CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 24%07/1989 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 22 maggio 20:17 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 81, 337 582, 585, 576 n. 1 cod. pen. alla pena rispettivamente di sei mesi e otto mesi di reclusione ciascuno, revocando al [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen. la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Ancona del 7 marzo 2013. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'ad. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163, 164, 165 e 168 cod. pen. e omessa motivazione sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con l'appello la difesa aveva impugnato la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Ancona del 7 marzo 2013 al [OSCURATO:PERSONA] in quanto non automatica e ostativa. La Corte di appello ha replicato l'errore del primo giudice. 2.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione degli artt. 171, 178, lett. c), 179, 180 e 601 cod. proc. pen. All'udienza del 19 giugno 2019 era stata dedotta la nullità della notifica al ricorrente della citazione per il giudizio di appello, rigettata sul presupposto della irreperibilità dell'imputato al domicilio dichiarato e dunque della notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La notifica al difensore era tuttavia pervenuta per il solo imputato "[OSCURATO:PERSONA] +1" (con tale dicitura non può ritenersi compiuta la notifica anche per il ricorrente). In ogni caso, nessuna sanatoria della nullità vi è stata, avendo sollevato la eccezione tempestivamente. Dopo il giudizio di primo grado il difensore non è riuscito più a contattare il suo assistito ai recapiti in suo possesso. In definitiva nessuna citazione a giudizio vi è stata per il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il motivo è manifestamente infondato. Nella specie si vedeva nell'ipotesi di revoca di diritto ex art. 168, comma, n.1 cod. pen., tenuto conto della data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio e quella di commissione del nuovo delitto.3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone questioni manifestamente infondate in quanto già da tempo risolte dalla giurisprudenza di legittimità e con le soluzioni delle quali il ricorrente neppure si confronta. La impossibilità di procedere alla notifica nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, rendeva legittima la consegna dell'atto al difensore (nella specie di fiducia) ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., che il sistema equipara a quella a mani proprie e quindi fa ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificato secondo le suddette modalità (cfr. Sez. 3, n. 49800 del 17/07/2018, Rv. 274304; Sez. 4, n. 10795 del 14/01/2020; Sez. 1, n. 7902 del 15/01/2020). Risulta oltretutto elemento soltanto asserito dalla difesa e non dimostrato che il difensore non abbia avuto rapporti con l'imputato. Quanto alla validità della notificazione effettuata al difensore di fiducia (nella specie comune al coimputato), la questione, come ha rappresentato il ricorrente, non era stata sollevata in sede di appello, dove la difesa aveva contestato soltanto il ricorso al sistema di notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non l'intrinseca validità di quest'ultima. In ogni caso, la questione risulta priva di ogni fondamento, alla luce degli arresti di legittimità che hanno escluso incertezze nella modalità utilizzata nel caso in esame per la suddetta notifica. Si è affermato che l'indicazione nell'avviso da notificare al difensore di uno degli imputati del procedimento con il nome dell'imputato capolista (diverso da quello cui l'avviso si riferisce), non può dar luogo ad alcuna incertezza da parte del difensore stesso circa l'individuazione del procedimento e del cliente cui fa riferimento l'avviso, ove sopperiscano altre indicazioni relative al procedimento rilevabili nell'avviso che siano note al difensore medesimo (Sez. 3, n. 3510 del 17/01/1994, Rv. 197099). Principio ribadito dalla Suprema Corte in senso conforme (Sez. 3, n. 4719 del 10/10/2007, dep. 2008), nel caso di difensore di due degli imputati e di notificazione del decreto di citazione senza l'indicazione dell'imputato (si è sostenuto che il difensore avrebbe potuto procedere agli accertamenti del caso e quindi appurare in relazione a quali difese avesse ricevuto la notificazione). 4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t