CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07162/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI CATANIAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria conclusiva della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania con provvedimento del 19/10/2023 ha annullato il sequestro preventivo disposto dal Gip di Caltagirone in data 08/09/2023, ordinando il dissequestro e la restituzione dell'immobile sito a Palagonia, [OSCURATO:PERSONA] 184/186 in favore dell'avente diritto in relazione all'imputazione provvisoria, elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81, 640-bis, 61, n.7, cod. pen. relativa ad una serie di artifici e raggiri posti in essere per percepire, senza averne diritto, il rimborso del c.d. "bonus cultura" per complessivi 387.332,82 euro. In relazione al provvedimento in questione aveva originariamente proposta istanza di dissequestro anche la terza interessata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo con il quale ha dedotto violazione di legge quanto alla intervenuta qualificazione dei fatti oggetto di imputazione provvisoria ai sensi dell'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., piuttosto che come truffa aggravata in danno dello Stato. Richiamato il contesto nell'ambito del quale maturava l'accertamento nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e l'ampia attività di indagine e riscontro svolta dalla GDF di Caltagirone, il ricorrente ha contestato la qualificazione del Tribunale del riesame, atteso che nella vicenda in esame l'indagato non si era limitato alla mera dichiarazione di sussistenza dei presupposti per conseguire il bonus cultura, ma era stata realizzata una articolata attività truffaldina, basata sulla simulazione di acquisti di libri con l'emissione di false fatture, sulla base di una falsa attestazione di aver ceduto dei libri ai titolari dei bonus, con inserimento della relativa dicitura nella piattaforma deputata al raccoglimento dei dati, collegando tali attività a false dichiarazioni contabili e in alcuni casi alla emissione di scontrini fiscali dalla cifra irrisoria. Tale sistema e la sua finalità era risultato talmente rodato da avere portato al reclutamento di ragazzi titolari del bonus residenti non solo in altre province siciliane, ma anche in altre regioni in Nord Italia. Il ricorrente richiamava la giurisprudenza della Corte di legittimità a sostegno della propria argomentazione quanto alla ricorrenza di violazione di legge e la puntuale ricostruzione da parte di plurime sentenze quanto ai parametri normativi caratterizzanti la disciplina del bonus cultura. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. L 4. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, quale terza interessata ha presentato memoria e, quali legittima proprietaria del bene, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di dissequestro in accoglimento del motivo di riesame puntualmente presentato ed in subordine, in caso di accoglimento del ricorso del P.M. annullamento con rinvio per esaminare anche i motivi introdotti dalle terze interessate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La fattispecie oggetto di imputazione provvisoria è stata già specificamente affrontata da questa Corte, su ricorsi sovrapponibili, con argomentazioni che il Collegio condivide e intende ribadire. In particolare, Sez. 2, n. 30865 del 06/06/2023 ha chiarito che per una compiuta considerazione del caso concreto occorre: « "partire" dall'insegnamento delle Sezioni Unite di cui alla citata sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi. In detta pronuncia sono stati indicati alcuni principi cardine che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. In primis, si è affermato che la verifica circa la distinzione tra i due reati deve avvenire caso per caso proprio in forza della problematicità astratta della questione. In secondo luogo, si è riconosciuto che l'applicazione dell'art. 316-ter cod. pen. deve avere carattere residuale consono alla sua natura di norma volta ad «estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa» (fg. 7 della sentenza Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen."). E tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316-ter cod. pen. a «situazioni del tutto marginali», ne riduce l'ambito a condotte come «il silenzio antidoveroso», ovvero a quelle che non inducano «effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale». Ed a questo proposito, fin da quella decisione si era evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui «il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente. D'altro canto l'effettivo realizzarsi di una falsa rappresentazione della realtà da parte dell'erogatore, con la conseguente integrazione degli estremi della truffa, può dipendere, oltre che dalla disciplina normativa del procedimento, anche dalle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto» (fgg. 8 e 9, della sentenza Carchivi). La successiva sentenza delle Sezioni unite di questa Suprema Corte (n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto) ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod. pen. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l'art. 316-ter cod. pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU. Pizzuto). Quindi, tenuto conto del caso concreto, del tutto sovrapponibile a quello in esame si è evidenziato che : «Sulla base di questi parametri valutativi, vanno individuati e differenziati gli elementi che devono guidare l'interprete nei singoli casi concreti. Orbene, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità - adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca nella sola falsa dichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente, vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue ..."). Non è un caso, infatti, che le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - ivi h comprese quelle delle SS.UU. prima citate - abbiano avuto al cospetto casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall'altro, la condotta dell'agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l'ente prendeva atto (cfr., Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Manfredi, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Santannera, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Muggianu, Rv. 274510). Ed ancora questa Corte ha puntualizzato che: «Le prospettive da analizzare sono quindi sono due: la normativa specifica che sovrintende all'istituto del bonus cultura e le specificità del caso concreto. In particolare, gli articoli 7, 8 e 9 del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni), come modificato dapprima con il DPCM 4 agosto 2017 e successivamente con il DPCM 21 dicembre 2018, prevedono una serie di attività da compiere sia da parte del titolare della carta servizi che da parte dell'esercizio commerciale presso il quale vengono spesi i voucher, che non possono essere considerati autonomamente e che consentono di individuare diverse fasi (almeno tre) di una procedura complessa. Questo il testo normativo, con riferimento alle rilevanti previsioni sopra indicate: Art. 7 - Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali. 1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonchè la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti ii) accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBACT può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonchè con associazioni di categoria. Art. 8 - Fatturazione e liquidazione. 1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposta area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse. Art. 9 - Controlli e sanzioni. 1. Il MIBACT vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. 8 4.4.2. Fermo quanto precede, si evidenzia come, ad una prima fase, che riguarda l'utilizzo della carta servizi e che comporta il necessario concorso del beneficiario dell'erogazione e di colui che fornisce i servizi mediante accesso alla piattaforma e nel caso di specie l'accesso e l'utilizzo del credito non tanto per l'acquisto di beni e servizi difformi rispetto a quelli previsti, ma per la mera monetizzazione dell'importo dell'erogazione, attraverso il trattenimento di una somma "per il servizio svolto" e l'accredito su di una carta prepagata del beneficiario, segue una seconda fase nella quale la Consap che, per legge, opera in nome del MIBACT e che, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e, solo successivamente al loro "controllo", alla liquidazione delle stesse: riscontro che non può ritenersi come meramente formale, ossia privo della possibilità di valutazione sull'esistenza del credito, laddove ciò che l'ente è chiamato a C fare è testualmente un "riscontro" tra dati esistenti su due piattaforme, e questo tanto più a seguito dell'ulteriore adempimento previsto a partire dal 2020 del cd. "[OSCURATO:PERSONA]" nel quale l'esercente deve annotare la descrizione del bene venduto al beneficiario con i relativi documenti fiscali rilasciati, riportando il dato in fattura, per ogni buono inserito (tale indicazione non può che preludere, al momento della liquidazione delle somme da parte dell'ente preposto alla verifica della corrispondenza tra la fattura ed il bene/servizio fornito, risultando, in caso contrario, assolutamente ridondante la previsione). Infine, si pone una terza fase, consistente nel controllo in fase di liquidazione; controllo (ulteriore) preordinato al riconoscimento del credito ed al pagamento delle somme e che, rispetto al controllo di cui all'art. 8, si pone come successivo ed eventuale, essendo preordinato alla disattivazione della Carta o alla cancellazione dall'elenco dell'esercente.». In tal senso si è anche sottolineato che: «ai fini della sussistenza del delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo ritenuto che non assuma rilievo la mancanza di diligenza da parte dell'ente erogatore nell'eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino, risolvendosi in una mancanza di attenzione determinata dalla fiducia ottenuta proprio con gli artifici ed i raggiri (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268960, nella cui parte motiva, la S.C. ha aggiunto che la responsabilità penale è collegata al fatto dell'agente ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, Gulì, Rv. 271241, secondo cui è configurabile il reato di truffa nei confronti di chi 9 utilizza fotocopie contraffatte di documenti originali (nella specie rimasti non contraffatti), a nulla rilevando in senso contrario la mancata diligenza da parte della vittima nel non esigere dall'autore della condotta ingannatoria gli atti originali per verificarne la veridicità; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230, secondo cui, ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri).» ( nello stesso senso Sez. 2, n. 30865 del 06/06/2023) 2. Ciò premesso occorre considerare che il Tribunale è effettivamente incorso nella violazione di legge denunciata, avendo omesso di prendere in considerazione tutto l'insieme delle condotte e lo specifico contesto nell'ambito del quale venivano realizzate le azioni imputate, con particolare riferimento ad una rilevante serie di condotte decettive per la fruizione del bonus, mediante l'esercizio commerciale del Fagone idoneo per l'accreditamento, usato come schermo; la ricerca dei giovani titolari delle carte, e l'accordo per la monetizzazione dei buoni; le singole operazioni di accesso alla piattaforma, insieme con il titolare della carta, con la falsa prospettazione dell'effettuazione di una operazione consentita; infine la richiesta del rimborso con l'invio delle fatture e, nel 2020 anche la dichiarazione del bene specifico fornito. Condotta, che presupponeva il possesso di diversi requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale che l'Erario ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione formale. Ne consegue che la ricostruzione formalistica adottata dal provvedimento impugnato è astrattamente foriera di una «non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. - non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto che si sono analizzati - a casi nei quali, come quello in esame, è incontestata la commissione di una rilevante attività truffaldina, apparentemente ricca di artifici e raggiri posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui complessiva portata non vi era ragione alcuna di non tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto (sia pure ancora a livello indiziario) e della consequenziale sua definizione giuridica» ( Sez. 2, n. 30865 del 06/06/2023, cit.). Di quest'ultima, qui effettuata ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen. in ragione di quanto detto, il giudice del rinvio dovrà tenere conto per i successivi