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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 29714/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5- 4 467c2.-- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Noia per il prosieguo; a [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, sull'assunto che lo stesso fosse stato proposto in data 18 gennaio 2024, l'appello della CASALE contro la decisione del Giudice di pace di Marigliano di condanna della stessa per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.

A fondamento dell'impugnazione la ricorrente espone che, come si desume dalla documentazione in atti, ha tempestivamente proposto impugnazione in data 15 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte quando vengono in rilievo vizi di natura processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che, effettivamente, la decisione del Giudice di pace è stata emanata il 13 novembre 2023, ossia nel rispetto del termine di 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo nella data del 31 ottobre 2023.

Di conseguenza il termine di 30 giorni per impugnare, riveniente dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), e 544, comma 2, cod. proc. pen., spirava nella data del 15 dicembre 2023, nella quale è stato tempestivamente proposto l'appello in forma telematica, come pure si evince dalla documentazione agli atti del fascicolo.

2. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale Nola per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale Noia.

Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5- 4 467c2.-- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Noia per il prosieguo; a [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Noia dichiarava inammissibile, in quanto tardivo, sull'assunto che lo stesso fosse stato proposto in data 18 gennaio 2024, l'appello della CASALE contro la decisione del Giudice di pace di Marigliano di condanna della stessa per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. A fondamento dell'impugnazione la ricorrente espone che, come si desume dalla documentazione in atti, ha tempestivamente proposto impugnazione in data 15 dicembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame del fascicolo, consentito a questa Corte quando vengono in rilievo vizi di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che, effettivamente, la decisione del Giudice di pace è stata emanata il 13 novembre 2023, ossia nel rispetto del termine di 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo nella data del 31 ottobre 2023. Di conseguenza il termine di 30 giorni per impugnare, riveniente dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. b) e comma 2, lett. c), e 544, comma 2, cod. proc. pen., spirava nella data del 15 dicembre 2023, nella quale è stato tempestivamente proposto l'appello in forma telematica, come pure si evince dalla documentazione agli atti del fascicolo. 2. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale Nola per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale Noia. Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 29714/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris