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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 43432/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati: correttamente la Corte di appello ha ritenuto non deducibili con l'incidente di esecuzione le questioni relative al giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere di cui agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, Rv. 265882); secondo un principio generale, invero, l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251682); il procedimento incidentale di esecuzione è infatti un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e che quindi, come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni - come nella specie - già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo (Sez. 3, n. 1365 del 14/04/1999, Rv. 214502); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati: correttamente la Corte di appello ha ritenuto non deducibili con l'incidente di esecuzione le questioni relative al giudizio di riconoscimento delle sentenze penali estere di cui agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, Rv. 265882); secondo un principio generale, invero, l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, n. 3370 del 13/12/2011, dep. 2012, Rv. 251682); il procedimento incidentale di esecuzione è infatti un rimedio generale apprestato per la risoluzione di tutti quei problemi che possono insorgere per la esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e che quindi, come tale, ha per oggetto le questioni attinenti alla esistenza del titolo esecutivo, ovvero le condizioni costitutive, modificative o estintive della validità del titolo stesso; sicché esso non può mai avere per oggetto questioni - come nella specie - già risolte nel processo di formazione del titolo esecutivo (Sez. 3, n. 1365 del 14/04/1999, Rv. 214502); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] stensor