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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29922/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1964 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 4 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha dato integrale conferma alla condanna alla pena di giustizia irrogata in primo grado ai danni del prevenuto dal Tribunale di Messina, ritenuto responsabile del reato di cui all'ad 334, comma 1, cod. pen.

Tanto per aver deteriorato l'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro disposto dall'autorità amministrativa e data in custodia al ricorrente, successivamente confiscata e rinvenuta, al momento della esecuzione della confisca, priva di diverse componenti (il motore, parte della carrozzeria e degli interni).

2. Con il ricorso si contrasta, sempre sotto l'alveo di affermati vizi della motivazione e asserite violazioni di legge: -il giudizio speso nel ritenere il dolo relativo alla fattispecie di reato contestata, reso confondendo il ruolo del ricorrente, mero custode del bene e non proprietario del mezzo, intestato a soggetto terzo; -le valutazioni rese nel negare l'applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cod. pen.; -la misura della pena irrogata, eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto, alla condotta e alla personalità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito.

2. Il ricorrente è stato tratto a giudizio con l'imputazione di cui all'art. 334, comma 1, cod. pen. la quale, come è noto, vede, quale soggetto attivo il custode non proprietario del bene sottoposto a vincolo e prevede una pena più elevata rispetto all'ipotesi del comma 2 della medesima disposizione, relazione alla quale, di contro, il fatto punito viene realizzato dal custode che è anche proprietario del bene.

A differenza di tale ultima ipotesi, per la quale è sufficiente il dolo generico, per il reato contestato è invece richiesto il dolo specifico (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Rv. 270483), dovendo l'azione illecita del custode essere diretta a favorire il proprietario del mezzo.

3. Nel caso, la sentenza impugnata, nel rispondere al rilievo formulato in appello sulla ritenuta assenza del dolo specifico, ha di fatto proceduto ad una sostanziale riqualificazione del fatto, riconducendone il portato all'alveo del secondo comma dell'ad 334 cod. pen.

In particolare, facendo leva sulla ritenuta sostanziale riconducibilità del mezzo sequestrato alla disponibilità dell'odierno imputato, nominato anche custode del bene, in luogo dell'apparenza rassegnata dalla formale intestazione ad un soggetto terzo del veicolo, i giudici del merito sono pervenuti alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo con indicazioni inferenziali ( si veda pagina 3, primo capoverso) fondate su elementi fattuali che il ricorso non contrasta, neppure con riguardo alla linearità del relativo percorso, peraltro estraneo ad incongruenze di sorta.

Si è così superata la critica difensiva sul punto proposta con il gravame di merito all'uopo evidenziando che nel caso non potrebbe dubitarsi della consapevolezza dell'imputato di agire in violazione del vincolo gravante sul bene sottoposto a sequestro, considerato che al momento della stessa apposizione del vincolo e di conferimento del ruolo di custode, il ricorrente era l'immediato utilizzatore del mezzo, poi attinto dalle condotte materiali di deterioramento riscontrate al momento di esecuzione della confisca. 4.Una tale ricostruzione non merita censure di sorta.

All'evidenza, tuttavia, presuppone anche una diversa qualificazione del fatto, nel caso favorita dalla incontroversa acquisizione, nel rispetto del c:ontradditorio, dei relativi momenti fattuali valorizzati al fine (senza che anche sul punto il ricorso abbia sollevato specifica censura): i cardini del relativo ragionamento, infatti, riposano sulla attribuzione al ricorrente anche della titolarità sostanziale del bene vincolato e, nel riscontrare il dolo generico, finiscono al contempo per valorizzare profili di giudizio (la contestualità della custodia conferita e della proprietà del bene), propri dell'ipotesi di reato di cui al secondo comma dell'alt 334 cod. pen, peraltro più favorevole all'imputato in punto di pena, come anticipato.

Una siffatta soluzione, se si sottrae a critiche sul piano della legittimità processuale, della linearità logica e della coerenza a norma rispetto alla ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell'art. 334 cod. pen., al contempo imponeva ai giudici del merito di rivalutare la pena da irrogare, da rimodulare applicando i diversi e più favorevoli limiti edittali previsti dalla fattispecie ritenuta in luogo di quella contestata.

Nel caso, infatti, la pena irrogata in primo grado e confermata in appello, risulta attestata facendo riferimento al minimo edittale sancito, per la sola reclusione, dal primo comma dell'ad 334 cod. pen (sei mesi di reclusione ridotti a quattro per il riconoscimento delle attenuanti generiche).

Di contro, alla detta sostanziale riqualificazione del fatto, non poteva che conseguire anche una rideterminazione della pena facendo riferimento ai più favorevoli valori edittali dell'ipotesi di cui al comma secondo della medesima disposizione del codice.

5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio.

Rivalutazione che il giudice del rinvio potrà effettuare senza ritenersi vincolato dalla necessità di attestare nel minimo la sanzione, perchè la relativa valutazione andrà comunque rapportata alla diversa veste giuridica data al fatto (Sez. 3 n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Rv. 282840), restando invece fermi, per non incorrere in una indebita reformatio in peius, sia l'obbligo di riconoscere le generiche, sia l'impossibilità di condannare l'imputato ad una pena maggiore rispetto a quella già comminata.

6. Quanto agli altri due motivi di ricorso, rileva la Corte che la doglianza riferita alla pena irrogata deve ritenersi assorbita dal disposto annullamento.

