CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione del ricorrente ad una associazione dedita al narcotraffico operante sul territorio cosentino ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 173 della contestazione provvisoria) e in ordine alla detenzione, in esecuzione del programma criminoso della suddetta consorteria, sostanza stupefacente di tipologia e quantitativo non identificati, destinati alla cessione e quindi alla illecita rivendita (capo 201) ex art. 73. 2. Avverso tale provvedimento il ricorrente formula un unico motivo di ricorso limitatamente alla ritenuta partecipazione aíl'associazione dedita al narcotraffico, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 d. P.R. 309/1990. Risulta erronea la ravvisata intraneità del ricorrente nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, essendo questa stata desunta, in assenza di qualsivoglia elemento indicativo di un rapporto di stabile partecipazione, dal coinvolgimento in un solo episodio di detenzione ai fini di spaccio autonomamente contestato (capo 201) e non oggetto di censura. Il valorizzato rapporto di confidenzialità con i fratelli Abruzzese non implica necessariamente la sua partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico di cui i primi sembrano far parte. Il fatto che il ricorrente non sia riconnpreso nell'ampia mole di conversazioni intercettate che hanno interessato i fratelli Abruzzese, depone per un rapporto meramente temporaneo e occasionale con tali soggetti, limitato e finalizzato al solo scambio di sostanza stupefacente di cui al delitto contestato al capo 201. Negli stessi termini si spiega la familiarità del ricorrente con i luoghi deputati alla custodia e preparazione dello stupefacente che, infatti, hanno riguardato due sole occasioni in data 2 e 7 agosto 2018. Le preoccupazioni espresse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel conteggio dei soldi attengono alla necessità di pagare una partita di droga precedentemente loro consegnata dagli Abruzzese e, pertanto, non significative di una stabile partecipazione al sodalizio. A fronte di limitate emergenze, la motivazione della sentenza si presenta carente in punto di individuazione del ruolo del ricorrente nell'organigramma consortile e non spiega l'assenza di contatti con altri sodali se non con i soli fratelli Abruzzese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. 2. Deve essere richiamato il principio di diritto ormai pacifico espresso reiteratamente da questa Corte, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Ciò costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. Contrariamente a quanto sostenuto nella parte in cui genericamente si afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame i rilievi posti in quella sede incidentale cautelare specie nella parte in cui era stata dedotta la limitata condotta del ricorrente circoscritta ad una sola condotta delittuosa ricompresa nel capo 2021, il Tribunale del riesame ha, comunque, delineato il quadro associativo che costituiva la premessa al fine di valutare l'adeguatezza o meno degli elementi ai fini della sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini, la confederazione che era stata costituita tra le stesse che mantenevano una struttura verticistica, con una ripartizione del territorio e dei compiti svolti nella realizzazione dei reati sino a prevedere la definizione della specifica tipologia di sostanza stupefacente che ogni sodalizio era deputato a commercializzare con particolare riferimento al ruolo di vertice assunto in tale contesto proprio dai fratelli Abruzzese implicati, oltre che nei plurimi reati fine della associazione di tipo mafioso, anche nel collaterale ambito associativo finalizzato al traffico di sostanza stupefacente. Con ragionamento non connotato da manifesta illogicità il Collegio della cautela ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe alla compagine associativa dedita al narcotraffico, dando degli elementi che fondano la sua l'intraneità. Già in quella sede cautelare è stata smentita la riduttiva lettura dei dati processuali che descriveva un rapporto meramente transitorio con i fratelli Abruzzese, evidenziando, invece, gli elementi alla base della ritenuta gravità indiziaria circa il coinvolgimento del ricorrente in varie attività fondamentali della consorteria: in tale direzione risulta l'apprezzato operare nell'ambito dei luoghi di deposito e stoccaggio dello stupefacente, occuparsi di verificare la corrispondenza del denaro a quanto dovuto dagli acquirenti, verificare ed accertarsi della relativa qualità e la sua destinazione, al contempo dimostrando di essere perfettamente a conoscenza delle dinamiche del gruppo tanto da curare le relazioni con le altre articolazioni del sodalizio deputate al narcotraffico, facendo riferimento ai nominativi dei debitori della compagine associativa, in merito ai quali - a sostegno di una diretta e completa conoscenza - si esprimevano giudizi. La difesa, a fronte di significative conversazioni il cui contenuto depone per uno stabile inserimento in detto contesto associativo deputato alla illecita cessione di sostanze stupefacenti, tenta di assegnare un difforme significato alle stesse ritenendo di dare prevalenza al dato che lo vedrebbe anche accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio di cui al capo 201, omettendo però di apprezzare unitariamente il tenore dei colloqui oltre che il valorizzato rapporto con i fratelli Abbruzzese. Costoro, al vertice del sodalizio, hanno modo di esprimere giudizi positivi sull'affidabilità del ricorrente tanto che [OSCURATO:PERSONA] afferma di reputarlo, in una conversazione intercettata intercorsa con altro soggetto, una delle poche persone su cui fare stabile affidamento, così esplicitando la indubbia consistenza dei rapporti reciproci che mal si concilia con la dedotta transitorietà del suo apporto al sodalizio. Sotto tale aspetto, precluso risulta il tentativo del ricorrente di assegnare un significato differente o ulteriore al contenuto verbale delle intercettazioni contrapponendolo alla interpretazione data dal Tribunale nell'attuale fase cautelare, ribadendosi come tale aspetto non possa essere sottoposto al vaglio di questa Corte se non allorché risultino esistenti elementi di manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.3. Non inficiano le conclusioni sopra accennate i motivi aggiunti attraverso i quali la difesa pone l'accento sull'insufficienza della reiterata attività di acquisto e vendita del ricorrente, rilievo connotato da genericità nella parte in cui assegna alle ragioni della decisione un significato che in realtà non ha caratterizzato la valutazione operata dai Giudici della cautela che hanno, invece, preso in esame, non solo tale dato, ma lo specifico significato delle conversazioni che facevano intendere, in linea con la necessaria inclusione quale parte integrante del "sistema" del ricorrente, come costui fosse partecipe del sodalizio dedito al narcotraffico.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 5. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art.. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art. cit. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla C