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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13894/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \tr Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con dichiarazione d'improcedibilità per il reato di cui al capo B, la sentenza emessa in data 13/04/2022 dal Tribunale di Parma di condanna per il reato di cui all'art. 590 bis, commi 1, 5 n.3 e 8, cod. pen. commesso in Parma il 6 giugno 2020; considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, così come il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, alle pagg.6-7 della sentenza impugnata; rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \tr Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con dichiarazione d'improcedibilità per il reato di cui al capo B, la sentenza emessa in data 13/04/2022 dal Tribunale di Parma di condanna per il reato di cui all'art. 590 bis, commi 1, 5 n.3 e 8, cod. pen. commesso in Parma il 6 giugno 2020; considerato che il ricorrente, con i motivi di ricorso, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stata la misura della pena congruamente motivata, così come il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, alle pagg.6-7 della sentenza impugnata; rilevato che la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo
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