CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 19355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 00I0PF7 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 27 maggio 2024 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del giorno 20 febbraio 2023 con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.600 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena base su cui era stato operato l'aumento per la continuazione. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di ricorso in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giudici, ha argomentato circa la pena base ritenuta applicabile al caso di specie dando rilievo alla quantità di condotte poste in essere dal prevenuto; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitatívamente fissata in C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere stensorek il Pres