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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20201/2026

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resentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrenticontroIspettorato Territoriale del lavoro di Bologna, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 916/2021 pubblicatain data 18/11/2021, n.r.g. 72/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ordinanza ingiunzione prot. n. 785/16/18 del 24/07/2018l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna aveva intimato a Margheritaquale obbligata solidale, il pagamento della complessiva somma di euroNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/202697.842,20 a titolo di sanzioni amministrative degli illeciti di cuiall’accertamento ispettivo oggetto del verbale unico di accertamento enotificazione del 20/04/2016, con sui era stata accertato il ricorso allasomministrazione di prestatori di lavoro in violazione dell’art. 4, co. 1, lett. a)e b), d.lgs. n. 276/2003.Con l’opposizione al Tribunale di Bologna i due destinatari dell’ordinanza-ingiunzione deducevano l’impossibilità di provvedere al pagamento dellasanzione in misura ridotta di un terzo per una causa di forza maggiore,consistita nell’essere stati attinti da misura cautelare sia personale che reale(sequestro preventivo) fino alla concorrenza della somma di oltre quattromilioni di euro, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, che avevaimpedito il possibile pagamento della sanzione a causa della mancanza delladisponibilità necessaria e, quanto alla società, anche per la mancanza di unorgano amministrativo nelle sue funzioni, posto che in data 22/04/2016 erastata tenuta assemblea ordinaria della società con all’ordine del giorno ledimissioni dell’amministratore unico in carica ([OSCURATO:PERSONA]) e la nomina di unnuovo amministratore di garanzia nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], poinominata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] commissario giudiziale dal G.I.P. ai sensidell’art. 15 L. n. 231/2001.

Precisavano che al predetto commissario solo indata 19/09/2016 erano stati conferiti gli specifici poteri con provvedimentodel G.I.P., quando ormai il termine del 04/07/2016 per il pagamento dellasanzione in misura ridotta era già spirato.

Aggiungevano che la dott.ssaAngelini aveva anche informato che, qualora fosse stata accolta l’istanza didissequestro, sarebbe stata data priorità al pagamento di debiti erariali.

Lasocietà deduceva altresì di essere responsabile solidale soltanto rispetto allasanzione pecuniaria, ma di essere estranea agli illeciti – amministrativi epenali – imputati alla persona fisica del suo legale rappresentante.Chiedevano quindi la declaratoria di sussistenza di una causa di forzamaggiore impeditiva del tempestivo pagamento della sanzione nella misuraridotta e del loro diritto a pagare tale importo, l’annullamento dell’ordinanzaingiunzione e la riduzione della sanzione alla somma di euro 32.606,52.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione.

QuelGiudice riteneva che non fosse stata dimostrata l’innocenza rispetto agli illecitipenali oggetto delle misure cautelari, né la tempestiva presentazione, alNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026G.I.P., di un’istanza di dissequestro almeno parziale della somma necessariaper il pagamento della sanzione in misura ridotta.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dagli originari opponenti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) premesso che il caso fortuito e la forza maggiore hanno rilievo anche intema di illecito amministrativo, in quanto da ritenersi implicitamenteprevisti dall’art. 3 L. n. 689/1981, incidendo il caso fortuito sullacolpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico (Cass. n.10343/2010);b) l’art. 45 c.p. non reca una definizione di forza maggiore, ma in materiatributaria e fiscale è stata identificata in un elemento oggettivo, relativoa circostanze anormali ed estranee all’operatore, e in un elementosoggettivo, costituito dall’adempimento dell’obbligo dell’interessato dipremunirsi contro le conseguenze di eventi anormali, mediante misureappropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, sicché non ricorre invia automatica l’esimente nel caso di temporanea mancanza di liquidità(Cass. n. 27416/2020; Cass. n. 17027/2021; Cass. n. 15415/2021);c) nel caso in esame gli appellanti hanno fatto generico riferimentoall’intervenuto sequestro preventivo dei beni disposto dall’Autoritàgiudiziaria;d) tale circostanza non è di per sé esaustiva, poiché sarebbe statonecessario dimostrare l’assenza di altri diversi beni passibili di essereutilizzati per il pagamento, la cui prova gravava sugli interessati;e) all’uopo sarebbe stato necessario dimostrare la propria complessivasituazione patrimoniale mediante esibizione delle scritture contabili, perla società, e, per entrambi gli appellanti, delle dichiarazioni dei redditi,dei conti correnti, della documentazione catastale o dei registriimmobiliari dai quali evincere l’impossidenza anche di beni immobili;f) era altresì necessario dimostrare l’impossibilità di reperire risorsefinanziarie tramite ricorso al credito, nonché la non rimproverabilitàdella situazione patrimoniale per ascrivibilità ad una causa esternaimprevedibile;Numero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026g) tutto ciò è mancato;h) neppure è stata dimostrata una condotta solerte e non negligenterispetto al tentativo di ottenere il dissequestro, quantomeno parzialedella somma necessaria per provvedere al tempestivo pagamento dellasanzione in misura ridotta;i) l’asserita istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata neppureprodotta in giudizio, di essa essendovene solo menzione – senzaindicazione dei contenuti – in un documento a firma del commissariogiudiziale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sicché non è possibile neppure verificare sein tale istanza fosse stata specificamente indicata la necessità di farfronte al pagamento di che trattasi, mettendo il G.I.P. in condizioni dicomprenderne il significato e di valutare l’opportunità di concedere ildissequestro almeno parziale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. inliquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- L’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Bologna ha resistito concontroricorso.6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la difesa dei ricorrenti ha proposto tempestiva istanza didecisione.7.- I ricorrenti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunziato in relazione ai motivi di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,nonché una motivazione solo apparente, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere laCorte territoriale omesso di prendere in esame tutta la documentazioneprodotta al fine di dimostrare l’esimente della forza maggiore.

In particolareaddebitano ai Giudici d’appello di non aver considerato che:- il commissario giudiziale era stato nominato il 19/05/2016 ed il termineper il pagamento sarebbe scaduto poco dopo, il 04/07/2016, sicché non vi eraNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026stato il tempo necessario e sufficiente per consentire al commissario giudizialel’esame di tutte le posizioni debitorie aperte e, pertanto, l’istanza didissequestro era stata necessariamente generica, ma certamente avevaquella finalità;- il provvedimento di sequestro aveva colpito tutti i beni dei soggettidestinatari della misura cautelare, sicché null’altro vi era da dimostrare;- il G.I.P. provvide sull’istanza di dissequestro soltanto il 15/09/2016;- nel ristretto lasso temporale di cui disponeva il commissario giudizialenon sarebbe stato possibile ottenere un finanziamento bancario, soprattuttoin considerazione della situazione in cui si versava, connotata da unprovvedimento di sequestro preventivo.Il motivo è infondato.Il denunziato grave difetto motivazionale è insussistente, vista l’ampia edarticolata motivazione addotta dai Giudici d’appello, con il pertinente epreliminare richiamo a principi di diritto affermati da questa Corte dilegittimità per individuare la nozione di “forza maggiore”, alla luce dei quali èstato poi condotto lo scrutinio delle risultanze istruttorie, ritenute insufficientia dimostrare quell’esimente.

Ne deriva che la motivazione sussiste non solodal punto di vista grafico, ma anche da quello logico-giuridico ed èampiamente idonea a rendere chiaramente comprensibile le ragioni di fatto edi diritto che hanno indotto quei Giudici a respingere l’appello.Non sussiste la denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che conquell’ampia motivazione la Corte territoriale ha dimostrato di avere esaminatole ragioni di doglianza che erano state sollevate dagli appellanti e di avere,quindi rigettato, sia pure per implicito, la prospettazione degli opponenti circala dedotta rilevanza di quelle ulteriori circostanze, pur non espressamentetrattate.

Al riguardo questa Corte ha già affermato che è configurabile ladecisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesidifensiva) quando questa risulti superata e travolta, benché nonespressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, ilcui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza.