Quella afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'ad 131 bis cod. pen. è inammissibile perchè aspecifica rispetto alla motivazione adottata sul punto dalla Corte del merito, puntualmente correlata al riscontro di diversi precedenti della medesima indole rispetto a quello coperto dalla regiudicanda, valorizzati nell'ottica, dirimente, dell'abitualità ostativa, senza che nel ricorso tale argomentare risulti sottoposto a qualsivoglia censura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 novembre 1964 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 4 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Messina ha dato integrale conferma alla condanna alla pena di giustizia irrogata in primo grado ai danni del prevenuto dal Tribunale di Messina, ritenuto responsabile del reato di cui all'ad 334, comma 1, cod. pen. Tanto per aver deteriorato l'auto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro disposto dall'autorità amministrativa e data in custodia al ricorrente, successivamente confiscata e rinvenuta, al momento della esecuzione della confisca, priva di diverse componenti (il motore, parte della carrozzeria e degli interni). 2. Con il ricorso si contrasta, sempre sotto l'alveo di affermati vizi della motivazione e asserite violazioni di legge: -il giudizio speso nel ritenere il dolo relativo alla fattispecie di reato contestata, reso confondendo il ruolo del ricorrente, mero custode del bene e non proprietario del mezzo, intestato a soggetto terzo; -le valutazioni rese nel negare l'applicabilità alla specie della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cod. pen.; -la misura della pena irrogata, eccessiva e sproporzionata rispetto al fatto, alla condotta e alla personalità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento per le ragioni precisate di seguito. 2. Il ricorrente è stato tratto a giudizio con l'imputazione di cui all'art. 334, comma 1, cod. pen. la quale, come è noto, vede, quale soggetto attivo il custode non proprietario del bene sottoposto a vincolo e prevede una pena più elevata rispetto all'ipotesi del comma 2 della medesima disposizione, relazione alla quale, di contro, il fatto punito viene realizzato dal custode che è anche proprietario del bene. A differenza di tale ultima ipotesi, per la quale è sufficiente il dolo generico, per il reato contestato è invece richiesto il dolo specifico (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Rv. 270483), dovendo l'azione illecita del custode essere diretta a favorire il proprietario del mezzo. 3. Nel caso, la sentenza impugnata, nel rispondere al rilievo formulato in appello sulla ritenuta assenza del dolo specifico, ha di fatto proceduto ad una sostanziale riqualificazione del fatto, riconducendone il portato all'alveo del secondo comma dell'ad 334 cod. pen. In particolare, facendo leva sulla ritenuta sostanziale riconducibilità del mezzo sequestrato alla disponibilità dell'odierno imputato, nominato anche custode del bene, in luogo dell'apparenza rassegnata dalla formale intestazione ad un soggetto terzo del veicolo, i giudici del merito sono pervenuti alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo con indicazioni inferenziali ( si veda pagina 3, primo capoverso) fondate su elementi fattuali che il ricorso non contrasta, neppure con riguardo alla linearità del relativo percorso, peraltro estraneo ad incongruenze di sorta. Si è così superata la critica difensiva sul punto proposta con il gravame di merito all'uopo evidenziando che nel caso non potrebbe dubitarsi della consapevolezza dell'imputato di agire in violazione del vincolo gravante sul bene sottoposto a sequestro, considerato che al momento della stessa apposizione del vincolo e di conferimento del ruolo di custode, il ricorrente era l'immediato utilizzatore del mezzo, poi attinto dalle condotte materiali di deterioramento riscontrate al momento di esecuzione della confisca. 4.Una tale ricostruzione non merita censure di sorta. All'evidenza, tuttavia, presuppone anche una diversa qualificazione del fatto, nel caso favorita dalla incontroversa acquisizione, nel rispetto del c:ontradditorio, dei relativi momenti fattuali valorizzati al fine (senza che anche sul punto il ricorso abbia sollevato specifica censura): i cardini del relativo ragionamento, infatti, riposano sulla attribuzione al ricorrente anche della titolarità sostanziale del bene vincolato e, nel riscontrare il dolo generico, finiscono al contempo per valorizzare profili di giudizio (la contestualità della custodia conferita e della proprietà del bene), propri dell'ipotesi di reato di cui al secondo comma dell'alt 334 cod. pen, peraltro più favorevole all'imputato in punto di pena, come anticipato. Una siffatta soluzione, se si sottrae a critiche sul piano della legittimità processuale, della linearità logica e della coerenza a norma rispetto alla ipotesi di reato prevista dal comma 2 dell'art. 334 cod. pen., al contempo imponeva ai giudici del merito di rivalutare la pena da irrogare, da rimodulare applicando i diversi e più favorevoli limiti edittali previsti dalla fattispecie ritenuta in luogo di quella contestata. Nel caso, infatti, la pena irrogata in primo grado e confermata in appello, risulta attestata facendo riferimento al minimo edittale sancito, per la sola reclusione, dal primo comma dell'ad 334 cod. pen (sei mesi di reclusione ridotti a quattro per il riconoscimento delle attenuanti generiche). Di contro, alla detta sostanziale riqualificazione del fatto, non poteva che conseguire anche una rideterminazione della pena facendo riferimento ai più favorevoli valori edittali dell'ipotesi di cui al comma secondo della medesima disposizione del codice. 5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata per la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in sede di rinvio. Rivalutazione che il giudice del rinvio potrà effettuare senza ritenersi vincolato dalla necessità di attestare nel minimo la sanzione, perchè la relativa valutazione andrà comunque rapportata alla diversa veste giuridica data al fatto (Sez. 3 n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Rv. 282840), restando invece fermi, per non incorrere in una indebita reformatio in peius, sia l'obbligo di riconoscere le generiche, sia l'impossibilità di condannare l'imputato ad una pena maggiore rispetto a quella già comminata. 6. Quanto agli altri due motivi di ricorso, rileva la Corte che la doglianza riferita alla pena irrogata deve ritenersi assorbita dal disposto annullamento. Quella afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'ad 131 bis cod. pen. è inammissibile perchè aspecifica rispetto alla motivazione adottata sul punto dalla Corte del merito, puntualmente correlata al riscontro di diversi precedenti della medesima indole rispetto a quello coperto dalla regiudicanda, valorizzati nell'ottica, dirimente, dell'abitualità ostativa, senza che nel ricorso tale argomentare risulti sottoposto a qualsivoglia censura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giu
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