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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 ottobre 1950

Cassazione n. 20833/2022

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guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7613 - 2016 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 97591110586 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE contro 1010 ANIELLO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.10.1950.

INTIMATO avverso il decreto n. 741 - 17/24.2.2016 del Tribunale di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, rilevato che del ricorso per cassazione risulta esperita in data 15.3.2016 la notifica a mezzo del servizio postale mercé spedizione della raccomandata n. 783203912207 nel domicilio eletto da [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, al viale Augusto, n. 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];i te2c rilevato che in sede di consegna del plico il destinatario è risultato temporaneamente assente ed in mancanza di persone abilitate alla ricezione è stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza ed è stata spedita raccomandata n. 76672755944-0 recante comunicazione di avvenuto deposito; rilevato che non risulta allegato l'avviso di ricevimento di tale seconda raccomandata; preso atto che le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, 2° co., Cost.) dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. sez. un.15.4.2021, n. 10012.

Vedasi, altresì, Cass. (ord. int.) 15.11.2021, n. 34346); P.Q.M. dispone che, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministero ricorrente attenda al deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76672755944-0 contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.) del plico spedito con l'iniziale raccomandata (n. 783203912207); dispone in alternativa che, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministero ricorrente faccia luogo alla rinnovazione della notifica ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.10.1950, del ricorso a questa Corte di cassazione; rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, l' 8 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7613 - 2016 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 97591110586 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro 1010 ANIELLO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.10.1950. INTIMATO avverso il decreto n. 741 - 17/24.2.2016 del Tribunale di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], dato atto che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato, rilevato che del ricorso per cassazione risulta esperita in data 15.3.2016 la notifica a mezzo del servizio postale mercé spedizione della raccomandata n. 783203912207 nel domicilio eletto da [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, al viale Augusto, n. 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA];i te2c rilevato che in sede di consegna del plico il destinatario è risultato temporaneamente assente ed in mancanza di persone abilitate alla ricezione è stato immesso avviso nella cassetta della corrispondenza ed è stata spedita raccomandata n. 76672755944-0 recante comunicazione di avvenuto deposito; rilevato che non risulta allegato l'avviso di ricevimento di tale seconda raccomandata; preso atto che le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato che, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, 2° co., Cost.) dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (cfr. Cass. sez. un.15.4.2021, n. 10012. Vedasi, altresì, Cass. (ord. int.) 15.11.2021, n. 34346); P.Q.M. dispone che, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministero ricorrente attenda al deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 76672755944-0 contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) del plico spedito con l'iniziale raccomandata (n. 783203912207); dispone in alternativa che, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministero ricorrente faccia luogo alla rinnovazione della notifica ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28.10.1950, del ricorso a questa Corte di cassazione; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, l' 8 ap
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