Ne consegue che la reiezioneimplicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediantericorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazioneNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge, oppure comevizio motivazionale (Cass. ord. n. 25710/2024; Cass. ord. n. 12131/2023),pur sempre nei ristretti limiti configurati dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. eferma restando la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme (art. 348ter, pen. co., c.p.c.), come nella specie.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1256 c.c. e115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta esclusa la ricorrenza deipresupposti della forza maggiore.Il motivo – che denunzia un errore di sussunzione – è infondato.La nozione di forza maggiore è desumibile dall’art. 45 c.p., che richiedepertanto il concorso dei due elementi costitutivi dell'imprevedibilità edinevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine (Cass.n. 10343/2010).All’esito dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale nessunodi tali due elementi è risultato sussistente, anzi con riguardo al primo dei due– l’imprevedibilità – i ricorrenti neppure deducono che sussistesse, ossia chei comportamenti in precedenza tenuti dagli organi societari fossero stati tali,da non consentire di far ritenere come prevedibile – secondo il parametrodella diligenza qualificata, propria dei soggetti agenti eiusdem condicionis acprofessionis – il successivo provvedimento di sequestro preventivo adottatodall’[OSCURATO:PERSONA] penale.Infine, i ricorrenti neppure si confrontano con l’affermazione dei Giudicid’appello, secondo cui sarebbe stato altresì necessario dimostrare di averecomunque adottato, in tempi possibili e ragionevolmente anteriori, misureappropriate per far fronte a successive circostanze anomale ed imprevedibili(c.d. elemento soggettivo della forza maggiore), sicché sotto tale ultimoprofilo la doglianza si presenta anche inammissibile per difetto di pertinenzae, quindi, di specificità.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Attesa la conformità della presente decisione alla proposta di definizioneaccelerata, va disposta l’ulteriore condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96,co. 3 e 4, c.p.c., come in dispositivo.

P.Q.MNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, in solido, alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a versare in solido alcontroricorrente l’ulteriore somma di euro 2.500,00 e a versare in solido allacassa delle ammende l’ulteriore somma di euro 2.500,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data07/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrenticontroIspettorato Territoriale del lavoro di Bologna, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 916/2021 pubblicatain data 18/11/2021, n.r.g. 72/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ordinanza ingiunzione prot. n. 785/16/18 del 24/07/2018l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna aveva intimato a Margheritaquale obbligata solidale, il pagamento della complessiva somma di euroNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/202697.842,20 a titolo di sanzioni amministrative degli illeciti di cuiall’accertamento ispettivo oggetto del verbale unico di accertamento enotificazione del 20/04/2016, con sui era stata accertato il ricorso allasomministrazione di prestatori di lavoro in violazione dell’art. 4, co. 1, lett. a)e b), d.lgs. n. 276/2003.Con l’opposizione al Tribunale di Bologna i due destinatari dell’ordinanza-ingiunzione deducevano l’impossibilità di provvedere al pagamento dellasanzione in misura ridotta di un terzo per una causa di forza maggiore,consistita nell’essere stati attinti da misura cautelare sia personale che reale(sequestro preventivo) fino alla concorrenza della somma di oltre quattromilioni di euro, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna, che avevaimpedito il possibile pagamento della sanzione a causa della mancanza delladisponibilità necessaria e, quanto alla società, anche per la mancanza di unorgano amministrativo nelle sue funzioni, posto che in data 22/04/2016 erastata tenuta assemblea ordinaria della società con all’ordine del giorno ledimissioni dell’amministratore unico in carica ([OSCURATO:PERSONA]) e la nomina di unnuovo amministratore di garanzia nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], poinominata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] commissario giudiziale dal G.I.P. ai sensidell’art. 15 L. n. 231/2001. Precisavano che al predetto commissario solo indata 19/09/2016 erano stati conferiti gli specifici poteri con provvedimentodel G.I.P., quando ormai il termine del 04/07/2016 per il pagamento dellasanzione in misura ridotta era già spirato. Aggiungevano che la dott.ssaAngelini aveva anche informato che, qualora fosse stata accolta l’istanza didissequestro, sarebbe stata data priorità al pagamento di debiti erariali. Lasocietà deduceva altresì di essere responsabile solidale soltanto rispetto allasanzione pecuniaria, ma di essere estranea agli illeciti – amministrativi epenali – imputati alla persona fisica del suo legale rappresentante.Chiedevano quindi la declaratoria di sussistenza di una causa di forzamaggiore impeditiva del tempestivo pagamento della sanzione nella misuraridotta e del loro diritto a pagare tale importo, l’annullamento dell’ordinanzaingiunzione e la riduzione della sanzione alla somma di euro 32.606,52.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione. QuelGiudice riteneva che non fosse stata dimostrata l’innocenza rispetto agli illecitipenali oggetto delle misure cautelari, né la tempestiva presentazione, alNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026G.I.P., di un’istanza di dissequestro almeno parziale della somma necessariaper il pagamento della sanzione in misura ridotta.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dagli originari opponenti.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) premesso che il caso fortuito e la forza maggiore hanno rilievo anche intema di illecito amministrativo, in quanto da ritenersi implicitamenteprevisti dall’art. 3 L. n. 689/1981, incidendo il caso fortuito sullacolpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico (Cass. n.10343/2010);b) l’art. 45 c.p. non reca una definizione di forza maggiore, ma in materiatributaria e fiscale è stata identificata in un elemento oggettivo, relativoa circostanze anormali ed estranee all’operatore, e in un elementosoggettivo, costituito dall’adempimento dell’obbligo dell’interessato dipremunirsi contro le conseguenze di eventi anormali, mediante misureappropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, sicché non ricorre invia automatica l’esimente nel caso di temporanea mancanza di liquidità(Cass. n. 27416/2020; Cass. n. 17027/2021; Cass. n. 15415/2021);c) nel caso in esame gli appellanti hanno fatto generico riferimentoall’intervenuto sequestro preventivo dei beni disposto dall’Autoritàgiudiziaria;d) tale circostanza non è di per sé esaustiva, poiché sarebbe statonecessario dimostrare l’assenza di altri diversi beni passibili di essereutilizzati per il pagamento, la cui prova gravava sugli interessati;e) all’uopo sarebbe stato necessario dimostrare la propria complessivasituazione patrimoniale mediante esibizione delle scritture contabili, perla società, e, per entrambi gli appellanti, delle dichiarazioni dei redditi,dei conti correnti, della documentazione catastale o dei registriimmobiliari dai quali evincere l’impossidenza anche di beni immobili;f) era altresì necessario dimostrare l’impossibilità di reperire risorsefinanziarie tramite ricorso al credito, nonché la non rimproverabilitàdella situazione patrimoniale per ascrivibilità ad una causa esternaimprevedibile;Numero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026g) tutto ciò è mancato;h) neppure è stata dimostrata una condotta solerte e non negligenterispetto al tentativo di ottenere il dissequestro, quantomeno parzialedella somma necessaria per provvedere al tempestivo pagamento dellasanzione in misura ridotta;i) l’asserita istanza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è stata neppureprodotta in giudizio, di essa essendovene solo menzione – senzaindicazione dei contenuti – in un documento a firma del commissariogiudiziale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sicché non è possibile neppure verificare sein tale istanza fosse stata specificamente indicata la necessità di farfronte al pagamento di che trattasi, mettendo il G.I.P. in condizioni dicomprenderne il significato e di valutare l’opportunità di concedere ildissequestro almeno parziale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2006 s.r.l. inliquidazione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- L’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Bologna ha resistito concontroricorso.6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso,avverso la quale la difesa dei ricorrenti ha proposto tempestiva istanza didecisione.7.- I ricorrenti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano la violazione del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunziato in relazione ai motivi di appello, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,nonché una motivazione solo apparente, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere laCorte territoriale omesso di prendere in esame tutta la documentazioneprodotta al fine di dimostrare l’esimente della forza maggiore. In particolareaddebitano ai Giudici d’appello di non aver considerato che:- il commissario giudiziale era stato nominato il 19/05/2016 ed il termineper il pagamento sarebbe scaduto poco dopo, il 04/07/2016, sicché non vi eraNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026stato il tempo necessario e sufficiente per consentire al commissario giudizialel’esame di tutte le posizioni debitorie aperte e, pertanto, l’istanza didissequestro era stata necessariamente generica, ma certamente avevaquella finalità;- il provvedimento di sequestro aveva colpito tutti i beni dei soggettidestinatari della misura cautelare, sicché null’altro vi era da dimostrare;- il G.I.P. provvide sull’istanza di dissequestro soltanto il 15/09/2016;- nel ristretto lasso temporale di cui disponeva il commissario giudizialenon sarebbe stato possibile ottenere un finanziamento bancario, soprattuttoin considerazione della situazione in cui si versava, connotata da unprovvedimento di sequestro preventivo.Il motivo è infondato.Il denunziato grave difetto motivazionale è insussistente, vista l’ampia edarticolata motivazione addotta dai Giudici d’appello, con il pertinente epreliminare richiamo a principi di diritto affermati da questa Corte dilegittimità per individuare la nozione di “forza maggiore”, alla luce dei quali èstato poi condotto lo scrutinio delle risultanze istruttorie, ritenute insufficientia dimostrare quell’esimente. Ne deriva che la motivazione sussiste non solodal punto di vista grafico, ma anche da quello logico-giuridico ed èampiamente idonea a rendere chiaramente comprensibile le ragioni di fatto edi diritto che hanno indotto quei Giudici a respingere l’appello.Non sussiste la denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che conquell’ampia motivazione la Corte territoriale ha dimostrato di avere esaminatole ragioni di doglianza che erano state sollevate dagli appellanti e di avere,quindi rigettato, sia pure per implicito, la prospettazione degli opponenti circala dedotta rilevanza di quelle ulteriori circostanze, pur non espressamentetrattate. Al riguardo questa Corte ha già affermato che è configurabile ladecisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesidifensiva) quando questa risulti superata e travolta, benché nonespressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, ilcui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza. Ne consegue che la reiezioneimplicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediantericorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazioneNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge, oppure comevizio motivazionale (Cass. ord. n. 25710/2024; Cass. ord. n. 12131/2023),pur sempre nei ristretti limiti configurati dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. eferma restando la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme (art. 348ter, pen. co., c.p.c.), come nella specie.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1256 c.c. e115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuta esclusa la ricorrenza deipresupposti della forza maggiore.Il motivo – che denunzia un errore di sussunzione – è infondato.La nozione di forza maggiore è desumibile dall’art. 45 c.p., che richiedepertanto il concorso dei due elementi costitutivi dell'imprevedibilità edinevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine (Cass.n. 10343/2010).All’esito dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale nessunodi tali due elementi è risultato sussistente, anzi con riguardo al primo dei due– l’imprevedibilità – i ricorrenti neppure deducono che sussistesse, ossia chei comportamenti in precedenza tenuti dagli organi societari fossero stati tali,da non consentire di far ritenere come prevedibile – secondo il parametrodella diligenza qualificata, propria dei soggetti agenti eiusdem condicionis acprofessionis – il successivo provvedimento di sequestro preventivo adottatodall’[OSCURATO:PERSONA] penale.Infine, i ricorrenti neppure si confrontano con l’affermazione dei Giudicid’appello, secondo cui sarebbe stato altresì necessario dimostrare di averecomunque adottato, in tempi possibili e ragionevolmente anteriori, misureappropriate per far fronte a successive circostanze anomale ed imprevedibili(c.d. elemento soggettivo della forza maggiore), sicché sotto tale ultimoprofilo la doglianza si presenta anche inammissibile per difetto di pertinenzae, quindi, di specificità.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Attesa la conformità della presente decisione alla proposta di definizioneaccelerata, va disposta l’ulteriore condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96,co. 3 e 4, c.p.c., come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 13971/2022Numero sezionale 2255/2026Numero di raccolta generale 20201/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare, in solido, alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.500,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a versare in solido alcontroricorrente l’ulteriore somma di euro 2.500,00 e a versare in solido allacassa delle ammende l’ulteriore somma di euro 2.500,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data07/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20201/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris