ritenuto dalla Corte di appello, riferendosi ai numerosi precedenti perpetrati dall'imputato, «la varietà, il numero e il momento della loro commissione ravvicinata - interrotto solo dai periodi di restrizione - consentono, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, di sostenere che la recidiva qualificata non solo sia formalmente esistente ma anche sostanzialmente sussistente». 4. Del tutto priva di pregio è, poi, anche la seconda censura dedotta dal ricorrente, con cui sono stati eccepiti travisamento di prova e carenza di motivazione in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La Corte territoriale ha ritenuto di escludere il riconoscimento dell'indicata attenuante per il fatto che, unitamente alla somma di denaro, nel portafogli sottratto vi fossero anche due carte bancomat e una carta postepay - risultando, all'evidenza, irrilevante a chi esse fossero effettivamente intestate -. Tale argomentazione si pone in termini pienamente conformi rispetto all'interpretazione, reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (così, espressamente: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). In maniera ancor più aderente al caso di specie, è stato affermato, poi, che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (cfr. Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952-02; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582-01). La conformità della decisione resa dalla Corte di merito ai canoni ermeneutici indicati, con conseguente adeguatezza e congruità della motivazione con cui è stato disposto il rigetta della richiesta di concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., rende, infine, manifestamente irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui esclude la possibilità di esprimere il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rispetto alla recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro