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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18456/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 13/6/2023 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA], deducendo i seguenti motivi: ( - manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Con riguardo ai periodi di imposta 2013 e 2014 (fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), la Corte di appello avrebbe confermato la condanna in forza di alcuni elementi indiziari (riportati alle pagg. 6-7) e riscontrando un dato rapporto tra il ricorrente - titolare dell'omonima s.r.l. - e tale [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vero dominus occulto dell'emittente [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo, tuttavia, la sentenza non avrebbe valutato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, con la quale sarebbe stata evidenziata l'irrilevanza di uno degli indizi (l'emissione di documenti di trasporto con medesima data della fattura) e la mancata conoscenza di altri da parte del ricorrente (come l'inesistenza soggettiva dell'emittente).

La sentenza, ancora, avrebbe valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in modo parcellizzato, per un verso utilizzandole contro il ricorrente, per altro verso non considerandole nella parte relativa a [OSCURATO:PERSONA], ossia a colui che - in ottica difensiva - sarebbe stato l'interlocutore del ricorrente nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA].

Venendo meno la tesi del Tedesi come dominus esclusivo dell'emittente, inoltre, verrebbe meno anche l'inverosimiglianza delle parole del [OSCURATO:SOCIETA] quanto ai pagamenti parziali in contanti e, dunque, alla parziale inesistenza oggettiva delle operazioni; d'altronde, il pagamento a mezzo bonifico delle fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], si fonderebbe soltanto sulle parole di questo, senza riscontri oggettivi.

Ancora con riguardo agli anni 2013/2014, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non provata la destinazione delle somme prelevate in contanti, nonostante la documentazione prodotta; questa, peraltro, sarebbe stata addirittura ritenuta artatamente predisposta, senza considerare che all'epoca (circa 10 anni fa) il pagamento in contanti sarebbe stata pratica commerciale ancora molto diffusa.

Il lasso di tempo trascorso, inoltre, renderebbe non inverosimile l'omessa conservazione dei fogli sui quali sarebbero stati annotati i versamenti, anche alla luce delle dichiarazioni prodotte su carta intestata [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione, ancora, risulterebbe illogica quanto alla costituzione del fondo cassa aziendale, così come alla mancata valutazione della vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. - eseguita dalla società del ricorrente - dei medesimi quantitativi di merci con gli stessi codici di quelle indicate nelle fatture di acquisto da [OSCURATO:PERSONA], di poco tempo precedenti.

Anche sul punto, dunque, la ricostruzione alternativa compiuta dalla difesa sarebbe stata rigettata con argomento viziato.

Con riguardo, poi, all'anno di imposta 2015, e alla triangolazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I./[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la sentenza sarebbe da censurare ancora perché fondata su argomenti illogici (come quello relativo all'oggetto sociale dell'ultima); ribadito quanto precede in ordine ai rapporti tra il ricorrente e Tedesi, si contesta ancora la mancata valutazione della ricostruzione alternativa offerta, basata sul presupposto che il [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver riscontrato alcuni difetti di produzione nella merce nella seconda metà del 2014, avrebbe accettato da Parodi (dunque, [OSCURATO:PERSONA]) la proposta di intermediazione di un terzo operatore commerciale ([OSCURATO:PERSONA]), che avrebbe dovuto verificare le merci prima di consegnarle alla società del ricorrente.

Questi, peraltro, non sarebbe stato interessato a conoscere le competenze tecniche della [OSCURATO:PERSONA], né i rapporti tra questa e [OSCURATO:PERSONA], né l'eventuale "assenza di logica economica" dell'operazione per la stessa [OSCURATO:PERSONA].

Infine sul punto, il ricorso evidenzia che la società del ricorrente avrebbe contestato a quest'ultima vizi e difetti della merce, a conferma della mancanza di accordi illeciti; la motivazione della sentenza al riguardo, pertanto, risulterebbe illogica; - alle stesse conclusioni, poi, si dovrebbe pervenire quanto al requisito del dolo specifico.

La Corte avrebbe riconosciuto il profilo psicologico del reato in forza della sola condotta contestata, senza riscontrare, dunque, il necessario quid pluris che distingue il dolo specifico da quello generico.

Ancora, la motivazione sarebbe viziata con riguardo alla presunta creazione di documentazione artefatta, che mancherebbe di ogni prova e risulterebbe contraddetta da quanto prodotto; qualora espressione di un disegno criminoso, infatti, i prelievi dai conti correnti avrebbero "esattamente coperto" quanto riportato nelle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] circa i pagamenti in contanti ricevuti, ed in questi sarebbe stata artatamente inserita anche la data, agevolmente falsificabile.

La contestazione dei vizi della merce a [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non si spiegherebbe in un accordo illecito, così come in senso contrario al dolo specifico andrebbe la circostanza che su moltissimi dei prelievi risulterebbe già specificata la fattura a cui l'operazione si riferisce (dal che, una documentazione non posticcia o predisposta ad arte); - erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

La motivazione della sentenza sul punto contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata di questa Corte; - manifesta illogicità della motivazione quanto alle pene irrogate.

La Corte di appello non avrebbe valutato nessuno degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., al pari dell'incensuratezza, né avrebbe esaminato la copiosa documentazione allegata dal ricorrente, che ne attesterebbe lo spirito collaborativo.

Analogamente si conclude quanto alle pene accessorie di cui all'art. 12, d.

Igs. n. 74 del 2000.

Con motivi nuovi del 29/1/2025, la difesa ha eccepito l'intervenuta prescrizione - maturata il 30/9/2024 - delle condotte relative all'anno di imposta 2013. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.4.

Con riguardo al primo, ampio motivo, in punto di responsabilità, la censura concerne, per un verso, l'illogicità che reggerebbe la motivazione impugnata, e, per altro (e prevalente) verso, la mancata o l'errata valutazione - da parte della Corte di appello - della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, che ben avrebbe contrastato ogni argomento a fondamento della condanna.

Ebbene, se il primo profilo non trova alcuna conferma nella decisione di appello, che anzi è sostenuta - come la pronuncia del Tribunale - da una motivazione estremamente solida e logica, dunque incensurabile, il secondo appare del tutto inammissibile: attraverso la stessa doglianza, infatti, il ricorso tende ad ottenere una nuova ed alternativa lettura dei medesimi elementi di merito già diffusamente analizzati in sede di cognizione, che si vorrebbe più plausibile rispetto a quella offerta dalla Corte di appello ma che, come tale, non è proponibile di fronte al Giudice di legittimità.

4.1. Compito della Corte di cassazione, invero, non è verificare l'astratta plausibilità dell'accertamento di merito compiuto nella sentenza impugnata, né "bilanciare" questo accertamento con la differente interpretazione del materiale istruttorio proposta dal ricorrente, ma verificare se la stessa decisione sia sostenuta da una motivazione adeguata, che non risulti viziata nei termini della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità.

4.2. Le tesi alternative proposte con riguardo ai numerosi elementi di responsabilità, inoltre, sono state diffusamente analizzate nella pronuncia di appello, che - in doppia conforme con la decisione del Tribunale - le ha ritenute del tutto soccombenti rispetto all'interpretazione poi accolta, sviluppando sul punto ancora una motivazione assai coerente con le prove acquisite, priva di vizi e fondata su una lettura delle stesse risultanze del tutto adeguata.

5. In particolare, la sentenza ha analizzato per primi gli anni di imposta 2013 e 2014, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] - che aveva emesso le fatture poi portate in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - era soltanto una "cartiera" non operativa, come da univoci indici riportati alle pagg. 11-12; questi indici, peraltro, non costituiscono oggetto di ricorso, che agli stessi non dedica alcun passaggio.

6. Di seguito, sono stati evidenziati: a) l'anomala compilazione delle fatture e dei documenti di trasporto, questi ultimi relativi ad ognuna delle 74 fatture in esame, in contrasto con l'ordinaria prassi che prevede la circolazione dei prodotti con le une o con gli altri; b) il pagamento delle stesse fatture, che il ricorrente sosteneva aver eseguito in parte con bonifici ed in parte per contanti.

Questa seconda tipologia, oltre a risultare anomala per i rilevanti importi interessati (160mila euro per il solo 2013), non aveva trovato alcun riscontro documentale, in quanto lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato di non essersi mai fatto rilasciare quietanze o dichiarazioni di avvenuta consegna delle somme; il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato ad annotare i pagamenti su "fogli volanti", che però avrebbe gettato quando l'emittente gli avrebbe inviato presunte attestazioni riepilogative.

Con riguardo ancora a tale profilo, la Corte di appello ha poi evidenziato - con argomento di certo privo di illogicità manifesta - che risultava del tutto improbabile che un imprenditore (come il ricorrente) avesse eseguito consistenti pagamenti in contanti senza farsi rilasciare un'adeguata attestazione documentale, per di più da un fornitore con cui i rapporti commerciali erano appena iniziati, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA].

In senso contrario, peraltro, la sentenza ha evidenziato che nessun rilievo potevano avere i menzionati appunti riepilogativi, che il ricorrente avrebbe redatto quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], in quanto un efficace riscontro al pagamento avrebbe dovuto per certo provenire da quest'ultima, ossia dalla società apparente fornitrice dei prodotti; c) la documentazione depositata in atti dall'emittente [OSCURATO:PERSONA], risultata gravemente carente e priva di ogni minimo requisito di autenticità ed affidabilità.

In particolare, i vari documenti riportavano in calce la sola sigla digitale "F.R.H." ([OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, risultato mero prestanome), senza alcuna sottoscrizione autografa, data di relazione, di rilascio e di consegna.

Anche l'oggetto risultava indicato in modo generico, oltre a richiamare - in termini davvero non usuali - l'avvenuto pagamento delle fatture in parte con bonifici, in parte con contanti.

7. Con riguardo, poi, alle versioni alternative proposte dalla difesa, la sentenza ha più che congruamente sostenuto che: a) l'annotazione del numero della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA], indicata dal ricorrente nella causale di alcuni prelievi, non rivestiva alcun carattere decisivo, mancando ogni prova circa l'effettiva destinazione delle somme prelevate al pagamento delle stesse fatture; b) anche aderendo alla tesi del pagamento in contanti di una parte dell'importo contenuto nelle 74 fatture, queste somme - aggiunte a quelle versate con bonifico - non consentivano di raggiungere l'ammontare complessivo riportato negli stessi documenti, e la differenza non poteva essere colmata dal riferimento, emerso dalle sole parole del [OSCURATO:SOCIETA], ad una presunta cassa aziendale.

In senso contrario al pagamento in contanti, peraltro, sono state valorizzate anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver pagato le forniture di [OSCURATO:PERSONA] sempre a mezzo di bonifici; c) l'affermazione del ricorrente secondo cui, trattando con [OSCURATO:PERSONA], lo stesso avrebbe avuto contatti soltanto con tale [OSCURATO:PERSONA] e non con il soggetto emerso come vero dominus dell'emittente, [OSCURATO:PERSONA], non aveva trovato riscontri.

In disparte, perché del tutto generico, il riferimento al nominativo Parodi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto per averlo "forse" sentito dal Tedesi, la Corte di appello ha sottolineato che l'effettiva gestione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di quest'ultimo era stata confermata dal fatto che tutte le somme accreditate sul conto corrente della società erano state poi "dirottate" verso lo stesso Tedesi e suoi stretti familiari.

Ancora il Tedesi, peraltro, era risultato soggetto tutt'altro che sconosciuto al ricorrente, che - nella qualità contestata - aveva avuto in precedenza rapporti commerciali con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui proprio il Tedesi era legale rappresentante.

La tesi difensiva, infine, era risultata smentita da un ulteriore elemento in fatto, che il ricorso neppure menziona: il ricorrente non era stato in grado di indicare alcun riferimento del Parodi (numero telefonico, utenze varie), pur indicandolo come colui con cui, per anni, avrebbe interloquito per forniture da centinaia di migliaia di euro; d) nessun decisivo rilievo contrario aveva la documentazione - prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - relativa alla rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. di beni con medesimo codice e quantità di quelli acquistati da [OSCURATO:PERSONA].

Nessun elemento, infatti, confermava l'identità dei prodotti (asseritamente) comprati con quelli venduti, né il versamento del relativo prezzo all'emittente.

8. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, prive di vizi logici di sorta e sostenute da rigorosa aderenza alle risultanze processuali, la Corte di appello ha quindi concluso che le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 e 2014, portate in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si riferivano per certo ad operazioni soggettivamente inesistenti (in quanto l'emittente non disponeva di alcuna struttura idonea ad eseguire le relative forniture), oltre che oggettivamente inesistenti quanto a quelle relative ai pagamenti asseritamente effettuati dal ricorrente in contanti.

9. In ordine, poi, alle fatture dell'esercizio 2015, relative alla cosiddetta triangolazione [OSCURATO:PERSONA]/Kosmtek/[OSCURATO:SOCIETA], la sentenza risulta ancora immune da vizi.

9.1. Sono state richiamate, in primo luogo, le dichiarazioni del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che Tedesi gli aveva chiesto di "frapporsi" in forniture eseguite da [OSCURATO:PERSONA] verso la società del ricorrente, "per una questione fiscale e commerciale"; per questa intermediazione, solo apparente, il [OSCURATO:PERSONA] non era stato neppure pagato per quanto pattuito con Tedesi.

A conferma della fittizietà dell'interposizione, la sentenza ha poi sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto le competenze necessarie per svolgere quanto il ricorrente sosteneva (ossia un controllo dei prodotti provenienti da [OSCURATO:PERSONA]), svolgendo un'attività del tutto diversa (progettazione e ingegneria integrata, non già commercio di beni per conto terzi); questa evidente distonia, peraltro, non risultava superata dalle contestazioni che la società del ricorrente avrebbe mosso alla [OSCURATO:PERSONA] per vizi dei prodotti (come già, in precedenza, alla [OSCURATO:PERSONA]), in quanto - pur in un contesto di triangolazione illecita - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunque interesse ad acquistare prodotti non difettosi.

10. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato.

11. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto al secondo, in punto di dolo specifico. 11.1 Contrariamente alla tesi del ricorso, la sentenza di appello non ha identificato tale requisito soggettivo con la condotta contestata, senza individuare alcun quid pluris, ma ha letto la condotta medesima alla luce delle sue modalità e della sua sistematicità, oltre che della creazione di una artefatta realtà documentale: un complessivo insieme di elementi, dunque, da esaminare in modo congiunto, che poteva giustificarsi esclusivamente nell'ottica evasiva di cui all'art. 2, d.

Igs. n. 74 del 2000, con piena consapevolezza e volontà di perseguire questo fine illecito.

12. Il ricorso, ancora, risulta manifestamente infondato quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

12.1. Pronunciandosi sul punto, infatti, la Corte di appello non si è limitata a richiamare la protesta di innocenza del [OSCURATO:SOCIETA], ma ha sottolineato la non modesta gravità dei fatti, così rilevando "l'architettura di una frode fiscale ben congegnata"; ancora, è stata evidenziata l'assenza di ogni elemento utile nell'ottica delle stesse attenuanti, così come di ogni condotta riparatoria o segno di resipiscenza o, quantomeno, di rielaborazione.

Ebbene, nessuno di questi elementi costituisce espresso argomento di ricorso.

13. Infine, l'impugnazione risulta del tutto infondata anche quanto all'ultimo motivo, relativo all'entità delle pene.

13.1. Entrambe le sentenze, infatti, hanno richiamato la gravità delle condotte, la rilevanza degli importi e dell'IVA portata in detrazione.

Ancora, sono state evidenziate le modalità dell'agire illecito, espressione di una attività fraudolenta per nulla rudimentale, anche attraverso la creazione di documentazione ad hoc e di "strategici prelievi in contanti apparentemente riconducibili a pagamenti in realtà mai effettuati".

La misura delle pene, peraltro assai più prossime ai minimi che ai medi edittali allora vigenti, risulta, pertanto, adeguatamente motivata.

14. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza di eventuali prescrizioni maturate successivamente alla pronuncia di appello.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/4/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 13/6/2023 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di due anni di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:SOCIETA], deducendo i seguenti motivi: ( - manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Con riguardo ai periodi di imposta 2013 e 2014 (fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), la Corte di appello avrebbe confermato la condanna in forza di alcuni elementi indiziari (riportati alle pagg. 6-7) e riscontrando un dato rapporto tra il ricorrente - titolare dell'omonima s.r.l. - e tale [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vero dominus occulto dell'emittente [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo, tuttavia, la sentenza non avrebbe valutato la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, con la quale sarebbe stata evidenziata l'irrilevanza di uno degli indizi (l'emissione di documenti di trasporto con medesima data della fattura) e la mancata conoscenza di altri da parte del ricorrente (come l'inesistenza soggettiva dell'emittente). La sentenza, ancora, avrebbe valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in modo parcellizzato, per un verso utilizzandole contro il ricorrente, per altro verso non considerandole nella parte relativa a [OSCURATO:PERSONA], ossia a colui che - in ottica difensiva - sarebbe stato l'interlocutore del ricorrente nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Venendo meno la tesi del Tedesi come dominus esclusivo dell'emittente, inoltre, verrebbe meno anche l'inverosimiglianza delle parole del [OSCURATO:SOCIETA] quanto ai pagamenti parziali in contanti e, dunque, alla parziale inesistenza oggettiva delle operazioni; d'altronde, il pagamento a mezzo bonifico delle fatture da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], si fonderebbe soltanto sulle parole di questo, senza riscontri oggettivi. Ancora con riguardo agli anni 2013/2014, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non provata la destinazione delle somme prelevate in contanti, nonostante la documentazione prodotta; questa, peraltro, sarebbe stata addirittura ritenuta artatamente predisposta, senza considerare che all'epoca (circa 10 anni fa) il pagamento in contanti sarebbe stata pratica commerciale ancora molto diffusa. Il lasso di tempo trascorso, inoltre, renderebbe non inverosimile l'omessa conservazione dei fogli sui quali sarebbero stati annotati i versamenti, anche alla luce delle dichiarazioni prodotte su carta intestata [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione, ancora, risulterebbe illogica quanto alla costituzione del fondo cassa aziendale, così come alla mancata valutazione della vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. - eseguita dalla società del ricorrente - dei medesimi quantitativi di merci con gli stessi codici di quelle indicate nelle fatture di acquisto da [OSCURATO:PERSONA], di poco tempo precedenti. Anche sul punto, dunque, la ricostruzione alternativa compiuta dalla difesa sarebbe stata rigettata con argomento viziato. Con riguardo, poi, all'anno di imposta 2015, e alla triangolazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I./[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la sentenza sarebbe da censurare ancora perché fondata su argomenti illogici (come quello relativo all'oggetto sociale dell'ultima); ribadito quanto precede in ordine ai rapporti tra il ricorrente e Tedesi, si contesta ancora la mancata valutazione della ricostruzione alternativa offerta, basata sul presupposto che il [OSCURATO:SOCIETA], dopo aver riscontrato alcuni difetti di produzione nella merce nella seconda metà del 2014, avrebbe accettato da Parodi (dunque, [OSCURATO:PERSONA]) la proposta di intermediazione di un terzo operatore commerciale ([OSCURATO:PERSONA]), che avrebbe dovuto verificare le merci prima di consegnarle alla società del ricorrente. Questi, peraltro, non sarebbe stato interessato a conoscere le competenze tecniche della [OSCURATO:PERSONA], né i rapporti tra questa e [OSCURATO:PERSONA], né l'eventuale "assenza di logica economica" dell'operazione per la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Infine sul punto, il ricorso evidenzia che la società del ricorrente avrebbe contestato a quest'ultima vizi e difetti della merce, a conferma della mancanza di accordi illeciti; la motivazione della sentenza al riguardo, pertanto, risulterebbe illogica; - alle stesse conclusioni, poi, si dovrebbe pervenire quanto al requisito del dolo specifico. La Corte avrebbe riconosciuto il profilo psicologico del reato in forza della sola condotta contestata, senza riscontrare, dunque, il necessario quid pluris che distingue il dolo specifico da quello generico. Ancora, la motivazione sarebbe viziata con riguardo alla presunta creazione di documentazione artefatta, che mancherebbe di ogni prova e risulterebbe contraddetta da quanto prodotto; qualora espressione di un disegno criminoso, infatti, i prelievi dai conti correnti avrebbero "esattamente coperto" quanto riportato nelle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] circa i pagamenti in contanti ricevuti, ed in questi sarebbe stata artatamente inserita anche la data, agevolmente falsificabile. La contestazione dei vizi della merce a [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non si spiegherebbe in un accordo illecito, così come in senso contrario al dolo specifico andrebbe la circostanza che su moltissimi dei prelievi risulterebbe già specificata la fattura a cui l'operazione si riferisce (dal che, una documentazione non posticcia o predisposta ad arte); - erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. La motivazione della sentenza sul punto contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata di questa Corte; - manifesta illogicità della motivazione quanto alle pene irrogate. La Corte di appello non avrebbe valutato nessuno degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., al pari dell'incensuratezza, né avrebbe esaminato la copiosa documentazione allegata dal ricorrente, che ne attesterebbe lo spirito collaborativo. Analogamente si conclude quanto alle pene accessorie di cui all'art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000. Con motivi nuovi del 29/1/2025, la difesa ha eccepito l'intervenuta prescrizione - maturata il 30/9/2024 - delle condotte relative all'anno di imposta 2013. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.4. Con riguardo al primo, ampio motivo, in punto di responsabilità, la censura concerne, per un verso, l'illogicità che reggerebbe la motivazione impugnata, e, per altro (e prevalente) verso, la mancata o l'errata valutazione - da parte della Corte di appello - della ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, che ben avrebbe contrastato ogni argomento a fondamento della condanna. Ebbene, se il primo profilo non trova alcuna conferma nella decisione di appello, che anzi è sostenuta - come la pronuncia del Tribunale - da una motivazione estremamente solida e logica, dunque incensurabile, il secondo appare del tutto inammissibile: attraverso la stessa doglianza, infatti, il ricorso tende ad ottenere una nuova ed alternativa lettura dei medesimi elementi di merito già diffusamente analizzati in sede di cognizione, che si vorrebbe più plausibile rispetto a quella offerta dalla Corte di appello ma che, come tale, non è proponibile di fronte al Giudice di legittimità. 4.1. Compito della Corte di cassazione, invero, non è verificare l'astratta plausibilità dell'accertamento di merito compiuto nella sentenza impugnata, né "bilanciare" questo accertamento con la differente interpretazione del materiale istruttorio proposta dal ricorrente, ma verificare se la stessa decisione sia sostenuta da una motivazione adeguata, che non risulti viziata nei termini della mancanza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità. 4.2. Le tesi alternative proposte con riguardo ai numerosi elementi di responsabilità, inoltre, sono state diffusamente analizzate nella pronuncia di appello, che - in doppia conforme con la decisione del Tribunale - le ha ritenute del tutto soccombenti rispetto all'interpretazione poi accolta, sviluppando sul punto ancora una motivazione assai coerente con le prove acquisite, priva di vizi e fondata su una lettura delle stesse risultanze del tutto adeguata. 5. In particolare, la sentenza ha analizzato per primi gli anni di imposta 2013 e 2014, affermando che la [OSCURATO:PERSONA] - che aveva emesso le fatture poi portate in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - era soltanto una "cartiera" non operativa, come da univoci indici riportati alle pagg. 11-12; questi indici, peraltro, non costituiscono oggetto di ricorso, che agli stessi non dedica alcun passaggio. 6. Di seguito, sono stati evidenziati: a) l'anomala compilazione delle fatture e dei documenti di trasporto, questi ultimi relativi ad ognuna delle 74 fatture in esame, in contrasto con l'ordinaria prassi che prevede la circolazione dei prodotti con le une o con gli altri; b) il pagamento delle stesse fatture, che il ricorrente sosteneva aver eseguito in parte con bonifici ed in parte per contanti. Questa seconda tipologia, oltre a risultare anomala per i rilevanti importi interessati (160mila euro per il solo 2013), non aveva trovato alcun riscontro documentale, in quanto lo stesso [OSCURATO:SOCIETA] aveva dichiarato di non essersi mai fatto rilasciare quietanze o dichiarazioni di avvenuta consegna delle somme; il ricorrente, infatti, si sarebbe limitato ad annotare i pagamenti su "fogli volanti", che però avrebbe gettato quando l'emittente gli avrebbe inviato presunte attestazioni riepilogative. Con riguardo ancora a tale profilo, la Corte di appello ha poi evidenziato - con argomento di certo privo di illogicità manifesta - che risultava del tutto improbabile che un imprenditore (come il ricorrente) avesse eseguito consistenti pagamenti in contanti senza farsi rilasciare un'adeguata attestazione documentale, per di più da un fornitore con cui i rapporti commerciali erano appena iniziati, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA]. In senso contrario, peraltro, la sentenza ha evidenziato che nessun rilievo potevano avere i menzionati appunti riepilogativi, che il ricorrente avrebbe redatto quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], in quanto un efficace riscontro al pagamento avrebbe dovuto per certo provenire da quest'ultima, ossia dalla società apparente fornitrice dei prodotti; c) la documentazione depositata in atti dall'emittente [OSCURATO:PERSONA], risultata gravemente carente e priva di ogni minimo requisito di autenticità ed affidabilità. In particolare, i vari documenti riportavano in calce la sola sigla digitale "F.R.H." ([OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, risultato mero prestanome), senza alcuna sottoscrizione autografa, data di relazione, di rilascio e di consegna. Anche l'oggetto risultava indicato in modo generico, oltre a richiamare - in termini davvero non usuali - l'avvenuto pagamento delle fatture in parte con bonifici, in parte con contanti. 7. Con riguardo, poi, alle versioni alternative proposte dalla difesa, la sentenza ha più che congruamente sostenuto che: a) l'annotazione del numero della fattura emessa da [OSCURATO:PERSONA], indicata dal ricorrente nella causale di alcuni prelievi, non rivestiva alcun carattere decisivo, mancando ogni prova circa l'effettiva destinazione delle somme prelevate al pagamento delle stesse fatture; b) anche aderendo alla tesi del pagamento in contanti di una parte dell'importo contenuto nelle 74 fatture, queste somme - aggiunte a quelle versate con bonifico - non consentivano di raggiungere l'ammontare complessivo riportato negli stessi documenti, e la differenza non poteva essere colmata dal riferimento, emerso dalle sole parole del [OSCURATO:SOCIETA], ad una presunta cassa aziendale. In senso contrario al pagamento in contanti, peraltro, sono state valorizzate anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver pagato le forniture di [OSCURATO:PERSONA] sempre a mezzo di bonifici; c) l'affermazione del ricorrente secondo cui, trattando con [OSCURATO:PERSONA], lo stesso avrebbe avuto contatti soltanto con tale [OSCURATO:PERSONA] e non con il soggetto emerso come vero dominus dell'emittente, [OSCURATO:PERSONA], non aveva trovato riscontri. In disparte, perché del tutto generico, il riferimento al nominativo Parodi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto per averlo "forse" sentito dal Tedesi, la Corte di appello ha sottolineato che l'effettiva gestione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di quest'ultimo era stata confermata dal fatto che tutte le somme accreditate sul conto corrente della società erano state poi "dirottate" verso lo stesso Tedesi e suoi stretti familiari. Ancora il Tedesi, peraltro, era risultato soggetto tutt'altro che sconosciuto al ricorrente, che - nella qualità contestata - aveva avuto in precedenza rapporti commerciali con la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui proprio il Tedesi era legale rappresentante. La tesi difensiva, infine, era risultata smentita da un ulteriore elemento in fatto, che il ricorso neppure menziona: il ricorrente non era stato in grado di indicare alcun riferimento del Parodi (numero telefonico, utenze varie), pur indicandolo come colui con cui, per anni, avrebbe interloquito per forniture da centinaia di migliaia di euro; d) nessun decisivo rilievo contrario aveva la documentazione - prodotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - relativa alla rivendita a [OSCURATO:SOCIETA]. di beni con medesimo codice e quantità di quelli acquistati da [OSCURATO:PERSONA]. Nessun elemento, infatti, confermava l'identità dei prodotti (asseritamente) comprati con quelli venduti, né il versamento del relativo prezzo all'emittente. 8. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, prive di vizi logici di sorta e sostenute da rigorosa aderenza alle risultanze processuali, la Corte di appello ha quindi concluso che le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 e 2014, portate in dichiarazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., si riferivano per certo ad operazioni soggettivamente inesistenti (in quanto l'emittente non disponeva di alcuna struttura idonea ad eseguire le relative forniture), oltre che oggettivamente inesistenti quanto a quelle relative ai pagamenti asseritamente effettuati dal ricorrente in contanti. 9. In ordine, poi, alle fatture dell'esercizio 2015, relative alla cosiddetta triangolazione [OSCURATO:PERSONA]/Kosmtek/[OSCURATO:SOCIETA], la sentenza risulta ancora immune da vizi. 9.1. Sono state richiamate, in primo luogo, le dichiarazioni del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito che Tedesi gli aveva chiesto di "frapporsi" in forniture eseguite da [OSCURATO:PERSONA] verso la società del ricorrente, "per una questione fiscale e commerciale"; per questa intermediazione, solo apparente, il [OSCURATO:PERSONA] non era stato neppure pagato per quanto pattuito con Tedesi. A conferma della fittizietà dell'interposizione, la sentenza ha poi sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto le competenze necessarie per svolgere quanto il ricorrente sosteneva (ossia un controllo dei prodotti provenienti da [OSCURATO:PERSONA]), svolgendo un'attività del tutto diversa (progettazione e ingegneria integrata, non già commercio di beni per conto terzi); questa evidente distonia, peraltro, non risultava superata dalle contestazioni che la società del ricorrente avrebbe mosso alla [OSCURATO:PERSONA] per vizi dei prodotti (come già, in precedenza, alla [OSCURATO:PERSONA]), in quanto - pur in un contesto di triangolazione illecita - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunque interesse ad acquistare prodotti non difettosi. 10. Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta manifestamente infondato. 11. Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge quanto al secondo, in punto di dolo specifico. 11.1 Contrariamente alla tesi del ricorso, la sentenza di appello non ha identificato tale requisito soggettivo con la condotta contestata, senza individuare alcun quid pluris, ma ha letto la condotta medesima alla luce delle sue modalità e della sua sistematicità, oltre che della creazione di una artefatta realtà documentale: un complessivo insieme di elementi, dunque, da esaminare in modo congiunto, che poteva giustificarsi esclusivamente nell'ottica evasiva di cui all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, con piena consapevolezza e volontà di perseguire questo fine illecito. 12. Il ricorso, ancora, risulta manifestamente infondato quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 12.1. Pronunciandosi sul punto, infatti, la Corte di appello non si è limitata a richiamare la protesta di innocenza del [OSCURATO:SOCIETA], ma ha sottolineato la non modesta gravità dei fatti, così rilevando "l'architettura di una frode fiscale ben congegnata"; ancora, è stata evidenziata l'assenza di ogni elemento utile nell'ottica delle stesse attenuanti, così come di ogni condotta riparatoria o segno di resipiscenza o, quantomeno, di rielaborazione. Ebbene, nessuno di questi elementi costituisce espresso argomento di ricorso. 13. Infine, l'impugnazione risulta del tutto infondata anche quanto all'ultimo motivo, relativo all'entità delle pene. 13.1. Entrambe le sentenze, infatti, hanno richiamato la gravità delle condotte, la rilevanza degli importi e dell'IVA portata in detrazione. Ancora, sono state evidenziate le modalità dell'agire illecito, espressione di una attività fraudolenta per nulla rudimentale, anche attraverso la creazione di documentazione ad hoc e di "strategici prelievi in contanti apparentemente riconducibili a pagamenti in realtà mai effettuati". La misura delle pene, peraltro assai più prossime ai minimi che ai medi edittali allora vigenti, risulta, pertanto, adeguatamente motivata. 14. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza di eventuali prescrizioni maturate successivamente alla pronuncia di appello. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor
Sentenza Cassazione n. 18456/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris